Corte di giustizia, Sentenza C-238/24
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2025. — NR contro Ministero della Difesa e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Decisione 2010/279/PESC – Missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan – Articolo 7, paragrafo 3 – Costi connessi con il personale distaccato – Indennità versate sia dall’Unione europea sia dallo Stato membro cui il membro del personale appartiene – Cumulo – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE – Articolo 275, primo comma, TFUE – Competenza della Corte a interpretare una disposizione di diritto dell’Unione relativa alla PESC. — Causa C-238/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, investita dal Consiglio di Stato italiano, ha chiarito il significato dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione PESC sulla missione EUPOL Afghanistan. Ha prima respinto il dubbio di competenza sollevato dal governo rumeno, ritenendo che si trattasse di una norma interpretabile dal giudice dell'Unione. Poi ha interpretato la disposizione nel senso che le indennità UE non si cumulano con quelle nazionali di pari natura, escludendo quindi il pagamento duplicato. La seconda questione, relativa all'eventuale contrasto con la legge italiana, è rimasta assorbita.
Interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279/PESC: esclusione del cumulo tra indennità UE e indennità nazionali per il personale distaccato nella missione EUPOL Afghanistan, nonché competenza della Corte a pronunciarsi su tale disposizione PESC.
La questione giuridica
Se l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279/PESC debba essere interpretato nel senso che consente il cumulo tra le indennità giornaliere, di sede disagiata e di rischio versate dall'Unione al personale della missione EUPOL Afghanistan e le indennità di analoga natura corrisposte dallo Stato membro di appartenenza; in via subordinata, se tale disposizione osti a una normativa nazionale che prevede la detrazione delle indennità corrisposte dagli organismi internazionali. In via preliminare, se la Corte sia competente a interpretare una disposizione PESC di questo tipo.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che è competente a interpretare l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279/PESC, poiché la disposizione non si ricollega direttamente a scelte politiche o strategiche della PESC e richiede un'interpretazione uniforme. Nel merito, ha stabilito che tale disposizione esclude il cumulo: le indennità giornaliere, di sede disagiata e di rischio versate dall'Unione al personale distaccato nella missione EUPOL Afghanistan non si aggiungono a quelle della stessa natura corrisposte dallo Stato membro di appartenenza per le medesime funzioni.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 275, primo comma, TFUE
- Decisione 2010/279/PESC
- Decisione 2001/264/CE
- Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941
- Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, articolo 39 vicessemel, comma 39
- Legge 3 agosto 2009, n. 108, articolo 3, paragrafo 1
Esclusione del cumulo tra indennità UE e indennità nazionali nella missione EUPOL Afghanistan
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in materia di personale distaccato presso la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL Afghanistan). La Corte è chiamata a interpretare l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279/PESC, al fine di stabilire se le indennità versate dall'Unione e quelle corrisposte dallo Stato membro di appartenenza possano cumularsi.
Fatti e procedimento principale
NR, appartenente all'Arma dei Carabinieri, partecipò alla missione EUPOL Afghanistan dal giugno 2011. Ricevette sia un'indennità di missione nazionale prevista dalla legge italiana, sia emolumenti erogati dalla missione UE, qualificati come per diem allowance, hardship allowance e risk allowance. L'amministrazione della Difesa italiana avviò poi il recupero di quanto corrisposto a livello nazionale, applicando la normativa interna che prevede la detrazione delle somme versate direttamente dagli organismi internazionali.
Normativa UE rilevante
La decisione 2010/279/PESC disciplina la missione EUPOL Afghanistan. In particolare:
- l'articolo 2 definisce gli obiettivi della missione;
- l'articolo 7, paragrafo 3, stabilisce che ciascuno Stato membro o istituzione dell'Unione sostiene i costi connessi con il personale da esso distaccato, incluse spese di viaggio, stipendi, copertura sanitaria e indennità, diverse da quelle giornaliere, nonché le indennità di sede disagiata e di rischio;
- l'articolo 8 disciplina lo status del personale. È richiamata anche la decisione 2001/264/CE sulle norme di sicurezza del Consiglio.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto:
- se l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279/PESC consenta il cumulo tra indennità UE e indennità nazionali della stessa natura;
- in caso di risposta affermativa, se la norma dell'Unione osti alla disciplina italiana che prevede la detrazione delle indennità corrisposte dagli organismi internazionali.
Competenza della Corte in materia PESC
La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell'articolo 275, primo comma, TFUE, essa non è in via generale competente sulle disposizioni PESC, salvo le eccezioni espressamente previste (controllo del rispetto dell'articolo 40 TUE e ricorsi contro misure restrittive). Tuttavia, una disposizione PESC può essere interpretata dalla Corte quando non si ricollega direttamente alle scelte politiche o strategiche della PESC e, in particolare, quando occorre garantire un'interpretazione uniforme di norme di gestione del personale che riguardano sia personale distaccato dagli Stati membri sia dalle istituzioni dell'Unione. Per tale ragione, la Corte si dichiara competente.
Interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279/PESC
La Corte esamina il tenore letterale della disposizione nelle diverse versioni linguistiche. Rileva che la versione francese, italiana e numerose altre lingue utilizzano espressioni equivalenti a "fatta esclusione di" o "diverse da", mentre la versione inglese "other than" può significare anche "ad eccezione di". Alla luce del confronto tra le versioni linguistiche, conclude che il significato corretto è quello esclusivo, non cumulativo.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2010/279/PESC non prevede il cumulo delle indennità giornaliere, di sede disagiata e di rischio versate dall'Unione con le indennità della stessa natura corrisposte dallo Stato membro di appartenenza al personale della missione. La seconda questione, dipendente dalla prima, non viene esaminata perché assorbita.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è rilevante per il personale nazionale impiegato in missioni dell'Unione e per le amministrazioni che gestiscono i relativi trattamenti economici. La Corte esclude il doppio pagamento di indennità omogenee, valorizzando l'interpretazione letterale e uniforme della decisione PESC e confermando che le spese coperte dall'Unione non si sommano a quelle corrisposte dallo Stato membro per la stessa funzione.
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