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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-9/23

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 9 April 2025. — Koppers Denmark ApS and Others v European Commission. — Action for annulment – Public health – Biocidal products – Regulation (EU) No 528/2012 – Renewal of the approval of creosote as an active substance for use in biocidal products of product-type 8 – Restrictions on the placing on the market of treated articles – Application for partial annulment of Implementing Regulation (EU) 2022/1950 – Contested provisions not severable from the rest of the act – Inadmissibility. — Case T-9/23

Giurisprudenza europea62023TJ0009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge come inammissibile il ricorso di alcune imprese del settore del creosoto contro il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950. Le disposizioni impugnate, che limitano il mercato degli articoli trattati con creosoto, non sono considerate separabili dal resto dell'atto perché fanno parte del bilanciamento complessivo compiuto dalla Commissione ai fini del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva. La sentenza non entra quindi nel merito della competenza della Commissione, limitandosi a dichiarare il ricorso irricevibile per difetto di separabilità.

Azione di annullamento parziale contro la regolamentazione UE sulla proroga dell'approvazione del creosoto: la Corte dichiara inammissibile il ricorso perché le condizioni impugnate sul collocamento sul mercato degli articoli trattati non sono separabili dal resto del regolamento.

La questione giuridica

Se, nell'ambito di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950, le disposizioni che impongono condizioni e restrizioni sul collocamento sul mercato di articoli trattati con creosoto siano separabili dal resto dell'atto, in modo da consentirne l'annullamento parziale; e, in sostanza, se la Commissione avesse competenza a introdurre tali condizioni nell'atto di rinnovo dell'approvazione dell'attivo biocida.

Principio di diritto

Un ricorso di annullamento parziale è ammissibile solo se le disposizioni censurate sono separabili dal resto dell'atto senza alterarne la sostanza; nel caso del rinnovo dell'approvazione del creosoto, le condizioni relative al collocamento sul mercato degli articoli trattati sono strettamente intrecciate con le condizioni di autorizzazione dei biocidi e con il bilanciamento complessivo tra rischi per salute/ambiente e impatto sociale, sicché la loro eliminazione modificherebbe la sostanza del regolamento. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, restando impregiudicata, sul piano del merito, la questione della competenza della Commissione a imporre tali condizioni.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 114 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 528/2012
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012
  • Articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012
  • Articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012
  • Articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012
  • Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012
  • Articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012
  • Articolo 58, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 528/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950
  • Regolamento (CE) n. 142/2011
  • Direttiva 98/8/CE
  • Direttiva 2011/71/UE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138 del regolamento di procedura del Tribunale

Rinnovo dell'approvazione del creosoto e restrizioni sugli articoli trattati

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da imprese operanti nella filiera del creosoto contro il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 della Commissione, relativo al rinnovo dell'approvazione del creosoto come sostanza attiva per biocidi di tipo 8. Il Tribunale dell'Unione europea è chiamato a valutare, in via preliminare, l'ammissibilità dell'annullamento parziale richiesto dalle ricorrenti.

Contesto normativo e fattuale

Il creosoto è un conservante per legno impiegato da oltre 150 anni, già approvato in precedenza nel quadro della direttiva 98/8/CE e poi disciplinato dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui prodotti biocidi. La Commissione, con il regolamento impugnato, ha rinnovato l'approvazione della sostanza attiva per l'uso nei biocidi di tipo 8, ma subordinandola a condizioni specifiche contenute nell'allegato.

Le condizioni dell'allegato si articolano in due gruppi:

  • condizioni relative all'autorizzazione dei prodotti biocidi;
  • condizioni relative al collocamento sul mercato degli articoli trattati.

Le ricorrenti contestano solo alcune condizioni della seconda categoria, in particolare quelle che introducono una lista di Stati membri in cui gli articoli trattati possono essere commercializzati, obblighi di etichettatura e restrizioni ulteriori sul mercato di tali articoli.

Questioni sottoposte al Tribunale

Le ricorrenti sostengono che tali condizioni:

  • eccedano la competenza conferita alla Commissione dal regolamento n. 528/2012;
  • introducano una disciplina del collocamento sul mercato degli articoli trattati non prevista dal sistema normativo;
  • siano separabili dal resto del regolamento, cosicché sia possibile l'annullamento solo parziale.

La Commissione, sostenuta da Francia, Paesi Bassi ed ECHA, eccepisce invece che le disposizioni impugnate sono essenziali e non separabili, poiché costituiscono parte integrante della valutazione complessiva che ha consentito il rinnovo dell'approvazione del creosoto.

Quadro giuridico rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 528/2012, che consente alla Commissione di fissare condizioni per il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva;
  • l'articolo 12 del medesimo regolamento, che disciplina il rinnovo delle sostanze soggette a criteri di esclusione;
  • l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), che consente il rinnovo se la mancata approvazione avrebbe un impatto sociale negativo sproporzionato rispetto ai rischi;
  • l'articolo 58, paragrafi 2 e 3, che regola il collocamento sul mercato degli articoli trattati e rinvia espressamente alle condizioni contenute nell'atto di approvazione della sostanza attiva.

Ragionamento del Tribunale sulla separabilità

Il Tribunale ricorda che un annullamento parziale è possibile solo se le disposizioni impugnate sono separabili dal resto dell'atto e se la loro eliminazione non altera la sostanza dell'atto stesso. La valutazione è oggettiva e si basa sulla portata delle disposizioni e sul loro inserimento nella struttura complessiva dell'atto.

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che:

  • il regolamento impugnato è un atto di esecuzione adottato per rinnovare l'approvazione di una sostanza attiva ai sensi del regolamento n. 528/2012;
  • la Commissione ha effettuato un bilanciamento tra, da un lato, i rischi per salute umana, salute animale e ambiente e, dall'altro, l'impatto negativo che la mancata approvazione avrebbe avuto sulla società;
  • le condizioni imposte sugli articoli trattati e quelle imposte sui biocidi formano un insieme coerente di misure finalizzate a mantenere l'equilibrio raggiunto nella decisione di rinnovo.

Il Tribunale sottolinea inoltre che, nel caso concreto, i biocidi a base di creosoto sono composti interamente dalla sostanza attiva e sono utilizzati esclusivamente per trattare il legno: vi è dunque un legame indissociabile tra sostanza attiva, prodotto biocida e articolo trattato. Le restrizioni sugli articoli trattati riflettono e completano le condizioni previste per i biocidi, evitando che le misure di mitigazione siano eluse nella fase successiva della commercializzazione.

Decisione

Poiché l'annullamento delle sole disposizioni impugnate altererebbe il significato e la sostanza del regolamento di esecuzione, il Tribunale dichiara che tali disposizioni non sono separabili dal resto dell'atto. Di conseguenza, l'annullamento parziale richiesto è impossibile e il ricorso viene respinto come inammissibile.

Il Tribunale precisa però che questa conclusione non pregiudica la questione, sollevata nel merito, della competenza della Commissione a imporre condizioni relative al collocamento sul mercato degli articoli trattati in un regolamento di esecuzione; tale profilo resta non esaminato perché assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.

Spese

Le ricorrenti, rimaste soccombenti, sono condannate alle spese sostenute dalla Commissione. Francia, Paesi Bassi ed ECHA sopportano le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute pubblicamercato internoannullamento parziale degli atti dell'unione europeaarticoli trattati

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