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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-584/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2025. — Asepeyo Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 151 e KT contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Discriminazione indiretta fondata sul sesso – Metodo di calcolo della pensione per invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro – Presa in considerazione della retribuzione effettiva alla data dell’infortunio sul lavoro – Riduzione dell’orario di lavoro per l’affidamento di minori di età inferiore a dodici anni. — Causa C-584/23

Giurisprudenza europea62023CJ0584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che la regola spagnola di calcolo della pensione per invalidità permanente da infortunio sul lavoro integri, sulla base dei dati forniti, una discriminazione indiretta fondata sul sesso. Ha ritenuto applicabile solo la direttiva 79/7/CEE e non la direttiva 2006/54/CE, poiché si tratta di un regime legale di sicurezza sociale. La Corte ha inoltre osservato che i dati statistici richiamati dal giudice nazionale non dimostravano che il gruppo realmente svantaggiato dalla norma fosse composto in maggioranza da donne che usufruiscono della riduzione d'orario per cura di minori.

Calcolo della pensione di invalidità permanente da infortunio sul lavoro sulla retribuzione effettiva del lavoratore in riduzione d'orario per cura di minore e verifica di una possibile discriminazione indiretta di genere

La questione giuridica

Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE osti a una normativa nazionale che, per determinare la pensione di invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro, prende a base la retribuzione effettivamente percepita alla data dell'infortunio anche quando il lavoratore beneficiava di una riduzione dell'orario di lavoro per occuparsi di un minore, in un contesto nel quale tale misura è utilizzata in larghissima maggioranza da donne; e se, alla luce anche dell'articolo 8 TFUE, degli articoli 21 e 23 della Carta e dell'articolo 5 della direttiva 2006/54/CE, tale disciplina integri una discriminazione indiretta fondata sul sesso.

Principio di diritto

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE non osta a una normativa nazionale che calcola la pensione di invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro sulla base della retribuzione effettivamente percepita alla data dell'infortunio, anche se il lavoratore era in riduzione d'orario per cura di un minore e tale misura è fruita prevalentemente da donne, quando i dati disponibili non consentono di dimostrare che la disposizione svantaggi in modo particolare un gruppo di lavoratrici rispetto ai lavoratori; in ogni caso, la direttiva 2006/54/CE non è applicabile ai regimi legali di sicurezza sociale disciplinati dalla direttiva 79/7.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 8 TFUE
  • Articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Direttiva 79/7/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE
  • Direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2006/54/CE

Calcolo della pensione di invalidità permanente e possibile discriminazione indiretta di genere

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona in materia di previdenza sociale e parità di trattamento tra uomini e donne. La Corte è chiamata a verificare se la normativa spagnola che calcola la pensione di invalidità permanente da infortunio sul lavoro sulla base della retribuzione effettivamente percepita alla data dell'evento, anche quando il lavoratore era in riduzione d'orario per la cura di un minore, comporti una discriminazione indiretta a danno delle donne.

Fatti e procedimento principale

KT, dipendente della Alcampo come cassiera, beneficiava dal 2 gennaio 2008 di una riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'articolo 37, paragrafo 6, dello Statuto dei lavoratori spagnolo per l'assistenza a un minore di età inferiore a dodici anni. La retribuzione era ridotta proporzionalmente. Il 13 aprile 2019 KT subiva un infortunio sul lavoro, che conduceva successivamente al riconoscimento, da parte dell'INSS, di un'invalidità permanente totale con decorrenza economica calcolata sulla base della retribuzione effettiva percepita alla data dell'infortunio, cioè su un lavoro a tempo parziale.

KT impugnava tale determinazione dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che la pensione dovesse essere calcolata come se l'attività fosse stata svolta a tempo pieno. A suo avviso, la norma nazionale determinava una discriminazione indiretta fondata sul sesso, poiché la riduzione d'orario per la cura dei figli è utilizzata prevalentemente dalle donne.

Normativa nazionale rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l'articolo 37, paragrafo 6, dello Statuto dei lavoratori, che riconosce il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro per la cura di un minore, con riduzione proporzionale della retribuzione;
  • l'articolo 60, paragrafo 2, del decreto in materia di infortuni sul lavoro, secondo cui il salario di base della pensione è calcolato sul salario giornaliero percepito alla data dell'infortunio;
  • l'articolo 237, paragrafo 3, della legge generale in materia di sicurezza sociale, che prevede, per i primi due anni della riduzione d'orario per cura di minori, una maggiorazione contributiva fino al 100% dell'importo che sarebbe stato versato con orario pieno.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se la disciplina spagnola fosse incompatibile con:

  • l'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE;
  • l'articolo 5 della direttiva 2006/54/CE;
  • l'articolo 8 TFUE;
  • gli articoli 21 e 23 della Carta.

Il dubbio centrale riguardava la possibile discriminazione indiretta, dato che la platea dei lavoratori che usufruiscono della riduzione d'orario sarebbe composta in larghissima maggioranza da donne.

Ammissibilità e quadro normativo dell'Unione

La Corte esclude anzitutto l'applicabilità della direttiva 2006/54/CE. La pensione di invalidità permanente da infortunio sul lavoro rientra infatti in un regime legale di sicurezza sociale che tutela contro i rischi di infortunio sul lavoro e invalidità, quindi nel campo di applicazione della direttiva 79/7/CEE. Quest'ultima è la sola disciplina rilevante.

Quanto all'articolo 8 TFUE e agli articoli 21 e 23 della Carta, la Corte osserva che i principi di parità e non discriminazione in materia di sicurezza sociale sono concretizzati dall'articolo 4 della direttiva 79/7; in assenza di precisazioni specifiche del giudice del rinvio, l'esame viene condotto unicamente alla luce di tale direttiva.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che gli Stati membri restano competenti a organizzare i propri sistemi previdenziali, ma devono rispettare il diritto dell'Unione. In linea di principio, è quindi consentito calcolare la pensione sulla base della retribuzione effettiva percepita al momento dell'infortunio.

La questione decisiva è se una norma apparentemente neutra produca un particolare svantaggio per un sesso rispetto all'altro. La Corte ricorda che una discriminazione indiretta può essere accertata quando una disposizione colpisce una percentuale significativamente maggiore di persone di un sesso. Se il giudice nazionale dispone di dati statistici, il raffronto corretto è tra la percentuale di uomini e quella di donne all'interno della forza lavoro effettivamente incisa dalla norma.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte rileva diversi elementi che impediscono di concludere per una discriminazione indiretta:

  • la regola di calcolo sembra produrre effetti sfavorevoli per tutti i lavoratori che si trovano in riduzione d'orario, qualunque sia la ragione della riduzione, e non solo per chi si occupa di minori;
  • gli effetti sfavorevoli si producono solo se l'infortunio avviene durante il periodo di riduzione d'orario;
  • per i primi due anni della riduzione per cura di minori, l'articolo 237, paragrafo 3, della legge generale in materia di sicurezza sociale prevede una maggiorazione contributiva fino al 100%, sicché l'eventuale svantaggio potrebbe operare soltanto dal terzo anno, circostanza da verificare dal giudice nazionale.

La Corte considera inoltre che i dati statistici evocati dal giudice del rinvio, relativi al numero complessivo di persone che usufruiscono della riduzione d'orario e alla loro ripartizione per sesso, non riguardano specificamente il gruppo effettivamente svantaggiato dalla norma di calcolo. Per questo motivo non consentono di dimostrare che il gruppo penalizzato sia composto in maggioranza da donne. La Corte richiama anche la propria giurisprudenza secondo cui la direttiva 79/7 non impone agli Stati membri di attribuire vantaggi previdenziali a chi ha interrotto o ridotto l'attività per crescere i figli.

Decisione

La Corte risponde che l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE non osta a una normativa nazionale che calcoli la pensione di invalidità permanente da infortunio sul lavoro sulla base della retribuzione effettivamente percepita alla data dell'infortunio, anche quando il lavoratore usufruiva di una riduzione dell'orario di lavoro per occuparsi di un minore, se non è dimostrato che la norma svantaggi in modo particolare un gruppo costituito in maggioranza da donne.

Principio desumibile

La mera circostanza che la riduzione d'orario per cura di minori sia utilizzata prevalentemente da donne non basta, da sola, a rendere discriminatorio il calcolo della pensione sulla retribuzione effettiva: occorre dimostrare, con dati affidabili e pertinenti, che la norma incide in modo particolare su un gruppo di lavoratrici rispetto ai lavoratori, e solo allora verificare l'eventuale giustificazione oggettiva.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamento tra uomini e donneprevidenza socialeinfortunio sul lavorodiscriminazione indirettadiritto del lavoro

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