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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-723/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2025. — Agencia Estatal de la Administración Tributaria contro VT e UP. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 20 – Accesso all’esdebitazione – Articolo 23, paragrafi 1 e 2 – Deroghe – Persona fisica divenuta insolvente – Requisiti di accesso all’esdebitazione – Nozione di comportamento “disonesto” o “in malafede” – Comportamento nei confronti dei creditori di un terzo. — Causa C-723/23

Giurisprudenza europea62023CJ0723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’estensione delle deroghe nazionali all’esdebitazione previste dalla direttiva 2019/1023. Ha ritenuto che la nozione di condotta disonesta o in malafede possa riferirsi anche ai creditori di un terzo quando il debitore, come amministratore, abbia assunto una responsabilità personale verso di essi. Ha inoltre confermato che l’articolo 23, paragrafo 2, consente deroghe ulteriori, anche fondate su criteri oggettivi, purché previste per circostanze ben definite e debitamente giustificate dal diritto nazionale. Spetta al giudice spagnolo verificare se la norma interna soddisfi tali condizioni.

Esdebitazione e deroghe nazionali: compatibilità con la direttiva 2019/1023 di una norma che esclude l’accesso all’esdebitazione per il debitore dichiarato responsabile nell’insolvenza fraudolenta di un terzo.

La questione giuridica

Se l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2019/1023 osti a una norma nazionale che qualifica come comportamento disonesto o in malafede anche la condotta tenuta dal debitore nei confronti dei creditori di un terzo; se l’articolo 20 osti a una disposizione nazionale che preclude l’esdebitazione integrale; e se l’articolo 20, paragrafo 2, letto alla luce del considerando 79, imponga una valutazione della situazione individuale del debitore, impedendo una deroga costruita su criteri puramente oggettivi.

Principio di diritto

L’articolo 23 della direttiva 2019/1023 non osta a una disciplina nazionale che nega l’accesso all’esdebitazione quando il debitore abbia tenuto una condotta disonesta o in malafede verso i creditori di un terzo, se tale condotta lo renda responsabile, in base al diritto nazionale, verso quei creditori come propri creditori potenziali. Inoltre, l’articolo 23, paragrafo 2, consente agli Stati membri di introdurre deroghe ulteriori, purché riferite a circostanze ben definite e debitamente giustificate dal diritto nazionale: è quindi compatibile una norma che escluda l’esdebitazione per il soggetto dichiarato interessato nell’insolvenza fraudolenta di un terzo, senza una valutazione soggettiva di disonestà o malafede, se la giustificazione sia rintracciabile nel diritto interno e persegua un legittimo interesse pubblico.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2019/1023
  • Articolo 20 della direttiva (UE) 2019/1023
  • Articolo 23, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva (UE) 2019/1023
  • Considerando 78 della direttiva (UE) 2019/1023
  • Considerando 79 della direttiva (UE) 2019/1023
  • Considerando 80 della direttiva (UE) 2019/1023
  • Considerando 81 della direttiva (UE) 2019/1023

Esdebitazione e deroghe nazionali per responsabilità connessa all’insolvenza fraudolenta di un terzo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de lo Mercantil no 3 de Oviedo, sede di Gijón, nell’ambito della domanda di esdebitazione proposta da VT, persona fisica dichiarata insolvente, contrapposto all’AEAT. La Corte interpreta gli articoli 20 e 23 della direttiva (UE) 2019/1023 in relazione a una norma spagnola che esclude l’accesso all’esdebitazione per chi sia stato dichiarato "interessato" nell’insolvenza fraudolenta di una società terza.

Contesto fattuale e procedimento principale

VT e UP erano amministratori di due società, BLANCO Y NARANJA SL e MALVA Y NARANJA SL, entrambe dichiarate insolventi con qualificazione di insolvenza "fraudolenta". VT e UP furono indicati come "interessati" in tali procedure e condannati in solido al pagamento del deficit patrimoniale e delle spese. In seguito, VT avviò una procedura di insolvenza personale e chiese l’esdebitazione dei debiti residui; l’AEAT si oppose invocando l’articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 20 della direttiva 2019/1023, che impone agli Stati membri di garantire almeno una procedura che conduca all’esdebitazione integrale;
  • l’articolo 23, paragrafo 1, che consente/impone deroghe quando il debitore ha agito in modo disonesto o in malafede nei confronti dei creditori;
  • l’articolo 23, paragrafo 2, che consente deroghe ulteriori in "determinate circostanze ben definite" e debitamente giustificate;
  • i considerando 78-81, utili per interpretare la ratio della disciplina della seconda opportunità.

Prima questione: nozione di creditori e condotta verso creditori di un terzo

La Corte osserva che l’articolo 23, paragrafo 1, non limita espressamente la condotta disonesta o in malafede ai soli creditori del debitore in senso stretto. In una situazione come quella di VT, il quale sapeva che, quale amministratore di una società, avrebbe potuto essere dichiarato responsabile verso i creditori di quella società, tali creditori possono essere considerati, in sostanza, suoi creditori potenziali. Ne consegue che la condotta tenuta verso i creditori della società può essere assimilata a una condotta verso i propri creditori ai fini della deroga all’esdebitazione.

Seconda e terza questione: deroghe nazionali ulteriori e criteri oggettivi

La Corte qualifica le questioni come attinenti in realtà all’articolo 23, paragrafo 2, non all’articolo 20. Ricorda che l’elenco delle circostanze di cui a tale paragrafo non è tassativo e che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per introdurre deroghe in circostanze diverse da quelle espressamente menzionate, purché:

  • si tratti di circostanze ben definite;
  • la deroga sia debitamente giustificata;
  • la giustificazione risulti dal diritto nazionale o dal procedimento normativo;
  • il motivo persegua un legittimo interesse pubblico.

La Corte precisa altresì che l’articolo 23, paragrafo 2, non richiede che le deroghe ulteriori siano condizionate alla prova di una condotta disonesta o in malafede del debitore. Di conseguenza, è compatibile una norma che escluda l’esdebitazione sulla base di un criterio oggettivo, senza una valutazione soggettiva delle circostanze personali del debitore, purché siano rispettate le condizioni sopra indicate.

Applicazione alla norma spagnola

Con riferimento all’articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC, la Corte ritiene che tale disciplina possa rientrare nell’ambito dell’articolo 23, paragrafo 2, se il giudice nazionale accerta che la scelta del legislatore spagnolo è sorretta da un legittimo interesse pubblico e che la deroga è costruita su circostanze sufficientemente definite. La Corte richiama il preambolo della legge 16/2022, che valorizza la buona fede del debitore e l’esigenza di giustificare eccezioni per debiti o situazioni ritenute eccezionalmente non ammissibili all’esdebitazione.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 23, paragrafo 1, non osta a una norma nazionale che esclude l’esdebitazione per condotte disoneste o in malafede verso i creditori di un terzo, quando il debitore sia stato dichiarato "interessato" nell’insolvenza fraudolenta di quel terzo;
  • l’articolo 23, paragrafo 2, non osta a una norma che preveda una deroga non espressamente contemplata dalla direttiva, escludendo l’accesso all’esdebitazione in una fattispecie come quella del procedimento principale, senza valutazione soggettiva della malafede, purché la deroga sia debitamente giustificata dal diritto nazionale.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori italiani, la sentenza conferma che la direttiva sulla seconda opportunità non impedisce agli ordinamenti nazionali di prevedere filtri selettivi all’esdebitazione, anche con criteri oggettivi, se coerenti con un interesse pubblico e con una definizione sufficientemente precisa del caso escluso. La Corte valorizza l’autonomia nazionale, ma entro un perimetro di giustificazione e determinatezza che resta sindacabile dal giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materieinsolvenzaesdebitazioneseconda opportunitàcooperazione giudiziaria civilediritto fallimentare spagnolo

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