Corte di giustizia, Sentenza C-607/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2025. — XXX contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 3 – Aventi diritto – Articolo 2, punto 2, lettera d) – Familiare – Ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione a carico di tale cittadino dell’Unione e/o di tale partner – Valutazione della condizione di essere “a carico” – Data rilevante ai fini della determinazione della dipendenza materiale – Articolo 10 – Condizioni per il rilascio di una carta di soggiorno – Carattere dichiarativo di una carta di soggiorno – Presentazione nello Stato membro ospitante di una domanda di carta di soggiorno diversi anni dopo la partenza dal paese d’origine – Incidenza di una situazione di soggiorno irregolare in applicazione della normativa nazionale sulla valutazione della condizione di essere “a carico”. — Causa C-607/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38 nel senso che la dipendenza materiale dell’ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione deve essere verificata in una prospettiva duplice quando tra arrivo e domanda di soggiorno siano trascorsi anni. Inoltre, il soggiorno irregolare secondo il diritto nazionale non può, da solo, escludere il diritto di soggiorno derivato se i presupposti sostanziali della direttiva sono soddisfatti. La Corte precisa infine che i documenti anteriori alla domanda non sono "troppo risalenti" se pertinenti a dimostrare la situazione di dipendenza al momento giuridicamente rilevante.
Interpretazione della direttiva 2004/38/CE sulla nozione di "familiare" e sulla prova della condizione di essere "a carico" per l’ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione, nonché sull’incidenza del soggiorno irregolare nello Stato membro ospitante.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38/CE, la condizione di essere "a carico" dell’ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione debba essere valutata con riferimento alla situazione nel paese d’origine al momento della partenza/raggiungimento dello Stato membro ospitante oppure alla situazione esistente alla data della domanda di carta di soggiorno quando siano trascorsi molti anni; se rilevi il fatto che il richiedente si trovi irregolarmente nello Stato membro ospitante secondo il diritto nazionale; e quali mezzi di prova siano ammissibili per dimostrare la dipendenza materiale.
Principio di diritto
L’ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione, per essere qualificato come "familiare" ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38/CE, deve provare la propria condizione di essere a carico sia al momento in cui ha lasciato il paese d’origine e ha raggiunto il cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante, sia, se la domanda di carta di soggiorno è presentata molti anni dopo, alla data di tale domanda; la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, compresi documenti risalenti che attestino la dipendenza al momento rilevante. Se tali condizioni sostanziali sono soddisfatte e il cittadino dell’Unione risponde ai requisiti dell’articolo 7 della direttiva, il diritto di soggiorno derivato non può essere negato perché l’ascendente, secondo il diritto nazionale, si trovi irregolarmente nello Stato membro ospitante alla data della domanda.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/38/CE
- Articolo 2, punto 2, lettera b), direttiva 2004/38/CE
- Articolo 2, punto 2, lettera d), direttiva 2004/38/CE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 9, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 10, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 14, paragrafo 2, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 16, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/38/CE
- Articolo 21, paragrafo 1, TFUE
Interpretazione della nozione di familiare a carico nella direttiva 2004/38/CE
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Belgio) in una controversia tra XXX, cittadina marocchina, e lo Stato belga, relativa al rigetto di una domanda di carta di soggiorno presentata in qualità di ascendente diretto del partner di un cittadino dell’Unione. La Corte era chiamata a chiarire come debba essere valutata la condizione di essere "a carico" quando la domanda di soggiorno è presentata molti anni dopo l’ingresso nello Stato membro ospitante.
Fatti e procedimento principale
XXX era entrata in Belgio nel 2011 e aveva presentato più domande di carta di soggiorno, tutte respinte. L’ultima domanda, del 2017, era stata presentata come familiare della partner del figlio, cittadino belga residente in Belgio. Le autorità belghe avevano ritenuto che la prova della dipendenza fosse troppo risalente e che, in ogni caso, XXX soggiornasse irregolarmente sul territorio. Il giudice nazionale ha quindi interrogato la Corte sulla data rilevante per la valutazione della dipendenza e sull’eventuale incidenza dell’irregolarità del soggiorno secondo il diritto interno.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2004/38/CE, in particolare:
- l’articolo 2, punto 2, lettera d), sulla nozione di familiare, comprensiva degli ascendenti diretti a carico e di quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- l’articolo 3, paragrafo 1, sull’ambito di applicazione della direttiva;
- l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, sul diritto di soggiorno superiore a tre mesi;
- l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, sulle condizioni documentali per il rilascio della carta di soggiorno. Richiama inoltre l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e la propria giurisprudenza su carattere dichiarativo della carta di soggiorno.
Ragionamento della Corte sulla prima e sulla terza questione
La Corte conferma anzitutto che la direttiva 2004/38 si applica anche agli ascendenti diretti del partner di un cittadino dell’Unione, purché l’unione registrata o equiparata soddisfi i requisiti dell’articolo 2, punto 2, lettera b), e il cittadino dell’Unione soddisfi le condizioni dell’articolo 7.
Quanto alla nozione di "essere a carico", la Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui la dipendenza deve sussistere nel paese d’origine o di provenienza alla data in cui il richiedente chiede di raggiungere il cittadino dell’Unione. Tuttavia, precisa che tale giurisprudenza è stata formata in casi in cui arrivo e domanda erano quasi contestuali; non può dunque essere trasposta automaticamente quando siano trascorsi molti anni tra l’ingresso nello Stato membro ospitante e la domanda di carta di soggiorno.
In presenza di una domanda tardiva, l’autorità nazionale deve verificare:
- la situazione di dipendenza nel paese d’origine alla data dell’arrivo nel territorio dello Stato membro ospitante, anche sulla base di documenti antecedenti;
- la situazione di dipendenza nello Stato membro ospitante alla data della domanda di carta di soggiorno. La Corte sottolinea che la carta di soggiorno ha carattere dichiarativo: essa constata un diritto già esistente e non lo crea. Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare di rientrare effettivamente nella nozione di familiare al momento della domanda, ma senza che i documenti anteriori siano considerati inidonei solo perché risalenti.
La Corte richiama anche il rischio di elusione della direttiva se si ammettesse che il semplice trascorrere del tempo faccia venire meno la verifica della dipendenza nel momento originario. Al tempo stesso, osserva che il problema non si pone se il richiedente sia entrato e abbia soggiornato inizialmente sulla base di un diverso titolo di soggiorno, autonomo o derivato: in tal caso, ai fini della domanda ex articolo 10, è sufficiente dimostrare la dipendenza alla data della domanda.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte esclude che la direttiva subordini la qualifica di familiare a una condizione di soggiorno regolare nello Stato membro ospitante. La nozione di familiare di cui all’articolo 2, punto 2, lettera d), opera in modo autonomo rispetto alla normativa nazionale sul soggiorno irregolare.
Se le condizioni sostanziali della direttiva sono soddisfatte alle date rilevanti, in particolare la dipendenza materiale, il diritto di soggiorno derivato non può essere negato solo perché il richiedente, secondo il diritto nazionale, soggiorna irregolarmente al momento della domanda. In altre parole, la disciplina nazionale non può neutralizzare un diritto derivato riconosciuto dal diritto dell’Unione.
Risposta alla quarta questione
Poiché la Corte ha già chiarito che i documenti risalenti possono essere utilizzati per provare la dipendenza alla data rilevante, non occorre rispondere alla quarta questione sui criteri ulteriori di valutazione della dipendenza materiale.
Dispositivo e principi affermati
La Corte dichiara che l’articolo 2, punto 2, lettera d), letto con gli articoli 7, paragrafo 2, e 10 della direttiva 2004/38, impone di considerare sia la situazione nel paese d’origine al momento dell’arrivo nello Stato membro ospitante, sia quella esistente alla data della domanda di carta di soggiorno quando la domanda sia tardiva. Dichiara inoltre che il diritto di soggiorno derivato non può essere negato per il solo fatto che il richiedente sia irregolare secondo il diritto nazionale, se i presupposti della direttiva sono soddisfatti.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza conferma che la prova della dipendenza non va compressa in una valutazione meramente attuale, ma deve essere letta in relazione alla continuità della situazione familiare e materiale. Le autorità nazionali devono quindi evitare automatismi fondati sulla distanza temporale dei documenti o sulla sola irregolarità del soggiorno interno, privilegiando una verifica sostanziale coerente con la funzione dichiarativa della carta di soggiorno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 10 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-481/23
- Sentenza · 10 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-584/23
- Sentenza · 10 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-657/23
- Sentenza · 10 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-723/23
- Sentenza · 10 apr 2025Corte di giustizia, Sentenza C-238/24
- Sentenza · 9 apr 2025Tribunale, Sentenza T-9/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →