Corte di giustizia, Sentenza C-481/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 aprile 2025. — Ministerio Fiscal e Abogado del Estado contro JMTB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4, punti 4 e 6 – Motivi di non esecuzione facoltativa – Condizione secondo cui i fatti rientrano nella competenza dello Stato membro di esecuzione in virtù del proprio diritto penale – Condanna non definitiva – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale. — Causa C-481/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce l'ambito rigorosamente limitato dei motivi facoltativi di non esecuzione del mandato d'arresto europeo. Un MAE emesso per assicurare la presenza dell'imputato nel procedimento penale non può essere rifiutato ai sensi dell'articolo 4, punto 6, perché tale disposizione presuppone un mandato emesso per l'esecuzione di una pena definitiva. Parimenti, la prescrizione non può giustificare il rifiuto ex articolo 4, punto 4, se i fatti non rientrano nella competenza penale dello Stato di esecuzione.
Mandato d'arresto europeo: limiti ai motivi facoltativi di non esecuzione per prescrizione e residenza quando il MAE è emesso ai fini dell'azione penale e non per l'esecuzione di una pena definitiva.
La questione giuridica
Se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 consenta di rifiutare la consegna quando il MAE è stato emesso per l'azione penale e non per l'esecuzione di una pena definitiva, e se l'articolo 4, punto 4, consenta di opporre la prescrizione secondo il diritto dello Stato di esecuzione anche quando i fatti non rientrano nella competenza di tale Stato in base al suo diritto penale.
Principio di diritto
L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non può essere invocato per rifiutare l'esecuzione di un MAE emesso ai fini dell'azione penale, poiché tale motivo facoltativo vale solo quando il mandato è stato rilasciato per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà; inoltre, l'articolo 4, punto 4, richiede cumulativamente che la prescrizione sia maturata secondo la legge dello Stato di esecuzione e che i fatti rientrino nella competenza penale di tale Stato, sicché il rifiuto è escluso se manca questa competenza, anche se la prescrizione sarebbe maturata qualora quella legge fosse applicabile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 5 della decisione quadro 2002/584/GAI
Mandato d'arresto europeo: limiti ai motivi facoltativi di non esecuzione per residenza e prescrizione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Audiencia Nacional (Spagna) in un procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di un cittadino spagnolo residente in Romania, JMTB. La Corte interpreta l'articolo 4, punti 4 e 6, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI.
Fatti e procedimento principale
JMTB era stato condannato in primo grado in Spagna per tre reati contro l'erario e un reato di riciclaggio di denaro, con pene detentive e ingenti sanzioni pecuniarie. La condanna non era definitiva, poiché era stato proposto ricorso per cassazione; il mandato d'arresto europeo era stato emesso con decisione del 6 aprile 2022 per assicurare la presenza dell'imputato nel procedimento penale, dopo che questi aveva lasciato il territorio spagnolo in violazione delle misure cautelari.
La Curtea de Apel Alba Iulia aveva rifiutato l'esecuzione del MAE richiamando due motivi facoltativi: da un lato, la prescrizione secondo il diritto rumeno; dall'altro, la residenza dell'interessato in Romania. L'Audiencia Nacional ha quindi chiesto se tali motivi possano operare anche nel caso in cui il mandato non sia stato emesso per l'esecuzione di una pena definitiva e anche quando i fatti non rientrino nella competenza dello Stato di esecuzione.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, che distingue due finalità del MAE:
- l'esercizio di un'azione penale;
- l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.
Rilevano inoltre gli articoli 3, 4, 4 bis e 5 della medesima decisione quadro. In particolare:
- l'articolo 4, punto 4, consente il rifiuto se la pena o l'azione penale è prescritta secondo la legge dello Stato di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato;
- l'articolo 4, punto 6, consente il rifiuto se il MAE è stato emesso per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà, quando la persona dimora, risiede o è cittadina dello Stato di esecuzione e quest'ultimo si impegna a eseguire esso stesso la sanzione.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che il MAE nel caso di specie non era stato emesso per l'esecuzione di una pena definitiva, bensì per l'esercizio di un'azione penale, in quanto la condanna di primo grado non era ancora esecutiva e serviva a garantire la presenza dell'imputato nel processo. Di conseguenza, il caso non rientrava nell'ambito applicativo dell'articolo 4, punto 6.
La Corte afferma quindi che tale motivo facoltativo di non esecuzione non può essere invocato quando il mandato non è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto all'articolo 4, punto 4, la Corte rileva che il testo della disposizione impone due condizioni cumulative:
- la prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione;
- la competenza di tale Stato sui fatti secondo il proprio diritto penale.
Ne consegue che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare la consegna se i fatti non rientrano nella competenza penale dello Stato di esecuzione, anche se, ipoteticamente, la prescrizione sarebbe maturata se la sua legge fosse stata applicabile. La Corte respinge dunque un'interpretazione estensiva del motivo di non esecuzione fondata sulla sola prescrizione astratta.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che:
- l'articolo 4, punto 6, non si applica ai MAE emessi ai fini dell'azione penale;
- l'articolo 4, punto 4, non può essere invocato se manca la competenza penale dello Stato di esecuzione sui fatti.
La pronuncia ribadisce che i motivi facoltativi di non esecuzione del MAE devono essere interpretati restrittivamente, in coerenza con il sistema del riconoscimento reciproco e con il buon funzionamento della procedura semplificata di consegna.
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