Corte di giustizia, Sentenza C-657/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 aprile 2025. — M. K. contro Ministerstvo zemědělství. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Articolo 54 – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 3 – Recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione – Termine di prescrizione – Termine ordinatorio. — Causa C-657/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il termine di 18 mesi previsto dall’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 non fa decadere lo Stato membro dal diritto di recuperare la sovvenzione nei confronti del beneficiario. Tale termine rileva invece sul piano dei rapporti finanziari tra Stato membro e Unione, in particolare per la ripartizione del rischio di mancato recupero. Il recupero può quindi essere avviato oltre i 18 mesi, purché siano rispettate le altre regole applicabili alla tutela del bilancio dell’Unione.
Recupero di una sovvenzione FEASR: il termine di 18 mesi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 non è un termine di prescrizione nei rapporti con il beneficiario e non impedisce l’avvio del recupero oltre la sua scadenza.
La questione giuridica
Se l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, debba essere interpretato nel senso che, decorso il termine di 18 mesi dalla constatazione dell’irregolarità, lo Stato membro decade dal diritto di chiedere al beneficiario la restituzione dei pagamenti indebiti relativi a una sovvenzione FEASR.
Principio di diritto
L’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, letto insieme all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, non attribuisce al termine di 18 mesi natura di termine di prescrizione estintiva del diritto dello Stato membro di agire contro il beneficiario; esso disciplina invece la ripartizione delle conseguenze finanziarie tra Unione e Stato membro. Ne consegue che la procedura di recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione FEASR può essere avviata anche dopo la scadenza di tale termine, ferma restando l’eventuale incidenza sul rapporto finanziario tra Stato membro e bilancio dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
Recupero di una sovvenzione FEASR oltre il termine di 18 mesi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud ceco in materia di recupero di importi indebitamente versati nell’ambito di un programma di sviluppo rurale cofinanziato dal FEASR. Il nodo interpretativo era se il termine di 18 mesi previsto dall’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 impedisca allo Stato membro di chiedere al beneficiario la restituzione della sovvenzione dopo la sua scadenza.
Fatti e procedimento principale
M.K. aveva ottenuto nel 2015 una sovvenzione per un progetto nell’ambito del programma di sviluppo rurale ceco. A seguito di un controllo effettuato nel 2016, l’amministrazione aveva rilevato una violazione delle regole del programma e, nel 2018, aveva ordinato il recupero integrale della sovvenzione. Il beneficiario ha contestato la decisione, sostenendo che la richiesta di restituzione fosse tardiva perché intervenuta oltre il termine di 18 mesi previsto dall’articolo 54, paragrafo 1.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se, decorso il termine di 18 mesi, lo Stato membro perda il diritto di chiedere al beneficiario la restituzione dei pagamenti indebiti. La questione nasceva anche dal contrasto interno tra i giudici cechi sulla qualificazione di tale termine: termine ordinatorio oppure termine di prescrizione.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato in particolare:
- il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, che istituisce una disciplina generale per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e prevede all’articolo 3 un termine di prescrizione di quattro anni per le irregolarità;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare gli articoli 54, 56 e 58, relativi al recupero dei pagamenti indebiti, alla gestione finanziaria del FEASR e alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
La Corte ha richiamato anche il considerando 37 del regolamento n. 1306/2013, che collega il termine di 18 mesi alla gestione finanziaria e alla ripartizione delle conseguenze del mancato recupero.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che il regolamento n. 2988/95 contiene una disciplina generale sulla prescrizione, applicabile anche alle misure amministrative di recupero del vantaggio indebitamente ottenuto. Tuttavia, quando il legislatore dell’Unione adotta una normativa settoriale o speciale che disciplina il recupero dei fondi, è quella normativa a costituire la base giuridica pertinente.
Nel sistema del regolamento n. 1306/2013, l’articolo 54 non regola il rapporto tra Stato membro e beneficiario, ma la ripartizione delle conseguenze finanziarie tra Stato membro e bilancio dell’Unione. Il termine di 18 mesi serve a imporre agli Stati membri di attivarsi rapidamente nel recupero, pena l’incidenza finanziaria sul loro bilancio o su quello dell’Unione, ma non introduce una prescrizione estintiva del diritto di agire verso il beneficiario.
La Corte ha quindi sottolineato che la scadenza di quel termine può avere effetti solo sul piano dei rapporti finanziari con l’Unione, non sull’ammissibilità dell’azione di recupero nei confronti del beneficiario. In questo senso, il riferimento all’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 non muta la conclusione, perché la disciplina speciale dell’articolo 54 riguarda un ambito diverso.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, deve essere interpretato nel senso che non osta a che la procedura di recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione FEASR nei confronti del beneficiario possa essere avviata dopo la scadenza del termine di 18 mesi.
Principio affermato
Il termine di 18 mesi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 è un termine rilevante per la disciplina finanziaria tra Unione e Stato membro, non un termine di prescrizione del diritto di recupero contro il beneficiario. Lo Stato membro può quindi agire anche oltre tale termine, salvo le conseguenze finanziarie previste dal regolamento per l’eventuale ritardo nel recupero.
Rilievo pratico
Per operatori e amministrazioni, la sentenza chiarisce che il superamento dei 18 mesi non rende automaticamente irrecuperabile la somma indebitamente percepita dal beneficiario. Il profilo critico si sposta invece sulla possibile imputazione allo Stato membro delle conseguenze del ritardo, con riflessi sui conti FEASR e sui rapporti con la Commissione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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