Cassazione Penale, Sentenza n. 33297/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico disposti nei confronti del ricorrente per il reato di concorso in abusivismo (art. 166 lett. a) e c) TUF). Il ricorrente articolava tre censure: 1) vizio procedurale e utilizzabilità degli atti per presunta omessa notifica della richiesta di proroga delle indagini e mancata prova di un valido provvedimento di proroga; 2) vizio di diritto e di motivazione: il prodotto offerto ai clienti non sarebbe uno strumento/prodotto finanziario ma un semplice contratto sinallagmatico tra privati (richiamando l'art. 2348 c.c. e la natura delle azioni redimibili); 3) carenza delle esigenze cautelari e difetto di motivazione, dato che non vi sarebbero lamentele dei clienti e CONSOB si sarebbe espressa con dubbi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura introdotta nel ricorso di legittimità è diversa da quella proposta davanti al Tribunale del riesame e perché l'inutilizzabilità degli atti per scadenza dei termini di indagine va eccepita tempestivamente. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che le azioni offerte rientrano nella nozione di strumenti finanziari prevista dal TUF (anche in base all'allegato) e che l'offerta/negoziazione professionale di tali strumenti è soggetta al regime abilitativo sanzionato dall'art. 166 TUF. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in termini diversi dalle argomentazioni del Tribunale; il Tribunale aveva invece motivato le esigenze cautelari con il carattere organizzato e imprenditoriale dell'attività, l'elevato numero di contratti, la protrazione dell'attività anche dopo perquisizioni e la capacità dell'indagato di instaurare rapporti di fiducia, oltre al concreto pericolo di inquinamento delle fonti probatorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 166 TUF
La norma sanziona l'esercizio di servizi o attività di investimento e l'offerta, promozione o collocamento di prodotti o strumenti finanziari; la Corte ha ritenuto che l'offerta e la negoziazione professionale delle azioni redimibili rientrino nell'ambito applicativo dell'art. 166.
art. 1, comma 5 TUF
Definisce i servizi e le attività di investimento (tra cui la negoziazione); la Corte ha richiamato questa definizione per qualificare l'attività svolta come servizi/attività d'investimento.
allegato al TUF
Contiene l'elencazione degli strumenti finanziari; la Corte ne trae conferma che le azioni rientrano tra gli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del TUF.
art. 2348 c.c.
Citato dalla difesa per sostenere la natura privatistica delle azioni e del contratto; la Corte ha però ritenuto prevalente la qualificazione come strumento finanziario ai fini della disciplina TUF.
art. 406 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in rapporto alla utilizzabilità degli atti; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile poiché la doglianza sostanziale sulla validità della proroga delle indagini non era stata sollevata tempestivamente e la questione di nullità non può essere proposta per la prima volta in Cassazione.
Massime di principio
- Quando un soggetto propone, colloca o negozia strumenti che economicamente corrispondono ad azioni o altri prodotti elencati dall'allegato al TUF, l'atto va qualificato come offerta di strumenti finanziari e non può essere ricondotto automaticamente a semplici rapporti privatistici; ciò comporta l'applicazione della disciplina abilitativa e sanzionatoria del TUF.
- Le eccezioni processuali sulla utilizzabilità degli atti di indagine legate a proroghe o termini devono essere sollevate tempestivamente (immediatamente dopo l'atto o alla prima occasione utile); se sollevate per la prima volta in Cassazione sono inammissibili.
- In sede di valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio) il giudice valuta elementi concreti quali la natura organizzata o imprenditoriale dell'attività illecita, il numero e la durata dei contratti, la prosecuzione dell'attività dopo indagini o perquisizioni e la capacità dell'indagato di instaurare rapporti di fiducia con le vittime; l'assenza di denunce formali o di posizioni critiche da parte dei clienti e i pareri dubitativi di autorità amministrative non sono di per sé sufficienti a escludere tali esigenze.
- Non è efficace introdurre in Cassazione nuovi profili di censura diversi da quelli già valutati dal giudice di merito: la ricostruzione dei motivi deve mantenere la medesima trama argomentativa posta nelle fasi precedenti del procedimento.
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