Cassazione Penale, Ordinanza n. 03697/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I difensori di due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 26/11/2024. Dal testo emerge che i motivi riproponevano questioni di fatto e di diritto già esaminate nei gradi di merito. In particolare, veniva censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in via ulteriore, si invocava la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, priva di manifeste illogicità e conforme ai principi giurisprudenziali; ha inoltre osservato che la particolare tenuità del fatto non risultava dedotta né in appello né in udienza e che, in ogni caso, non erano stati allegati elementi di decisiva rilevanza favorevoli agli imputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che i ricorsi reiteravano censure già affrontate dal giudice di merito senza evidenziare manifeste illogicità della motivazione; quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di diniego per assenza di elementi favorevoli significativi; quanto alla particolare tenuità del fatto, ha rilevato la mancata deduzione nei gradi precedenti e la mancata emersione di elementi decisivi in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non poteva essere utilmente scrutinata in sede di legittimità poiché non era stata dedotta in appello né in udienza e non erano stati allegati elementi di decisiva rilevanza favorevole.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate con motivazione non manifestamente illogica dal giudice di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la sentenza dia conto dell'assenza di significativi elementi di valutazione favorevole per l'imputato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una specifica deduzione e la presenza di elementi favorevoli decisivi; se non è stata prospettata nei gradi di merito e non emergono dati nuovi rilevanti, la censura è inammissibile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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