Sentenza del 19/05/2017 n. 1308 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazione della sentenza di primo grado senza alcuna contestazione del percorso logico giuridico della sentenza impugnata - Inammissibilità dell'appello - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Non è sufficiente reiterare le ragioni già prospettate in primo grado: l'atto di appello deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e spiegare perché essa sarebbe errata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza limitandosi a riprodurre le argomentazioni già poste a fondamento della domanda originaria, senza indicare specificamente quali statuizioni della decisione intendesse riformare e senza formulare una censura espressa e motivata del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado.
Norme richiamate
Art. 342 c.p.c. e principio di specificità dei motivi di appello
L'appello deve contenere critiche specifiche alle statuizioni della sentenza impugnata e al relativo percorso logico-giuridico; la mera riproposizione delle argomentazioni di primo grado non è sufficiente e determina l'inammissibilità del gravame.
Cass. civ., Ordinanza 20 gennaio 2017, n. 1461
È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata.
L'appello deve essere costruito come una critica mirata alla sentenza, indicando le parti contestate, gli errori denunciati e le ragioni per cui la decisione dovrebbe essere riformata.
Massime di principio
- Un appello non può limitarsi a riproporre le difese o le domande formulate in primo grado: deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza.
- Per evitare l'inammissibilità, occorre individuare le specifiche statuizioni contestate, indicare gli errori di fatto o di diritto e spiegare il risultato alternativo richiesto.
- La specificità dei motivi richiede una critica argomentata e comprensibile del percorso logico-giuridico seguito dal giudice, non una contestazione generica o meramente reiterativa.
- In assenza di una censura effettiva della sentenza impugnata, il giudice d'appello può dichiarare il gravame inammissibile senza esaminare il merito.
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