Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32132/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato dichiarato responsabile, in forma continuata, dell'indebita utilizzazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, per avere effettuato plurimi acquisti di soggiorni alberghieri e di merci online utilizzando i dati di due carte prepagate intestate a terzi, che i titolari avevano dichiarato di utilizzare esclusivamente e di non avere smarrito. Il Tribunale lo aveva condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa; la Corte di appello aveva confermato la decisione. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente denunciava violazione di legge e vizi della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la continuazione non fosse di per sé ostativa e che il danno economico fosse non gravemente rilevante. Con il terzo e il quarto motivo chiedeva la riqualificazione dei fatti nella più lieve fattispecie di frode informatica, sostenendo che l'imputato avrebbe avuto accesso fraudolento ai sistemi informatici mediante carte clonate. Con il quinto motivo contestava la determinazione della pena, lamentando l'omessa individuazione esplicita del reato più grave e l'insufficiente motivazione degli aumenti applicati per i sette reati satellite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 493-ter c.p., poiché la vicenda riguardava il possesso e l'utilizzo indebito dei dati di carte di pagamento intestate a terzi, non l'ingresso in un sistema informatico con manipolazione dello stesso, necessario per configurare la frode informatica. Ha giudicato manifestamente infondate le censure sull'art. 131-bis c.p.: pur non essendo la continuazione, in sé, incompatibile con la particolare tenuità del fatto, nel caso concreto i giudici di merito avevano escluso la causa di non punibilità valutando complessivamente l'intensità del dolo, desunta dall'uso reiterato dei dati di due carte, e il danno, non minimale, derivante dal valore delle singole transazioni. È stata ritenuta adeguata anche la motivazione sulla pena base, collocata ampiamente sotto la media edittale, nonché quella sugli aumenti per i reati satellite, modesti e uniformi. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    Il procedimento si è celebrato in forma scritta, in assenza di rituale richiesta di trattazione orale.

  • art. 493-ter c.p.

    indebita utilizzazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

    La norma si applica alla condotta di chi, ottenuti i dati di una carta di debito o di credito senza realizzare una frode informatica, li utilizza indebitamente per effettuare operazioni di pagamento o prelievi.

  • art. 640-ter c.p.

    La fattispecie richiede una condotta di accesso o interferenza fraudolenta nel sistema informatico, con manipolazione del sistema o dei dati; il mero utilizzo indebito dei dati di una carta di pagamento non è sufficiente.

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto

    La continuazione tra più reati non esclude di per sé la causa di non punibilità, ma l'istituto può essere negato quando, valutate complessivamente le modalità della condotta e l'entità dell'offesa, il fatto non risulti di particolare tenuità.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    La valutazione dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis deve considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza desumibile dal fatto ed entità del danno o del pericolo; gli stessi criteri rilevano nella commisurazione della pena.

  • art. 81 c.p.

    Gli aumenti per i reati satellite possono essere determinati in misura contenuta e uniforme quando la motivazione renda comprensibile il criterio seguito e la misura risulti congrua rispetto alla pena base.

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena

    Per una pena base ampiamente inferiore alla media edittale è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, poiché in esso sono implicitamente ricompresi gli elementi dell'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • Integra il delitto di indebita utilizzazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e non la frode informatica, la condotta di chi acquisisce i dati di una carta di pagamento e li utilizza indebitamente per effettuare operazioni economiche, quando non sia provato l'ingresso fraudolento in un sistema informatico con manipolazione del sistema o dei dati.
  • La pluralità di reati unificati dalla continuazione non è, di per sé, incompatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; tuttavia, la causa può essere esclusa sulla base di una valutazione complessiva delle modalità della condotta, dell'intensità del dolo, dell'entità del danno o del pericolo e degli altri criteri indicati dall'art. 133, comma 1, c.p.
  • L'utilizzo reiterato dei dati di più carte di pagamento e il valore non irrisorio delle singole transazioni possono escludere la particolare tenuità del fatto, anche quando il danno complessivo non sia particolarmente elevato.
  • Quando la pena base è determinata in misura ampiamente inferiore alla media edittale, la motivazione può essere limitata al richiamo al criterio di adeguatezza della pena, senza una specifica illustrazione di ciascun parametro dell'art. 133 c.p.
  • Nella determinazione degli aumenti per la continuazione, è sufficiente una motivazione sintetica sulla congruità quando gli incrementi siano modesti, uniformi e manifestamente proporzionati alla pena base e al numero dei reati satellite.

Come è indicizzato

MaterieTruffaFrode informaticaCause di non punibilitàElemento soggettivoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati informaticiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.