Sentenza n. 4104/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Aversa sulla diffida presentata dalla ricorrente in data 19.12.2024, reiterata in data 23.05.2025, di sollecito di definizione della richiesta di conclusione del procedimento presentata dalla ricorrente stessa in data 03.06.2024, nonché dell'obbligo del Comune di provvedere in ordine alla richiesta posta ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni di potere esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso ai titoli edilizi e alle autorizzazioni relativi a un intervento di abbattimento e ricostruzione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato al Comune di Aversa un'istanza, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, per prendere visione ed estrarre copia di tutti i titoli edilizi e delle autorizzazioni rilasciate alla controinteressata in relazione alla pratica edilizia concernente un immobile sito in via degli Abeti n. 10. A fronte del silenzio dell'amministrazione, aveva proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e del proprio diritto di accesso, dopo avere reiterato la richiesta con diffide e solleciti. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse ad agire, il difetto di legittimazione attiva e l'infondatezza del ricorso. La controinteressata ha sostenuto che la ricorrente fosse già a conoscenza dei documenti richiesti, depositando l'atto di citazione e la memoria difensiva della ricorrente in un giudizio civile, dai quali risultava la conoscenza dell'esistenza del progetto edilizio e degli atti comunali che lo avevano assentito. La ricorrente ha precisato, tuttavia, di non essere più in possesso della documentazione e di averne pertanto chiesto copia al Comune.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti la legittimazione e l'interesse della ricorrente, poiché la documentazione richiesta riguarda una pratica edilizia relativa a un immobile di cui è comproprietaria. Ha riconosciuto che la ricorrente conosceva l'esistenza del progetto e degli atti comunali, ma ha escluso che tale conoscenza impedisse l'accesso, dato che i documenti non erano più nella sua disponibilità materiale. L'amministrazione è tenuta a conservare copia degli atti comunicati o trasmessi al privato; la perdita o indisponibilità sopravvenuta del documento non può privare il privato della possibilità di acquisirne copia per tutelare le proprie ragioni, anche mediante il pagamento dei relativi costi. Il Collegio ha quindi accertato l'illegittimità del silenzio-diniego e il diritto all'ostensione, ordinando al Comune di Aversa di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori; le spese tra la ricorrente e la controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
La disciplina dell'accesso documentale fonda il diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, in presenza di un interesse qualificato collegato alla propria posizione di comproprietaria dell'immobile cui si riferisce la pratica edilizia.
art. 34 c.p.a.
La sentenza accerta l'illegittimità del silenzio e ordina all'amministrazione di consentire l'accesso entro un termine determinato.
Massime di principio
- La conoscenza dell'esistenza e del contenuto di documenti amministrativi non esclude, di per sé, il diritto di accesso documentale quando il richiedente non ne abbia più la disponibilità materiale e chieda di ottenerne copia.
- Il privato che dimostri un interesse concreto e attuale collegato a una pratica edilizia relativa a un immobile di cui è comproprietario è legittimato a chiedere l'accesso ai documenti detenuti dall'amministrazione.
- La perdita, lo smarrimento o l'indisponibilità sopravvenuta di un documento già conosciuto dal privato non può tradursi nella perdita della possibilità di acquisirne copia dall'amministrazione, che è tenuta a conservare gli atti trasmessi o comunicati al destinatario.
- In presenza di un'istanza ostensiva non definita dall'amministrazione, il giudice amministrativo può accertare l'illegittimità del silenzio-diniego e ordinare l'esibizione dei documenti entro un termine prefissato.
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