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Sentenza

Sentenza del 17/01/2017 n. 52 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IRPEF A TASSAZIONE SEPARATA - Cessione azienda - Corrispettivo - Incasso parziale - Plusvalenza - Determinazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che, ai fini della determinazione della plusvalenza soggetta a IRPEF con tassazione separata, non può essere considerata la parte del corrispettivo rimasta insoluta. La plusvalenza deve quindi essere rapportata al corrispettivo effettivamente incassato, con esclusione della quota rappresentata dagli effetti bancari non onorati.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un’azienda quando il corrispettivo pattuito non sia stato integralmente riscosso. In particolare, alcuni effetti bancari consegnati quale pagamento non erano stati onorati. Il punto era stabilire se la plusvalenza imponibile potesse essere calcolata sull’intero corrispettivo contrattuale oppure soltanto sulla somma concretamente incassata.

Norme richiamate

  • IRPEF a tassazione separata sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda

    La tassazione della plusvalenza deve riflettere il corrispettivo effettivamente percepito; la parte non incassata e rimasta insoluta non può concorrere alla determinazione dell’imponibile.

Massime di principio

  • Quando il pagamento di una cessione aziendale non viene effettivamente riscosso, la base imponibile non dovrebbe includere automaticamente la quota rimasta insoluta.
  • La mera previsione contrattuale del corrispettivo o la consegna di effetti bancari non garantisce, da sola, che tale importo possa essere considerato fiscalmente percepito.
  • Per dimostrare il mancato incasso è essenziale conservare documentazione idonea, come ricevute di insoluto, protesti, comunicazioni bancarie e atti relativi al recupero del credito.
  • La regola riguarda la determinazione della plusvalenza sulla base della capacità contributiva effettiva, ma la sua applicazione concreta dipende dalla disciplina fiscale vigente e dalla corretta prova dell’inesigibilità o del mancato pagamento.

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