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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26169/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012, emesso per il parziale versamento dell’imposta dovuta su un complesso industriale in stato di abbandono, con pertinenziale abitazione del custode. La società contribuente aveva chiesto la riduzione della base imponibile per fabbricato inagibile/inabitabile e inutilizzato, deducendo anche che il silenzio dell’ente sulla propria istanza integrasse silenzio-assenso e che, comunque, dovessero escludersi sanzioni per il legittimo affidamento ingenerato. In appello, la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto la riduzione per il 2012 e escluso le sanzioni, è stata riformata: la Corte tributaria regionale ha negato la riduzione, ritenendo insussistenti i presupposti di legge/regolamento, ha confermato la pretesa impositiva sulla base della rendita catastale rettificata e ha escluso solo le sanzioni. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dello Statuto del contribuente e della legge sul procedimento amministrativo per non aver tratto dal silenzio dell’ente le conseguenze dell’annullamento dell’intera pretesa ma solo delle sanzioni; 2) violazione dell’art. 20 l. 241/1990 per mancato riconoscimento del silenzio-assenso; 3) violazione della disciplina IMU e del regolamento comunale sulla riduzione del 50% per fabbricati inagibili/inabitabili; 4) nullità per ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 5) nullità per motivazione apparente o mancante sulla sussistenza dei requisiti per la riduzione; 6) violazione di legge sul concetto di inagibilità fiscale rispetto a quella sanitaria/urbanistica; 7) omessa pronuncia sulla dedotta errata determinazione della rendita catastale, con riferimento alla rendita poi rideterminata in misura inferiore. Il Comune ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, contestando la statuizione che aveva disapplicato le sanzioni amministrative per l’assenza di un diniego espresso sull’istanza di inagibilità e per il preteso affidamento della contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il settimo motivo del ricorso principale, ritenendo fondato il vizio di omessa pronuncia sul profilo della rendita catastale rideterminata e della sua incidenza sul calcolo della base imponibile. Ha invece rigettato i motivi dal primo al quinto e dichiarato inammissibile il sesto perché diretto contro argomentazioni svolte ad abundantiam, quindi estranee alla ratio decidendi. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale del Comune. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del controricorrente/ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Nel testo applicabile ratione temporis tutelava il contribuente quanto a sanzioni e interessi, ma non esonerava dal pagamento dell’imposta; la tutela del legittimo affidamento non comportava l’annullamento del tributo. La successiva modifica del 2023 è stata richiamata come non applicabile al caso perché limitata ai tributi unionali e a specifiche ipotesi.

  • art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241

    È stata evocata dalla parte ricorrente per sostenere il silenzio-assenso, ma la Corte ha ritenuto che, in materia tributaria e in mancanza di una previsione speciale, il silenzio dell’ente su una richiesta di agevolazione non produca tale effetto.

  • art. 20 L. 7 agosto 1990, n. 241

    La Corte ha escluso che la disciplina generale sul silenzio-assenso trovi applicazione automatica alle istanze di riduzione o esenzione tributaria, valorizzando la specialità della disciplina fiscale.

  • art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    La riduzione del 50% della base imponibile IMU spetta solo per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, previa accertamento tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva; la Corte ha ribadito che i requisiti vanno provati e che l’inagibilità fiscale non coincide con nozioni urbanistiche o sanitarie.

  • art. 9 regolamento comunale IMU

    È stato richiamato insieme alla disciplina statale, ma la Corte ha ritenuto che non imponesse un diverso esito rispetto alla mancata dimostrazione dei presupposti per l’agevolazione.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata esaminata sia sotto il profilo dell’ultrapetizione sia sotto quello dell’omessa pronuncia; il primo motivo è stato respinto, mentre il settimo motivo è stato accolto perché la corte di merito non ha esaminato un profilo specifico di censura sulla rendita catastale rideterminata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente secondo il parametro del minimo costituzionale.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente, ritenendo che la decisione di merito avesse spiegato le ragioni del diniego dell’agevolazione.

  • art. 24 Cost.

    Citato nel motivo relativo all’ultrapetizione, senza che la Corte ne ravvisasse violazione autonoma.

  • art. 53 Cost.

    Citato nel motivo relativo all’ultrapetizione, senza che la Corte ne ravvisasse violazione autonoma.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Richiamato nel ricorso incidentale in materia di sanzioni, ma la Corte ha respinto la censura, confermando che la disapplicazione delle sanzioni era stata correttamente riconosciuta in relazione al legittimo affidamento.

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nel ricorso incidentale; la Corte ha ritenuto non fondato il motivo, avendo valorizzato la buona fede e l’assenza di colpa della contribuente.

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nel ricorso incidentale; la Corte ha confermato la rilevanza dell’elemento soggettivo ai fini dell’esclusione delle sanzioni.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di disciplina del processo tributario, senza accoglimento della censura.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È stato discusso quanto all’autonoma impugnabilità del diniego di agevolazione; la Corte ha affermato che il diniego endoprocedimentale non era autonomamente impugnabile, essendo la pretesa impositiva da far valere contro l’avviso di accertamento.

  • art. 74 L. 342/2000

    È stato richiamato sul tema dell’efficacia della rendita catastale notificata; la Corte ha rilevato che, una volta divenuta definitiva, la rendita può essere utilizzata anche per il recupero di annualità pregresse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dell’ulteriore contributo unificato dovuto dal soccombente sul ricorso incidentale, se dovuto.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per correggere la motivazione della decisione impugnata mantenendone però fermo il dispositivo sul punto non accolto.

  • art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130

    Richiamato per indicare il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali su IMU/ICI, il contribuente deve provare i presupposti specifici della riduzione; la disciplina speciale sull’agevolazione prevale sulla procedura generale del silenzio-assenso amministrativo.
  • Il mero silenzio dell’ente su un’istanza di riduzione o esenzione tributaria, in assenza di una previsione normativa speciale, non equivale a silenzio-assenso e non estingue la pretesa impositiva.
  • Il legittimo affidamento del contribuente può incidere su sanzioni e interessi, ma non comporta automaticamente la non debenza dell’imposta dovuta nel regime applicabile ratione temporis; la tutela va valutata in concreto sulla base di comportamento dell’amministrazione, buona fede del contribuente e circostanze specifiche.
  • La riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili richiede una situazione di degrado fisico o obsolescenza funzionale non superabile con manutenzione ordinaria o straordinaria; il concetto di inagibilità fiscale non coincide necessariamente con nozioni urbanistiche o sanitarie.
  • Le perizie stragiudiziali di parte, anche se asseverate, hanno valore di mera allegazione difensiva o indizio e il giudice di merito può preferire altre risultanze tecniche senza dover confutare analiticamente ogni osservazione di parte.
  • In cassazione non è consentito riesaminare il merito delle prove o sostituire una diversa ricostruzione fattuale a quella del giudice di appello, salvo vizi motivazionali o giuridici nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Il diniego di agevolazione contenuto in un atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile se la pretesa tributaria viene poi esercitata con l’avviso di accertamento, contro il quale vanno dedotte tutte le censure su an e quantum.
  • La rendita catastale definitiva, una volta notificata e divenuta non più contestabile, può essere utilizzata dal Comune anche per il recupero di imposte relative ad annualità precedenti, salvo specifiche diverse questioni tempestivamente dedotte; l’omesso esame di un profilo autonomo sulla diversa rendita rideterminata integra omessa pronuncia se la questione è stata ritualmente devoluta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNullitàGiudicato

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