Cassazione Penale, Sentenza n. 16356/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato proposta in relazione alla sentenza d'appello del 02/12/2016. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 629-bis c.p.p. (sosteneva che il termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza effettiva del procedimento e che, essendo stato notificato tramite mandato d'arresto europeo mentre si trovava detenuto in Gran Bretagna, non aveva potuto tempestivamente esercitare i rimedi; aveva inoltre depositato una denuncia-querela relativa a falsificazioni dei mandati difensivi prima di chiedere la rescissione), vizio di motivazione per avere la Corte considerato un m.a.e. privo delle informazioni necessarie e sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis e dell'art. 656 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorrente non ha indicato il dies a quo dal quale far decorrere il termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis e si è limitato a invocare una interpretazione costituzionalmente orientata senza specificare quando è venuto a conoscenza del procedimento. Inoltre, anche assumendo che il dies a quo fosse la data della denuncia-querela (10/01/2022), la richiesta di rescissione presentata il 05/04/2022 sarebbe comunque tardiva. Per tali ragioni la Cassazione ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
La norma pone un termine di 30 giorni per la richiesta di rescissione del giudicato decorrente dalla conoscenza del procedimento; il ricorrente deve indicare il dies a quo e dimostrare la data di conoscenza. La mancata indicazione comporta inammissibilità per genericità; inoltre, anche assumendo un diverso dies a quo, il rispetto del termine resta valutabile e può comunque non essere rispettato.
art. 656 cod. proc. pen.
La questione di legittimità costituzionale sollevata non è stata esaminata nel merito perché superflua alla luce della declaratoria di inammissibilità del ricorso; dunque la Corte non ha adottato una interpretazione di dettaglio della norma.
Massime di principio
- La decorrenza del termine di 30 giorni per la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. è ancorata alla conoscenza effettiva del procedimento: il ricorrente deve indicare chiaramente il dies a quo e fornire elementi probatori della data di conoscenza.
- La mera allegazione generica di impedimenti (es. detenzione all'estero, notifica tramite m.a.e. carente di informazioni) non è sufficiente: tali circostanze devono essere specificamente dedotte e provate per giustificare il mancato rispetto del termine.
- L'eventuale deposito di una denuncia-querela che rende noti elementi rilevanti può essere considerato, se adeguatamente provato, il momento di conoscenza da cui decorre il termine, ma la richiesta di rescissione deve comunque essere tempestiva rispetto a tale momento.
- Le questioni di legittimità costituzionale o le doglianze sul contenuto del m.a.e. vanno formulate in modo specifico e non sostituire l'onere di indicare i termini cronologici utili; l'omissione di indicare il dies a quo espone il ricorso a declaratoria di inammissibilità.
- Quando la corte rileva la genericità o l'insufficienza delle deduzioni sul dies a quo, può ritenere il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le doglianze procedurali o costituzionali accessorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16304/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16306/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16307/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16309/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16310/2023 del 18/04/2023
- Sentenza penale · 18 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16311/2023 del 18/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →