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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31008/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza di declaratoria di estinzione di una pena pecuniaria, già inflitta con sentenza di condanna, presentata da un soggetto che assumeva di trovarsi in disagiate condizioni economiche. Il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo non dimostrata, con documentazione ulteriore rispetto a quella già valutata, la situazione economica allegata. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto un unico motivo, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47, comma 12, ord. pen. e vizio di motivazione. In sintesi, ha sostenuto che la norma consente la declaratoria di estinzione non solo nei casi di totale impossidenza, ma anche quando il pagamento della pena pecuniaria comprometta seriamente il bilancio domestico; ha quindi censurato il tribunale per aver trascurato documentazione che, secondo la difesa, escludeva redditi e beni del ricorrente, e per aver valorizzato in modo erroneo dati relativi alla presenza all'estero e a un'asserita attività lavorativa, oltre alla possibilità di rateizzazione del debito. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso perché fondato su un documento non allegato e quindi non verificabile. La Corte ha tuttavia ritenuto il ricorso infondato, osservando che l'ordinanza impugnata si era basata non su una mera impossidenza, ma sul mancato supporto documentale dell'istanza e che il ricorrente non aveva confrontato adeguatamente tale motivazione, non avendo depositato documentazione idonea a dimostrare una diversa situazione economica e domiciliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondata la censura perché il tribunale di sorveglianza aveva correttamente applicato il principio secondo cui le disagiate condizioni economiche rilevanti ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria ricorrono anche quando il pagamento metta in serio pericolo l'equilibrio del bilancio domestico, ma, nel caso concreto, l'opponente non aveva prodotto documentazione ulteriore e specifica rispetto a quella già valutata in precedenza. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non si confrontava con l'effettiva ratio dell'ordinanza impugnata, che valorizzava la mancata prova della situazione economica e familiare allegata. Sono state richiamate le informazioni acquisite dal tribunale di sorveglianza ai sensi degli artt. 666, comma 5, e 678 c.p.p., nonché il criterio dell'art. 616 c.p.p. per la condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 12, ord. pen.

    disagiate condizioni economiche

    Il requisito delle disagiate condizioni economiche per l'estinzione della pena pecuniaria non coincide con la sola totale impossidenza, ma ricorre anche quando il pagamento coattivo possa compromettere seriamente l'equilibrio del bilancio domestico e le prospettive di reinserimento sociale.

  • art. 666, comma 5, c.p.p.

    Il tribunale di sorveglianza può acquisire e valutare informazioni e documenti necessari alla decisione.

  • art. 678 c.p.p.

    Richiama e coordina il potere del tribunale di sorveglianza di acquisire elementi istruttori ai fini della decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria in favore del condannato ammesso alla prova, le disagiate condizioni economiche non richiedono necessariamente una situazione di assoluta indigenza, potendo essere integrate anche da un serio rischio di compromissione del bilancio domestico e delle esigenze di reinserimento.
  • Chi chiede l'estinzione della pena pecuniaria deve allegare e documentare in modo specifico la propria condizione economica e familiare; in mancanza di documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata negativamente, il rigetto dell'istanza è legittimo.
  • In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi del provvedimento impugnato: è inammissibile o infondato il motivo che si limita a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio senza scardinare la ragione decisiva posta a base del rigetto.
  • Il giudice di sorveglianza può fondare la propria valutazione su informazioni acquisite da autorità pubbliche e forze di polizia, e la parte istante non può limitarsi a contestarle in astratto senza fornire elementi contrari specifici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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