Sentenza n. 441/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Napoli rep. n. 834/2013 del 7.3.2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Consorzio all'obbligo, stabilito da una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti le indennità di espropriazione, occupazione e altri importi dovuti
Esito
Favorevole al resistente (consorzio concessionario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva condannato il Consorzio, concessionario delegato alla realizzazione di opere ferroviarie, a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti determinate somme per indennità di espropriazione, occupazione, perdita delle opere e deprezzamento dell'area residua, oltre agli interessi legali. Nonostante la notificazione della sentenza e una successiva diffida, il Consorzio non avrebbe eseguito il comando giudiziale. Il giudice dell'esecuzione civile aveva ritenuto inattuabile l'esecuzione ex art. 612 c.p.c. tramite ufficiale giudiziario, qualificando l'obbligo come facere infungibile e indicando il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo quale rimedio praticabile. Il giudice civile di merito aveva confermato tale impostazione, ritenendo che il deposito delle somme presso il MEF avesse natura pubblicistica e che il Consorzio fosse equiparabile a una pubblica amministrazione. Il TAR, dopo avere sollevato d'ufficio il difetto di giurisdizione e aver rimesso la questione alla Corte di cassazione, ha esaminato la domanda alla luce dell'ordinanza delle Sezioni Unite che aveva dichiarato inammissibile il conflitto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario in sede esecutiva. Il Consorzio è un soggetto privato e l'obbligo risultante dal giudicato consiste nel deposito di somme di denaro presso la Cassa Depositi e Prestiti. Tale attività costituisce un mero dare, o comunque un facere fungibile, e non comporta l'esercizio di poteri autoritativi, neppure perché il deposito è disciplinato da una procedura pubblicistica. Il giudizio di ottemperanza nei confronti di un soggetto privato è ammissibile soltanto quando il comando giudiziale imponga lo svolgimento di attività riconducibili all'esercizio di pubblici poteri; non è invece utilizzabile per ottenere da un privato il pagamento o il deposito di una somma, anche se il privato è concessionario di un'opera o di un servizio pubblico. La pretesa della ricorrente ha natura di diritto soggettivo patrimoniale e deve essere fatta valere davanti al giudice ordinario, eventualmente mediante esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 612 c.p.c. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini e con le modalità dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e dei contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, la cui esperibilità è stata esclusa perché il comando giudiziale riguardava un'obbligazione pecuniaria gravante su un soggetto privato senza esercizio di poteri pubblici.
art. 7 c.p.a.
provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni
Delimita la giurisdizione amministrativa alle controversie riferibili all'esercizio o al mancato esercizio del potere amministrativo e poste in essere da pubbliche amministrazioni o soggetti equiparati nei limiti indicati.
art. 103 Cost.
Costituisce il fondamento costituzionale del limite della giurisdizione amministrativa alle controversie nelle quali siano coinvolte pubbliche amministrazioni o soggetti ad esse equiparati e vengano in rilievo interessi legittimi o diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva.
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
Conferma, secondo il richiamo giurisprudenziale riportato in sentenza, la giurisdizione ordinaria sulle controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi.
art. 612 c.p.c.
È indicato quale possibile strumento di esecuzione in forma specifica davanti al giudice ordinario per ottenere coattivamente l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso contro un soggetto privato concessionario di un'opera o di un servizio pubblico solo quando il giudicato imponga il compimento di attività riconducibili all'esercizio di pubblici poteri; non è sufficiente che il soggetto privato sia inserito in una procedura amministrativa o svolga una funzione di interesse pubblico.
- L'obbligo di depositare o pagare una somma di denaro costituisce un'obbligazione di dare, o comunque un facere fungibile, e non diventa attività autoritativa per il solo fatto che il deposito debba essere effettuato presso la Cassa Depositi e Prestiti secondo modalità procedimentalizzate.
- Non è ammissibile il giudizio di ottemperanza per ottenere da un soggetto privato il pagamento o il deposito di una somma di denaro, anche quando il soggetto sia concessionario di pubblici poteri, se l'adempimento richiesto non implica l'esercizio di tali poteri e il debitore non è soggetto alla normativa di contabilità pubblica.
- La controversia avente a oggetto l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato nei confronti di un soggetto privato, quando non siano coinvolti poteri autoritativi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'obbligazione è collegata a una procedura espropriativa.
- La connessione con una vicenda amministrativa o con atti espropriativi non trasferisce di per sé la controversia alla giurisdizione amministrativa, poiché, salvo deroghe normative espresse, la giurisdizione è inderogabile per ragioni di connessione.
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