Sentenza n. 181/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia dell'ordinanza prot. n. 7445/2025 n. 26 del 28 ottobre 2025, emessa dal Sindaco del Comune di Novi Velia, avente ad oggetto la revoca delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di protezione civile n. 26 del 24 dicembre 2024 e n. 27 del 27 dicembre 2024, con le quali lo stesso Sindaco, a seguito dell'evento idrogeologico occorso il 24 dicembre 2024, aveva disposto misure cautelari a salvaguardia della pubblica e privata incolumità lungo la Strada Ponte Torna - Frazione Monte Sacro, con divieto dell’attività di ristorazione presso l'immobile commerciale denominato "La Montanara";
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale del 28 ottobre 2025 di revoca delle precedenti ordinanze contingibili e urgenti adottate dopo un evento franoso, con contestuale imposizione di prescrizioni alla società
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco aveva revocato le precedenti ordinanze contingibili e urgenti del dicembre 2024, che avevano disposto l’interdizione della strada comunale e dell’accesso e dell’attività presso il ristorante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del pendio. Ha dedotto la violazione della disciplina delle ordinanze contingibili e urgenti e vizi di eccesso di potere, in particolare difetto di istruttoria, deficit motivazionale, illogicità e irragionevolezza. Secondo la ricorrente, permaneva una grave situazione di pericolo idrogeologico e gli interventi eseguiti dall’amministrazione, consistenti nella rimozione del terreno franato e nella realizzazione di un fosso di guardia, erano interventi di somma urgenza non risolutivi, tali da non modificare la vulnerabilità e l’esposizione dell’area al rischio di dissesto. In sede cautelare era stato inoltre rilevato che la società non era stata posta in condizione di interloquire con l’amministrazione e che le prescrizioni imposte configuravano atipici obblighi di facere privi di termine finale. Le amministrazioni statali costituite hanno chiesto la propria estromissione, sostenendo che, non essendo stata dichiarata un’emergenza nazionale, la vicenda rientrava esclusivamente nelle competenze comunali.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel corso del giudizio il Sindaco ha infatti annullato in autotutela l’ordinanza impugnata con una nuova ordinanza del 15 gennaio 2026. Il Comune ha inoltre comunicato l’avvio del procedimento diretto all’adozione di un’ordinanza sostitutiva, recante una misura di tutela della pubblica e privata incolumità diversa e più attenuata rispetto alle precedenti interdizioni. La sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato ha fatto venir meno l’interesse attuale della società alla decisione di annullamento. Il giudizio cautelare era stato inizialmente definito con sospensione dell’efficacia dell’ordinanza, in ragione di una prognosi favorevole sulle censure relative al deficit istruttorio e procedimentale e dell’esigenza precauzionale di mantenere l’assetto interdittivo precedente; tale valutazione non è stata tuttavia trasfusa in una decisione di merito, essendo intervenuta l’improcedibilità. Le spese sono state compensate, in considerazione della tempestività dell’intervento comunale, ma il Comune è stato condannato a rimborsare alla società il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato e il conseguente venir meno dell’interesse attuale alla decisione comportano la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, all’esito della camera di consiglio e previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., se viene meno l’utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta una decisione di merito sulla legittimità dell’atto originariamente impugnato; le valutazioni svolte in sede cautelare sulla possibile fondatezza delle censure non costituiscono quindi una pronuncia definitiva sui vizi dedotti.
- La tempestiva rimozione in autotutela dell’atto impugnato può giustificare la compensazione delle spese di lite, ferma restando la possibilità di porre a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato.
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