L.R. FVG 17/2022
Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) nei comuni del Friuli Venezia Giulia, applicabile dal 1° gennaio 2023 in sostituzione dell’IMU. Disciplina presupposto, soggetti, base imponibile, aliquote, riduzioni, esenzioni, dichiarazioni, poteri regolamentari comunali e coperture finanziarie regionali. Sono previste regole transitorie per il 2023 e per la pubblicazione delle aliquote.
Istituzione dell’ILIA in Friuli Venezia Giulia in sostituzione dell’IMU dal 1° gennaio 2023
Istituzione dell’ILIA nel Friuli Venezia Giulia
La legge istituisce l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per i comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, in sostituzione dell’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2023. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e definisce i presupposti, la base imponibile, le aliquote, le agevolazioni, gli adempimenti e i profili finanziari connessi.
Ambito di applicazione e soggetti del tributo
L’imposta colpisce il possesso di immobili siti nei comuni della regione. Il soggetto attivo è il comune nel cui territorio l’immobile insiste interamente o prevalentemente; in caso di variazione delle circoscrizioni territoriali, rileva il comune in cui l’immobile risulta ubicato al 1° gennaio dell’anno d’imposta.
Sono soggetti passivi i possessori dell’immobile, cioè proprietario e titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. La legge individua inoltre come soggetti passivi il genitore assegnatario della casa familiare, il concessionario di area demaniale e il locatario finanziario. Se sul medesimo immobile vi sono più soggetti passivi, ciascuno risponde autonomamente per la propria quota.
Definizioni rilevanti
Ai fini del tributo rilevano le seguenti nozioni:
- fabbricato: unità iscritta o iscrivibile in catasto con rendita catastale; il fabbricato di nuova costruzione è imponibile dalla fine dei lavori o, se anteriore, dall’uso;
- fabbricato strumentale all’attività economica: fabbricato utilizzato esclusivamente dal possessore per arte, professione o impresa commerciale;
- area fabbricabile: area edificabile secondo gli strumenti urbanistici o le effettive possibilità edificatorie; sono non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola, ove persista l’utilizzazione agrosilvo-pastorale;
- terreno agricolo: terreno iscritto al catasto, anche se non coltivato.
È inoltre definita l’abitazione principale, come immobile unico in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con pertinenze limitate alle categorie C/2, C/6 e C/7 entro il limite di un’unità per categoria. Sono elencati specifici immobili assimilati all’abitazione principale, tra cui cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, casa familiare assegnata al genitore affidatario e un solo immobile del personale delle Forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, senza necessità di dimora e residenza.
Base imponibile
Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile deriva dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio, rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per coefficienti differenziati secondo la categoria catastale. Per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e contabilizzati separatamente, il valore si determina con i criteri delle norme statali richiamate. Nei contratti di locazione finanziaria il valore si ricava dalle scritture contabili del locatore.
Per le aree fabbricabili conta il valore venale in comune commercio al 1° gennaio, con riferimento a zona, indice edificatorio, destinazione d’uso, oneri di adattamento e prezzi di mercato. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 i comuni devono determinare, con supporto tecnico abilitato, valori venali per zone omogenee, al fine di limitare il potere di accertamento quando il tributo sia stato versato su valori non inferiori a quelli predeterminati.
Per i terreni agricoli e non coltivati la base imponibile si calcola sul reddito dominicale rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135. In caso di demolizione, ricostruzione o interventi di recupero edilizio, l’area è considerata fabbricabile fino al completamento dei lavori o al suo utilizzo.
Riduzioni della base imponibile e dell’imposta
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per il periodo in cui permane la condizione; la situazione va accertata dal comune o attestata con dichiarazione sostitutiva e il comune può disciplinare le caratteristiche della fatiscenza;
- per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le usano come abitazione principale, se il contratto è registrato e ricorrono le condizioni patrimoniali e di residenza previste; la riduzione si estende anche al coniuge del comodatario deceduto in presenza di figli minori.
L’imposta è poi ridotta:
- al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato;
- alla metà per una sola unità abitativa posseduta in regione da pensionati non residenti in Italia, titolari di pensione in regime di convenzione internazionale, residenti in uno Stato diverso dall’Italia, se non locata né data in comodato.
Aliquote comunali
La legge fissa aliquote di base, che i comuni possono in molti casi aumentare o ridurre entro i limiti indicati:
- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze: 0,5 per cento, aumentabile di 0,1 punti o riducibile fino a zero; è prevista una detrazione di 200 euro pro rata temporis, applicabile anche agli alloggi ATER assegnati regolarmente;
- primo fabbricato abitativo diverso dall’abitazione principale o assimilata: 0,86 per cento, modificabile tra zero e 1,06 per cento;
- ulteriori fabbricati abitativi diversi dall’abitazione principale o assimilata: 0,86 per cento, con gli stessi margini di variazione;
- fabbricati rurali strumentali: 0,1 per cento, solo riducibile fino a zero;
- terreni agricoli: 0,76 per cento, variabile tra zero e 1,06 per cento;
- aree fabbricabili: 0,86 per cento, variabile tra zero e 1,06 per cento;
- fabbricati strumentali all’attività economica: 0,86 per cento, variabile tra zero e 0,96 per cento;
- altri immobili: 0,86 per cento, variabile tra zero e 1,06 per cento.
Esenzioni
Sono esenti, per il periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni:
- l’abitazione principale e le assimilate, salvo le categorie A/1, A/8 e A/9;
- gli immobili posseduti nel territorio regionale da Stato, Regione, comuni, forme associative tra enti locali, consorzi tra enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, se destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili da E/1 a E/9;
- i fabbricati ad uso culturale;
- i fabbricati destinati esclusivamente al culto e relative pertinenze;
- i fabbricati di Stati esteri e organizzazioni internazionali con esenzione prevista da accordi internazionali;
- gli immobili degli enti non commerciali di cui alla normativa statale richiamata, destinati esclusivamente allo svolgimento non commerciale delle attività istituzionali, con applicazione delle regole speciali statali;
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché restano destinati a tale uso e non sono locati.
Per i terreni agricoli sono esenti quelli:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina secondo la circolare ministeriale 14 giugno 1993, n. 9.
Dichiarazione e adempimenti
I soggetti passivi devono presentare una dichiarazione, anche telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio del possesso o delle variazioni rilevanti. Nella dichiarazione va indicato il primo fabbricato abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata, quando il contribuente ne possieda più di uno con aliquote diverse; in difetto, il comune applica l’aliquota prevista per gli ulteriori fabbricati abitativi.
Un decreto del direttore centrale competente individua i casi di obbligo dichiarativo e approva modelli e istruzioni. Fino all’adozione del decreto continuano a usarsi i modelli IMU ministeriali nei casi previsti; gli stessi modelli servono anche per attestare la strumentalità dei fabbricati e per indicare il primo immobile abitativo soggetto a diversa aliquota. Restano valide le dichiarazioni IMU già presentate, se compatibili.
Pubblicazione di regolamenti e aliquote comunali
I regolamenti comunali e le delibere di approvazione delle aliquote devono essere trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze tramite il Portale del federalismo fiscale. Ai fini dell’efficacia per l’anno di riferimento, devono essere pubblicati nel sito del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre; il comune deve inserirli nel portale entro il 14 ottobre. In caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti dell’anno precedente.
Potestà regolamentare dei comuni
I comuni possono intervenire con regolamento per disciplinare alcuni profili applicativi, tra cui:
- il riconoscimento dei versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri;
- il differimento dei termini di versamento per situazioni particolari;
- il rimborso dell’imposta pagata su aree divenute successivamente inedificabili, con limiti e condizioni;
- l’esenzione per immobili concessi in comodato gratuito al comune, ad altri enti territoriali o a enti non commerciali per scopi istituzionali o statutari;
- l’esenzione per fabbricati abitativi oggetto di ordinanze di inagibilità per pericolosità geologica, idrogeologica o valanghiva, finché perdura l’inagibilità;
- l’assimilazione all’abitazione principale dell’immobile posseduto da anziani o disabili che trasferiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non locato, limitatamente a una sola unità.
Interoperabilità delle banche dati e banca dati regionale
La Regione promuove l’interoperabilità delle banche dati comunali per migliorare il monitoraggio e il coordinamento dei dati relativi all’imposta.
È prevista inoltre, con regolamento regionale e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, una banca dati regionale che può comprendere anche dati personali e, se del caso, categorie particolari di dati.
Disposizioni transitorie per il 2023
Per il solo anno 2023 la legge prevede regole speciali:
- sono considerati comunque fabbricati strumentali all’attività economica, ai fini dell’articolo sulle aliquote, gli immobili iscritti o iscrivibili nelle categorie A/10, A/11, gruppo B, C/1, C/3, C/5 e gruppo D, con i limiti espressamente indicati;
- per gli altri fabbricati resta ferma la possibilità di attestare la strumentalità;
- la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per il 2022; per i soggetti destinatari dell’esenzione per enti non commerciali, le prime due rate sono ciascuna pari al 50 per cento dell’IMU 2022;
- il saldo è determinato a conguaglio sulla base delle aliquote pubblicate;
- se i comuni non pubblicano gli atti nei termini, per il 2023 si applicano le aliquote e i regolamenti IMU vigenti nel 2022.
Rinvio alla disciplina statale e profili sanzionatori
Per versamento, riscossione, accertamento, sanzioni, contenzioso, istituti deflattivi e ogni altra modalità di gestione e applicazione del tributo, la legge rinvia alle disposizioni statali sull’IMU, in quanto compatibili.
Aspetti finanziari
La disciplina prevede che i minori gettiti derivanti dalle scelte discrezionali dei comuni restino a carico del bilancio comunale, salvo specifiche deroghe regionali. La Regione copre il minor gettito connesso all’aliquota dei fabbricati strumentali all’attività economica secondo criteri fissati annualmente in legge di stabilità e concorre nella misura del 70 per cento alla perdita di gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota su tali fabbricati.
Sono inoltre previste misure di neutralità finanziaria: dal 2023 i comuni recuperano annualmente importi corrispondenti a una riserva di gettito mediante compensazione sul Fondo unico comunale e, se necessario, con versamento diretto entro il 31 dicembre. La Regione corrisponde allo Stato gli importi necessari alla neutralità finanziaria prevista dalle norme di attuazione dello statuto speciale e autorizza le relative spese e accantonamenti, tra cui 92 milioni annui a decorrere dal 2023.
Entrata in vigore e decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale, ma si applica dall’1 gennaio 2023. Le previsioni espressamente limitate al 2023 o al 2024 mantengono efficacia solo nei rispettivi periodi indicati.
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