L.R. FVG 14/2022
Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’autonomia organizzativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia: struttura della Segreteria generale, uffici di Presidenza e di supporto, incarichi dirigenziali, personale, assunzioni, mobilità, formazione, relazioni sindacali e attività di informazione. Abroga varie norme previgenti e si applica dal 24 novembre 2022.
Autonomia organizzativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
Autonomia organizzativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
La legge definisce il quadro organizzativo autonomo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione della normativa regionale sulla forma di governo e sul sistema elettorale. Disciplina struttura interna, dirigenza, personale, relazioni sindacali e attività di informazione, coordinandosi con il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Struttura organizzativa e ambito funzionale
Il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della Segreteria generale, degli uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale e degli uffici di supporto agli organi politici. Restano ferme le norme sulle segreterie dei gruppi consiliari. L’autonomia organizzativa si attua tramite un Regolamento di organizzazione degli uffici approvato dall’Ufficio di Presidenza, previa informativa alle organizzazioni sindacali.
Personale e dirigenza della Segreteria generale
Il personale di ruolo assegnato agli uffici consiliari appartiene al ruolo unico del personale regionale. Nell’area dirigenziale della Segreteria generale sono previsti quattro incarichi: Segretario generale, Vice Segretario generale, Direttore di Servizio e Direttore di Staff.
Il Segretario generale sovraintende alla gestione della Segreteria, assicura l’attuazione degli indirizzi del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza e garantisce coordinamento e continuità dell’attività consiliare. Il Vice Segretario generale coadiuva il Segretario, svolge le funzioni delegate, lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza e può essere preposto a uno o più servizi vacanti. Il Direttore di Servizio è preposto a un servizio o struttura equiparata e svolge le funzioni attribuite dal regolamento.
Ufficio di Gabinetto della Presidenza e organi di garanzia
È istituito l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, posto alle dipendenze del Presidente e diretto dal Capo di Gabinetto. L’incarico è collegato alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale.
Per il supporto agli organi di garanzia e agli altri organi istituiti con legge e aventi sede presso il Consiglio regionale è prevista una struttura dirigenziale dedicata nella Segreteria generale. Se necessario, tale struttura può essere articolata in sedi decentrate sul territorio regionale, con messa a disposizione di sedi adeguate da parte dell’Amministrazione regionale. Nell’organizzazione va considerata anche l’esigenza della minoranza slovena di esprimersi nella propria lingua.
Informazione e comunicazione istituzionale
Presso la Segreteria generale opera l’Agenzia Consiglio Notizie (ACON), alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio regionale quale editore ai sensi della legge sulla stampa. L’agenzia svolge funzioni di informazione giornalistica quotidiana e le ulteriori funzioni previste dal regolamento, con autonomia funzionale per i compiti giornalistici e sotto il coordinamento e controllo tecnico del Direttore responsabile di testata.
L’attività di informazione relativa al Consiglio regionale e agli organi di garanzia è disciplinata da un provvedimento dell’Ufficio di Presidenza, d’intesa con la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per garantire pari opportunità tra maggioranza e opposizione. Restano ferme le norme regionali in materia di comunicazione e Co.Re.Com.
Conferimento degli incarichi e fabbisogni professionali
Gli incarichi dirigenziali consiliari sono conferiti dall’Ufficio di Presidenza secondo il regolamento di organizzazione. Gli incarichi di Segretario generale, Vice Segretario generale e Capo di Gabinetto hanno natura fiduciaria e sono conferiti con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, con durata e modalità stabilite dal regolamento.
L’Ufficio di Presidenza determina annualmente i fabbisogni professionali del Consiglio regionale, escluso il personale addetto agli uffici di supporto agli organi politici, e li comunica alla Giunta regionale per il recepimento negli atti di programmazione annuale e triennale. Il fabbisogno è contenuto entro il 5% delle risorse disponibili per i fabbisogni complessivi, salvo diversa determinazione della Giunta previa intesa con l’Ufficio di Presidenza.
Reclutamento, assunzioni e forme flessibili di impiego
Per l’assunzione del personale del Consiglio regionale si applicano le regole previste per il personale del ruolo unico regionale dalla disciplina sul pubblico impiego regionale e locale. Per personale con specifiche professionalità funzionali ai compiti istituzionali del Consiglio, l’ufficio competente dell’Amministrazione regionale attiva le procedure selettive su richiesta motivata dell’Ufficio di Presidenza, con supporto tecnico-amministrativo della Segreteria generale. Le procedure sono avviate secondo tempistiche e modalità concordate tra Giunta e Ufficio di Presidenza.
Il Consiglio regionale può inoltre attivare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con oneri a carico del bilancio consiliare, nel rispetto della disciplina statale richiamata.
Mobilità, comando e trasferimenti di personale
Per la mobilità di comparto, il Segretario regionale del Consiglio procede secondo le regole regionali sul pubblico impiego; l’individuazione del dipendente è effettuata dal Segretario generale. Nel caso di contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, è necessario il consenso del Segretario generale.
Il Consiglio regionale può avvalersi, su richiesta del Segretario generale, di personale a tempo indeterminato di altre amministrazioni del Comparto unico o di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. Entro tre anni, il Segretario generale può chiedere il trasferimento in ruolo del personale comandato, previo assenso del dipendente e, se esterno al Comparto unico, dell’amministrazione di appartenenza. Il comando del personale del Consiglio verso altre amministrazioni richiede l’assenso preventivo del Segretario generale.
L’assegnazione e il trasferimento di personale tra Segreteria generale, uffici alle dirette dipendenze del Presidente e le relative strutture sono sempre subordinati all’assenso preventivo del Segretario generale.
Procedimenti disciplinari e sviluppo professionale
Se l’Ufficio unico avvia d’ufficio un procedimento disciplinare nei confronti di dirigenti o personale non dirigente in servizio presso il Consiglio regionale, deve darne comunicazione alla Segreteria generale.
Il Consiglio regionale realizza attività di formazione per esigenze specifiche, nell’ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa. Il regolamento di organizzazione disciplina strumenti di programmazione, controllo e coordinamento delle attività di supporto, nonché il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale, nel rispetto della disciplina regionale e della contrattazione collettiva. L’Ufficio di Presidenza può inoltre proporre profili professionali specifici e la Regione garantisce la presenza di un rappresentante del Consiglio nei lavori degli organismi sulla classificazione professionale.
Relazioni sindacali e contrattazione
Resta confermata la disciplina regionale che salvaguarda l’autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio nelle relazioni sindacali. Quando le materie di contrattazione riguardano anche specifiche esigenze connesse all’autonomia organizzativa del Consiglio, la Giunta regionale deve acquisire gli elementi necessari dall’Ufficio di Presidenza prima di formulare direttive e indirizzi. Se l’Ufficio di Presidenza non risponde entro dieci giorni, la Giunta può comunque procedere.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga integralmente la previgente disciplina sull’ordinamento e organizzazione del Consiglio regionale del 2000, fatta salva la sopravvivenza di un articolo, oltre a specifiche disposizioni finanziarie e di settore richiamate nel testo. Sono inoltre soppressi o modificati alcuni commi di leggi regionali precedenti in materia di impiego regionale e organizzazione. I riferimenti normativi previgenti alla disciplina abrogata si intendono sostituiti dai corrispondenti riferimenti alla presente legge, in particolare per le norme richiamate sull’organizzazione degli organi di garanzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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