L.R. FVG 20/2022
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 20/2022 modifica la l.r. 14/2010 sui contributi ai privati per l’acquisto di carburanti, estende alcuni casi ai noleggi a lungo termine, introduce dal 2023 l’accesso digitale tramite portale e app, aggiorna controlli e sanzioni, e prevede norme transitorie solo per il periodo 1.1.2023-31.12.2023 e ulteriori abrogazioni dal 1.1.2024.
Modifiche alla disciplina friulana del sostegno ai carburanti per autotrazione e introduzione dell’accesso digitale
Modifiche alla disciplina regionale sul sostegno all’acquisto di carburanti
La legge regionale Friuli Venezia Giulia 7 dicembre 2022, n. 20 interviene sulla l.r. 11 agosto 2010, n. 14, adeguando la disciplina dei contributi sui carburanti per autotrazione e introducendo un sistema di accesso digitale alle misure di sostegno. Le modifiche incidono sia sui beneficiari sia sulle modalità operative di gestione, controllo e sanzione.
Ambito soggettivo e aggiornamento delle fattispecie ammesse
La normativa amplia il perimetro di alcuni casi rilevanti ai fini dell’accesso ai benefici e della gestione dei veicoli considerati.
- Viene richiamato, tra i titoli rilevanti, anche il noleggio a lungo termine oltre all’usufrutto e ad altre forme già previste.
- La disciplina delle persone fisiche beneficiarie viene aggiornata sostituendo il riferimento ai “privati” con quello alle persone fisiche.
- Anche le previsioni su leasing e titoli di disponibilità vengono integrate con il noleggio a lungo termine.
Misure di sostegno e modulazione dei contributi
La legge interviene sulla quantificazione delle misure di sostegno e sulla possibilità di adattarle a situazioni contingenti.
- La Giunta regionale può incrementare, con deliberazione, le misure di contributo da 1 a 10 centesimi al litro per motivazioni congiunturali legate alle variazioni dei prezzi dei carburanti praticati dagli Stati confinanti.
- L’ulteriore incremento è previsto per i soggetti residenti nei Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato.
- Sono abrogate precedenti disposizioni del regime dei contributi che non risultano più coerenti con la nuova struttura.
Accesso digitale alle misure di sostegno
Viene introdotto un nuovo capo dedicato all’accesso digitale ai benefici, con una disciplina fondata su identità digitale, portale web e applicazioni mobili.
- L’APP cittadino consente ai beneficiari di effettuare il rifornimento a prezzo ridotto tramite identificativo digitale e di vedere gli ultimi rifornimenti.
- L’APP presidiante è destinata ai gestori e consente impostazione dei prezzi, registrazione dei rifornimenti e consultazione dei rendiconti.
- Il portale ID digitale serve per attivare e disattivare l’APP presidiante, impostare e leggere i prezzi, consultare i rendiconti, attivare l’APP cittadino e visualizzare i rifornimenti effettuati.
- Il soggetto interessato accede con identità digitale e ottiene un identificativo digitale collegato alla targa del veicolo; se possiede più veicoli, richiede un identificativo per ciascuno.
- L’identificativo digitale deve essere esibito al gestore dell’impianto per il rifornimento.
Compiti dei gestori e modalità operative
La gestione dell’erogazione dei carburanti agevolati viene organizzata in forma digitale, con ruoli più dettagliati per i gestori degli impianti.
- Il gestore è responsabile della gestione informatica dell’impianto e della gestione operativa del rifornimento a prezzo ridotto.
- Tramite il portale ID digitale gestisce attivazione/disattivazione dell’APP presidiante, imposta i prezzi, verifica i rendiconti e comunica alla Camera di commercio i dati sulle quantità vendute.
- Tramite l’APP presidiante acquisisce e imposta i prezzi, verifica l’associazione tra identificativo digitale e mezzo, registra il rifornimento e annota giornalmente le operazioni.
- Le modalità digitali sono definite da linee guida approvate dalla Giunta regionale.
Strumenti, software e oneri
La legge disciplina anche la dotazione tecnologica necessaria.
- I gestori utilizzano propri dispositivi hardware e sostengono i relativi oneri, inclusa la connettività dati necessaria.
- La programmazione, gestione e manutenzione del software sono affidate all’Amministrazione regionale tramite la società in house INSIEL S.p.A.
Controlli, banche dati e sanzioni
Vengono aggiornati i compiti di controllo e il sistema sanzionatorio.
- La disciplina dei controlli comprende anche le rilevazioni sui consumi complessivi e sui quantitativi di carburante erogati con le misure di sostegno, con riferimento ai beneficiari.
- Le violazioni sono sanzionate con riferimento alle misure di sostegno indebitamente percepite.
- È prevista una sanzione ulteriore di sospensione dell’abilitazione fino a tre mesi per il gestore che incorra per cinque volte nell’anno nella sanzione base.
- La Camera di commercio territorialmente competente applica le sanzioni e recupera le somme indebitamente percepite.
- Le Camere di commercio aggiornano la banca dati con verbali, pagamenti ridotti, ordinanze ingiunzioni e archiviazioni entro quindici giorni dalla notifica o dal pagamento.
Norme finanziarie
Gli oneri derivanti dalle nuove misure sono coperti attraverso specifici stanziamenti del bilancio regionale 2022-2024, prevalentemente nella Missione 14, Programma 2, Titolo 1, mentre per il software digitale si utilizza la Missione 1, Programma 8, Titolo 2.
Regime transitorio per il 2023
La legge stabilisce un regime di passaggio limitato al periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023.
- I titolari del vecchio identificativo possono continuare a usarlo e, in alternativa, accedere anche con le nuove modalità digitali.
- Chi richiede per la prima volta il beneficio deve chiedere l’identificativo alle Camere di commercio, per poi usare il portale ID digitale.
- I gestori con POS effettuano i rifornimenti agevolati anche con le nuove modalità digitali.
- La comunicazione delle quantità complessivamente vendute resta, per il 2023, effettuata esclusivamente secondo le modalità tradizionali dell’articolo 9, comma 4, della l.r. 14/2010.
Abrogazioni e decorrenze successive
La legge dispone diverse abrogazioni immediate e ulteriori abrogazioni differite.
- Sono subito abrogati, tra l’altro, alcune parti dell’articolo 1, gli articoli 15 e 15 bis della l.r. 14/2010 e l’articolo 157 della l.r. 6/2021.
- Dal 1 gennaio 2024 sono abrogate ulteriori disposizioni della l.r. 14/2010, incluse alcune lettere dell’articolo 2, l’articolo 5, l’articolo 7 bis, parti dell’articolo 8, l’articolo 9, alcune parti dell’articolo 13, il comma 2 dell’articolo 14 e l’articolo 20.
- La legge è entrata in vigore l’1 gennaio 2023.
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