Regolamento (UE) 2024/20
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/20 della Commissione, del 12 dicembre 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva S-metolachlor, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva S-metolachlor, a seguito della valutazione tecnica che ha evidenziato criticità rilevanti, in particolare per le acque sotterranee e per alcuni rischi tossicologici/ecotossicologici. Conseguentemente, la sostanza viene soppressa dall’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono inoltre fissati termini per la revoca delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti S-metolachlor e per l’eventuale periodo di tolleranza.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva S-metolachlor e conseguente aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva S-metolachlor nell’ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari, con effetti su tutti gli Stati membri e sulle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono. Incide sul rinnovo dell’approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sulla corrispondente iscrizione nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Restano salve le possibilità di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009; sono previste misure transitorie e un eventuale periodo di tolleranza disciplinato dall’articolo 46 del medesimo regolamento.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva S-metolachlor
Il regolamento affronta l’esito negativo della procedura di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva S-metolachlor nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La Commissione, sulla base della valutazione scientifica dell’EFSA e della procedura di esame con gli Stati membri, conclude che non è stato possibile accertare il soddisfacimento dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La sostanza S-metolachlor era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, figurando nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le domande di rinnovo sono state presentate alla Germania come Stato membro relatore e alla Francia come Stato membro correlatore ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il fascicolo supplementare è stato ritenuto completo e lo Stato membro relatore ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo all’EFSA e alla Commissione.
L’EFSA ha poi evidenziato diversi settori critici di preoccupazione. In particolare:
- sulla base dei dati di monitoraggio, la presenza di S-metolachlor e dei suoi metaboliti erbicidi nelle acque sotterranee potrebbe superare il limite parametrico di 0,1 μg/l previsto per l’acqua potabile;
- la modellizzazione indica il superamento del limite di 0,1 μg/l in tutti gli scenari per tutti gli usi rappresentativi;
- per alcuni metaboliti rilevanti sotto il profilo tossicologico vi è un potenziale elevato di esposizione delle acque sotterranee, anche per preoccupazioni o lacune relative a genotossicità e/o cancerogenicità;
- è stato individuato anche un elevato rischio di avvelenamento secondario per i mammiferi che si nutrono di lombrichi.
Esito della procedura di rinnovo
Nonostante le osservazioni presentate dai richiedenti, la Commissione ritiene che i motivi di preoccupazione non siano stati dissipati. Di conseguenza, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente S-metolachlor non è stato accertato il rispetto dei criteri di approvazione, e l’approvazione non viene rinnovata.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
Per effetto del mancato rinnovo, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo dall’allegato, parte A, la riga relativa all’S-metolachlor. La misura ha effetto sull’elenco delle sostanze attive approvate utilizzabile per la commercializzazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari nell’Unione.
Conseguenze per gli Stati membri e periodo di tolleranza
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti S-metolachlor entro il 23 aprile 2024. Se viene concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve comunque scadere entro il 23 luglio 2024.
Rapporti con altri atti e possibilità di nuova domanda
Il testo richiama la proroga del periodo di approvazione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 fino al 15 novembre 2024, precisando che la decisione di mancato rinnovo interviene prima di tale scadenza prorogata. Il regolamento precisa inoltre che la misura non preclude la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione dell’S-metolachlor ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva S-metolachlor non è rinnovata. La decisione si fonda sull’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in relazione all’esito della procedura di rinnovo e alle conclusioni dell’EFSA circa la mancata dimostrazione del rispetto dei criteri di approvazione dell’articolo 4.
Soppressione dall’elenco delle sostanze approvate
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato mediante soppressione della riga 97 relativa all’S-metolachlor, con conseguente eliminazione della sostanza dall’elenco delle sostanze attive approvate.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti S-metolachlor entro il 23 aprile 2024, in modo da consentire un periodo sufficiente per l’adeguamento amministrativo e regolatorio.
Periodo di tolleranza
Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve concludersi entro il 23 luglio 2024.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È immediatamente vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo precisa inoltre che si applica prima della scadenza prorogata del periodo di approvazione del 15 novembre 2024.
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