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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2758

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2758 della Commissione, del 12 dicembre 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione russa in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R2758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, la necessità di mantenere misure antidumping sui prodotti piatti laminati a caldo originari di Brasile, Iran e Russia. La Commissione conclude che in Brasile e Russia il dumping è persistito, mentre per l’Iran sussiste un elevato rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Non risultano ragioni di interesse dell’Unione ostative al mantenimento dei dazi, che sono quindi reintrodotti in forma definitiva con aliquote specifiche per talune società e per tutte le altre società.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, acciai non legati o altri acciai legati originari di Brasile, Iran e Russia, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, classificati in specifici codici NC/TARIC elencati all’articolo 1. I paesi interessati sono la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica islamica dell’Iran e la Federazione russa; il regolamento non riguarda i prodotti espressamente esclusi, tra cui taluni acciai inossidabili/magnetici, acciai per utensili e rapido, e alcuni prodotti non arrotolati di determinate dimensioni. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; per la Russia le conclusioni sono adottate anche in un contesto di mancanza di collaborazione, con ricorso ai dati disponibili.

Dazio antidumping definitivo sui prodotti piatti laminati a caldo originari di Brasile, Iran e Russia

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene che, nonostante l’assenza di un pregiudizio notevole nel periodo di riesame, permanga il rischio concreto di persistenza del dumping per Brasile e Russia e di reiterazione del dumping per l’Iran, con conseguente necessità di mantenere la tutela dell’industria dell’Unione.

Contesto procedurale

Le misure iniziali erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 nei confronti di Brasile, Iran, Russia e Ucraina. Il riesame è stato chiesto da Eurofer per conto dell’industria dell’Unione e aperto il 5 ottobre 2022; la parte relativa all’Ucraina è stata successivamente chiusa su ritiro della domanda, con conseguente scadenza automatica delle misure nei confronti di tale paese. L’inchiesta ha riguardato il periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 per dumping e il periodo 1° gennaio 2019 - fine del riesame per il pregiudizio.

Prodotto interessato e esclusioni

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, anche arrotolati o tagliati su misura. Restano esclusi alcuni prodotti specialistici, in particolare acciai inossidabili e magnetici a grani orientati, acciai per utensili e rapido, nonché taluni prodotti non arrotolati con determinate soglie dimensionali.

Valutazione del dumping per il Brasile

Per il Brasile la Commissione ha verificato la rappresentatività delle vendite interne, il valore normale e il prezzo all’esportazione, con gli opportuni adeguamenti ex articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Poiché le esportazioni erano dirette a società collegate, il prezzo all’esportazione è stato comunque utilizzato ai fini del riesame, dato che in questa fase non è necessario quantificare il margine di dumping in senso definitivo ma valutare il rischio di persistenza o reiterazione. Il margine di dumping indicativo è risultato pari, per i produttori inclusi nel campione, al 16,2 % e al 18,7 % del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, con conclusione di persistenza del dumping.

Valutazione del dumping per la Russia

Per la Russia nessun produttore ha collaborato; la Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Il valore normale è stato costruito sulla base di fonti pubbliche e dati del richiedente, mentre il prezzo all’esportazione è stato ricavato da Eurostat e corretto a livello franco fabbrica. Il margine di dumping indicativo è stato stimato intorno al 5 %, sufficiente per concludere che il dumping è proseguito durante il periodo di riesame.

Valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

Per il Brasile la Commissione ha valorizzato la capacità produttiva inutilizzata, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i prezzi delle esportazioni verso paesi terzi. È emerso che i produttori brasiliani avevano continuato a esportare nell’Unione a prezzi di dumping, con prezzi verso paesi terzi inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione e, in alcuni casi, inferiori al valore normale interno, rendendo probabile la prosecuzione delle esportazioni a prezzi di dumping in assenza di misure.

Per l’Iran, benché le importazioni nell’Unione siano praticamente cessate nel periodo di riesame, la Commissione ha ritenuto probabile la reiterazione del dumping: la società collaborante stava ampliando sensibilmente la capacità di laminazione a caldo, con una capacità inutilizzata potenzialmente superiore a 1 milione di tonnellate annue, e i prezzi verso i paesi terzi risultavano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.

Per la Russia, in assenza di collaborazione, la Commissione ha stimato una capacità inutilizzata di 3,5 milioni di tonnellate e ha rilevato che i prezzi interni russi e quelli di esportazione verso i paesi terzi erano sensibilmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. Inoltre, alcuni mercati terzi chiave risultavano già colpiti da misure di difesa commerciale, con conseguente incentivo a dirottare le esportazioni verso l’Unione.

Pregiudizio e situazione dell’industria dell’Unione

La Commissione distingue tra mercato vincolato e mercato libero, considerando che il mercato libero è quello esposto direttamente alla concorrenza delle importazioni. Pur non avendo riscontrato un pregiudizio notevole nel periodo di riesame, l’industria dell’Unione è descritta come ancora fragile per l’effetto combinato della crisi pandemica, delle oscillazioni della domanda e degli aumenti dei costi energetici.

Gli indicatori macroeconomici mostrano un calo nel 2020 e una ripresa nel 2021 e nel periodo di riesame: produzione, vendite, occupazione e utilizzo degli impianti hanno recuperato rispetto al punto più basso della pandemia, ma la quota di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero è diminuita per effetto dell’aumento delle importazioni da paesi terzi. Sul piano microeconomico, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa e ROI sono migliorati in modo significativo nel 2021 e nel periodo di riesame, mentre il costo di produzione è aumentato in modo marcato.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Pur in assenza di pregiudizio attuale notevole, la Commissione ritiene probabile che, se le misure decadessero, il riemergere o il rafforzarsi delle importazioni oggetto di dumping da Brasile e Russia, nonché la reiterazione del dumping dall’Iran, provocherebbe una nuova compressione dei prezzi, con effetti negativi su produzione, vendite, redditività e investimenti dell’industria dell’Unione. Il settore dell’acciaio è considerato altamente sensibile al prezzo e anche margini di undercutting modesti, se accompagnati da volumi significativi, possono produrre un pregiudizio rapido e sostanziale.

Interesse dell’Unione

La Commissione, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione, che impiega oltre 40 000 addetti in 15 Stati membri. Non sono emersi elementi contrari rilevanti da parte di utilizzatori o importatori indipendenti, che peraltro non hanno collaborato. La Commissione ritiene inoltre prematuro attribuire al CBAM effetti decisivi sull’analisi e considera le misure di salvaguardia sull’acciaio temporanee e non idonee a alterare la valutazione del rischio di dumping.

Dazi, fatture e coordinamento con la salvaguardia

L’articolo 1 fissa dazi specifici per società e un dazio residuo per tutte le altre società, con obbligo di presentazione di fattura commerciale valida per beneficiare delle aliquote individuali. Il regolamento disciplina anche la possibile inclusione di nuovi produttori esportatori brasiliani, il trattamento delle merci danneggiate prima dello sdoganamento e il coordinamento con la misura di salvaguardia dell’acciaio: se il dazio oltre contingente risulta superiore al dazio antidumping equivalente, si applica solo la salvaguardia; se è inferiore, si applica la salvaguardia più la differenza rispetto al dazio antidumping più elevato, con sospensione della parte non riscossa del dazio antidumping per il periodo di sovrapposizione.

Disposizioni principali

Oggetto e prodotto interessato

Il regolamento disciplina i prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, classificati nei codici NC e TARIC indicati all’articolo 1, paragrafo 1. Sono esclusi taluni prodotti di acciaio inossidabile e magnetico, acciai per utensili e rapido, nonché alcuni prodotti non arrotolati di specifiche dimensioni.

Istituzione del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie di Brasile, Iran e Russia. L’articolo 1, paragrafo 2, fissa importi specifici per società: Brasile da 53,4 a 63,0 EUR/tonnellata, Iran 57,5 EUR/tonnellata, Russia da 17,6 a 96,5 EUR/tonnellata. L’articolo 1, paragrafo 3, prevede un dazio per tutte le altre società: 63,0 EUR/tonnellata per il Brasile, 57,5 EUR/tonnellata per l’Iran, 96,5 EUR/tonnellata per la Russia.

Fattura commerciale e condizioni per i dazi individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della società esportatrice. In mancanza della fattura conforme, si applica il dazio per tutte le altre società.

Nuovi esportatori e modifiche soggettive

Per i produttori brasiliani, l’articolo 1, paragrafo 5, consente l’eventuale estensione delle aliquote individuali a nuovi produttori esportatori che dimostrino: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale (1° luglio 2015 - 30 giugno 2016), assenza di collegamenti con soggetti già tassati, e successiva esportazione o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell’Unione. È inoltre prevista la possibilità di aggiornare l’aliquota in caso di modifica della denominazione sociale.

Trattamento di merci danneggiate prima dell’immissione in libera pratica

Gli articoli 1, paragrafi 6 e 7, stabiliscono una riduzione proporzionale del dazio quando il prezzo effettivamente pagato o da pagare è ridotto in ragione di danni subiti prima dell’immissione in libera pratica, in conformità dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Rapporto con la misura di salvaguardia sull’acciaio

L’articolo 2 coordina il dazio antidumping con il dazio oltre contingente previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, come prorogato dal regolamento (UE) 2021/1029. Se il dazio oltre contingente è superiore all’equivalente ad valorem del dazio antidumping, si applica solo il dazio di salvaguardia e il dazio antidumping è sospeso; se è inferiore, si applica il dazio di salvaguardia più la differenza rispetto al dazio antidumping più elevato. Le sospensioni durano solo per il periodo di applicazione della salvaguardia.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialedazio doganaleacciaiocommercio internazionale

Testo integrale

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