Regolamento (UE) 2023/2798
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2798 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, che attua l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/2798 aggiorna l’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 sulle misure restrittive per la situazione in Mali. A seguito del riesame dell’elenco sanzionatorio, il Consiglio modifica le voci relative a due persone e sopprime una voce. L’atto è di immediata applicazione in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 sulle misure restrittive nei confronti di persone ed entità responsabili di ostacolare la transizione politica in Mali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ordinamento dell’Unione europea a tutti gli Stati membri, in quanto atto direttamente applicabile. Incide esclusivamente sull’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi contenuto nell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770, relativo alle misure restrittive in considerazione della situazione in Mali. Non istituisce nuove categorie di sanzioni, ma aggiorna l’elenco per effetto del riesame periodico: una voce viene soppressa e due voci vengono sostituite con motivazioni aggiornate. La disciplina riguarda quindi soggetti già inseriti nell’elenco sanzionatorio collegato alla transizione politica maliana e alle condotte che ostacolano o compromettono il suo positivo completamento.
Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo al Mali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2798 attua l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1770, che disciplina misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Mali. L’intervento non crea un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco contenuto nell’allegato I bis dopo il riesame periodico delle persone, entità e organismi designati.
Contesto e finalità
I considerando richiamano il quadro già introdotto dal regolamento (UE) 2017/1770 e le successive evoluzioni normative, in particolare il regolamento (UE) 2021/2201, adottato in attuazione della decisione (PESC) 2021/2208, che ha istituito un quadro per ulteriori misure restrittive nei confronti di persone ed entità responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali, oppure che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica del Paese.
Riesame dell’elenco e contenuto della modifica
Il Consiglio dichiara di aver riesaminato l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770. A esito del riesame:
- viene soppressa una voce dell’elenco;
- vengono modificate le motivazioni di altre due voci.
L’atto attuativo, quindi, opera un aggiornamento puntuale dell’elenco sanzionatorio senza incidere sulla struttura generale del regime restrittivo.
Soggetti interessati: voci 3 e 4
L’allegato sostituisce le voci 3 e 4 dell’allegato I bis.
Per la voce 3, relativa a Choguel Maïga, sono riportati i dati identificativi essenziali: luogo e data di nascita, cittadinanza maliana, passaporto diplomatico, sesso maschile e carica di primo ministro. La motivazione afferma che, in quanto primo ministro dal giugno 2021, egli guida il governo di transizione istituito dopo il colpo di Stato del 24 maggio 2021. La motivazione collega la sua responsabilità al rinvio delle elezioni previste dalla Carta di transizione e al conseguente ostacolo al positivo completamento della transizione politica, in particolare allo svolgimento delle elezioni e al passaggio dei poteri alle autorità elette. Viene richiamato anche il contesto delle sanzioni individuali adottate dall’ECOWAS nel novembre 2021 e mantenute il 3 luglio 2022.
Per la voce 4, relativa a Ibrahim Ikassa Maïga, sono indicati luogo e data di nascita, cittadinanza maliana, passaporto diplomatico, sesso maschile e carica di ministro per la Rifondazione. La motivazione precisa che egli è membro del comitato strategico dell’M5-RFP e incaricato di pianificare le Assise nazionali della rifondazione (ANR). Anche in questo caso la condotta contestata consiste nell’aver contribuito, tramite il rinvio delle ANR e delle elezioni, a ostacolare il positivo completamento della transizione politica del Mali.
Soppressione della voce 5
L’allegato dispone inoltre la soppressione della voce 5 dall’allegato I bis. Il testo fornito non specifica l’identità del soggetto eliminato né la ragione puntuale della cancellazione, limitandosi a indicarne l’effetto normativo.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 2. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull’elenco sanzionatorio vigente.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 in conformità all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica deriva dal riesame dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive.
Modifica delle voci 3 e 4 dell’allegato I bis
L’allegato sostituisce integralmente le voci 3 e 4. La voce 3 riguarda Choguel Maïga, primo ministro del Mali, con motivazione aggiornata che lo qualifica come direttamente responsabile del rinvio delle elezioni e quindi come soggetto che ostacola e compromette il positivo completamento della transizione politica del Mali. La voce 4 riguarda Ibrahim Ikassa Maïga, ministro per la Rifondazione, anch’egli indicato come responsabile dell’ostacolo al completamento della transizione politica e al processo elettorale.
Soppressione della voce 5
L’allegato prevede la soppressione della voce 5 dell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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