Regolamento (UE) 2023/2770
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2770 della Commissione, del 12 dicembre 2023, che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco delle specie per le quali è vietata l’introduzione nell’Unione, in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 e delle decisioni CITES. La Commissione rimuove alcune specie dall’elenco dei divieti, ne aggiunge altre e adegua la nomenclatura di alcune denominazioni scientifiche. L’allegato contiene l’elenco dettagliato delle specie, dei paesi di origine e, quando rilevante, delle specifiche tipologie di esemplari interessati dal divieto. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/1587 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Vieta l’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche, aggiornando l’elenco delle specie soggette a divieto in base al regolamento (CE) n. 338/97.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nell’Unione europea di esemplari delle specie elencate nell’allegato del regolamento, provenienti dai paesi di origine indicati. Riguarda specie di flora e fauna selvatiche, incluse diverse categorie di esemplari (selvatici, prelevati dalla natura e allevati, trofei di caccia, coralli vivi e altri casi specificamente indicati), con distinzione tra specie già inserite nell’allegato A e nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97. Non disciplina la commercializzazione interna in generale, ma il solo divieto di introduzione nell’Unione per le combinazioni specie/provenienza/esemplari elencate; il regolamento sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1587.
Divieto di introduzione nell’Unione di talune specie di flora e fauna selvatiche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2770 aggiorna il quadro dei divieti di introduzione nell’Unione previsti dal regolamento (CE) n. 338/97, che disciplina la protezione delle specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del commercio. La Commissione interviene alla luce delle decisioni CITES, delle valutazioni del gruppo di consulenza scientifica e delle più recenti informazioni disponibili, per adeguare l’elenco delle specie soggette a divieto.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento si fonda sull’articolo 4, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 338/97, che consente alla Commissione di stabilire restrizioni all’introduzione nell’Unione di esemplari di determinate specie. I considerando richiamano che il precedente elenco dei divieti era stato fissato nel 2019 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1587 e che, nel frattempo, la Conferenza delle parti della CITES ha modificato la collocazione di alcune specie nelle appendici, con riflessi anche sugli allegati del regolamento (CE) n. 338/97.
Aggiornamenti dell’elenco: inclusioni, esclusioni e modifiche di nomenclatura
Il regolamento riflette tre tipi principali di aggiornamento:
- alcune specie sono escluse dal divieto perché, a seguito dello spostamento dall’appendice II all’appendice I CITES e dall’allegato B all’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, il divieto di introduzione nell’Unione non è più ritenuto necessario; tra queste figurano, ad esempio, Balearica pavonina da Guinea, Mali, Sud Sudan e Sudan, e Cuora bourreti e Cuora galbinifrons dalla Repubblica democratica popolare del Laos;
- altre specie sono inserite o mantenute nel divieto sulla base di nuove valutazioni scientifiche e modifiche di nomenclatura, tra cui Cypripedium ventricosum dalla Repubblica di Corea, Piliocolobus temminckii dalla Guinea e Anguilla anguilla;
- sono aggiornate alcune denominazioni scientifiche, in particolare Ovis aries cycloceros diventa Ovis bochariensis e Tridacna tevoroa diventa Tridacna mbalavuana, senza incidere sulla portata di eventuali sospensioni già vigenti.
Base scientifica delle misure
I considerando indicano che il gruppo di consulenza scientifica, tenendo conto anche delle raccomandazioni del comitato permanente CITES e del parere dell’International Council for the Exploration of the Sea per Anguilla anguilla, ha concluso in diversi casi che il divieto non era più necessario oppure che, al contrario, era opportuno introdurre nuove restrizioni. Le misure sono state adottate con il parere favorevole del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97.
Contenuto dell’articolo 1: divieto di introduzione e rinvio all’allegato
L’articolo 1 stabilisce il principio generale: è vietata l’introduzione nell’Unione degli esemplari delle specie elencate nell’allegato, in provenienza dai paesi di origine indicati. L’effetto pratico è quello di rendere immediatamente individuabili le combinazioni specie/provenienza/esemplare vietate, che comprendono sia fauna sia flora, con una gran varietà di taxa.
Struttura dell’allegato e tipologie di esemplari
L’allegato distingue due gruppi:
- specie già incluse nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, per le quali il divieto riguarda alcune combinazioni specifiche di provenienza ed esemplari, spesso trofei di caccia o esemplari selvatici;
- specie incluse nell’allegato B del medesimo regolamento, per le quali il divieto colpisce in molti casi tutti gli esemplari provenienti dai paesi indicati, ma con numerose precisazioni settoriali.
L’allegato contiene anche restrizioni peculiari, ad esempio:
- soglie dimensionali per alcuni rettili, come Varanus exanthematicus, Varanus niloticus, Chamaeleo senegalensis e varie specie di Kinixys, con misurazioni riferite alla lunghezza dall’apice del muso alla cloaca o al carapace;
- esclusioni per taluni coralli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali;
- trattamento differenziato per esemplari selvatici e per esemplari prelevati dalla natura e allevati in specifici paesi di origine.
Materie e settori interessati
Il regolamento incide principalmente su protezione della fauna e della flora, commercio internazionale delle specie selvatiche, conservazione della biodiversità, ambiente e controlli doganali all’importazione. Per gli operatori, rileva soprattutto in relazione alle pratiche di importazione nell’Unione e alla verifica documentale delle specie soggette a restrizione.
Abrogazione del precedente regolamento e continuità normativa
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1587, che aveva fino ad allora fissato l’elenco delle specie vietate. La previsione sui riferimenti al regolamento abrogato assicura continuità interpretativa: i rinvii al vecchio atto si intendono ora riferiti al regolamento 2023/2770.
Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Divieto di introduzione nell’Unione
L’articolo 1 vieta l’introduzione nell’Unione di esemplari delle specie di flora e fauna selvatiche elencate nell’allegato, quando provengono dai paesi di origine ivi indicati. Il divieto opera in relazione alle categorie di esemplari specificate in allegato, comprese, a seconda dei casi, esemplari selvatici, prelevati dalla natura e allevati, trofei di caccia, coralli vivi e altre specificazioni dimensionali o di stato dell’esemplare.
Abrogazione del regolamento (UE) 2019/1587
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1587. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento, con effetto di sostituzione integrale dell’elenco precedente dei divieti.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Aggiornamento dell’allegato e base scientifica
I considerando spiegano che l’elenco dei divieti è aggiornato in base alle modifiche della nomenclatura CITES, ai cambiamenti di status delle specie nelle appendici CITES e alle valutazioni del gruppo di consulenza scientifica. Alcune specie vengono escluse dal divieto perché non più necessarie restrizioni; altre vengono inserite o mantenute; in taluni casi sono modificate le soglie dimensionali per specifici esemplari.
Elenco delle specie vietate e casi particolari
L’allegato distingue le specie dell’allegato A e quelle dell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 per le quali è vietata l’introduzione nell’Unione, indicando per ciascuna specie il gruppo tassonomico, la provenienza, il tipo di esemplari e il paese d’origine. Tra i casi particolari figurano, ad esempio, limitazioni basate sulla dimensione per alcune specie di Varanus, esclusioni per coralli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali, nonché l’inclusione di specie di flora, coralli, molluschi, insetti e altri taxa.
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