Regolamento (UE) 2024/163
Regolamento delegato (UE) 2024/163 della Commissione, del 12 dicembre 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda la soppressione della Giordania e delle Isole Cayman dalla tabella di cui al punto I dell’allegato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’elenco dell’Unione dei paesi terzi ad alto rischio in materia AML/CFT, depennando Giordania e Isole Cayman dalla tabella dell’allegato al regolamento delegato (UE) 2016/1675. La Commissione fonda la modifica sulle più recenti valutazioni e sulle decisioni del GAFI, che nell’ottobre 2023 ha rimosso tali giurisdizioni dall’elenco delle "Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato". La conseguenza pratica è l’adeguamento del perimetro delle giurisdizioni verso le quali si applicano le misure rafforzate previste dalla disciplina antiriciclaggio UE.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per depennare Giordania e Isole Cayman dall’elenco dei paesi terzi ad alto rischio ai fini AML/CFT.
Ambito di applicazione
Si applica agli obblighi di adeguata verifica, controlli rafforzati e presidi antiriciclaggio/antiterrorismo previsti dalla direttiva (UE) 2015/849 e dal regolamento delegato (UE) 2016/1675. Riguarda gli operatori soggetti alla disciplina AML/CFT nell’Unione europea quando intrattengono rapporti o effettuano operazioni con paesi terzi ad alto rischio individuati nell’allegato del regolamento delegato. La modifica incide esclusivamente sulla tabella del punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, sostituendola con un nuovo elenco aggiornato; non introduce un regime autonomo, né modifica direttamente altri paesi oltre alla soppressione di Giordania e Isole Cayman. È rilevante anche ai fini SEE.
Modifica dell’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio AML/CFT
Il regolamento delegato (UE) 2024/163 interviene sul regolamento delegato (UE) 2016/1675, che individua i paesi terzi ad alto rischio ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La modifica recepisce l’evoluzione delle valutazioni internazionali, in particolare quelle del GAFI, e aggiorna l’elenco allegato alla luce dei progressi compiuti da alcune giurisdizioni.
Base normativa e criteri di aggiornamento
La Commissione richiama la direttiva (UE) 2015/849, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, che le conferisce il potere di identificare i paesi terzi i cui regimi AML/CFT presentano carenze strategiche tali da minacciare il sistema finanziario dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, la valutazione deve tener conto delle informazioni più recenti disponibili, comprese le dichiarazioni pubbliche del GAFI, la sua lista delle "Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato" e i rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale.
Motivo della soppressione di Giordania e Isole Cayman
Nei considerando la Commissione spiega che, nell’ottobre 2023, il GAFI ha depennato Giordania e Isole Cayman dal proprio elenco di monitoraggio rafforzato. Il GAFI ha riconosciuto i progressi rilevanti compiuti da entrambe le giurisdizioni, che hanno adottato i quadri giuridici e normativi necessari per rispettare i rispettivi piani d’azione e colmare le carenze strategiche individuate. Alla luce della valutazione delle informazioni disponibili, la Commissione conclude che tali paesi non presentano più carenze strategiche nei loro regimi AML/CFT.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 stabilisce che la tabella del punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 è sostituita dalla tabella allegata al nuovo regolamento. In termini pratici, Giordania e Isole Cayman sono eliminate dall’elenco dei paesi terzi ad alto rischio; l’allegato aggiorna la lista complessiva delle giurisdizioni che restano soggette a tale qualificazione.
Elenco aggiornato dei paesi terzi ad alto rischio
L’allegato riporta i seguenti paesi terzi ad alto rischio: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Camerun, Repubblica democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Giamaica, Mali, Mozambico, Myanmar, Nigeria, Panama, Filippine, Senegal, Sud Africa, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Trinidad e Tobago, Uganda, Emirati arabi uniti, Vanuatu, Vietnam e Yemen. Per Gibilterra è inserita una nota che salva la posizione giuridica del Regno di Spagna quanto a sovranità e giurisdizione sul territorio.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con immediato rilievo operativo per i soggetti obbligati AML/CFT.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio
L’articolo 1 sostituisce la tabella del punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 con quella allegata al nuovo regolamento. L’effetto sostanziale è la soppressione di Giordania e Isole Cayman dall’elenco dei paesi terzi ad alto rischio.
Base giuridica e criteri di valutazione
La Commissione agisce in base all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 e tiene conto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, delle informazioni recenti disponibili, in particolare delle dichiarazioni pubbliche del GAFI, dell’elenco delle "Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato" e dei rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI.
Motivazione della soppressione di Giordania e Isole Cayman
I considerando spiegano che il GAFI, nella plenaria dell’ottobre 2023, ha rimosso Giordania e Isole Cayman dal proprio elenco di monitoraggio rafforzato, riconoscendo progressi significativi e l’adozione dei necessari quadri giuridici e normativi. La Commissione conclude che tali giurisdizioni non presentano più carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT.
Elenco aggiornato dei paesi terzi ad alto rischio
L’allegato riporta la nuova lista dei paesi terzi ad alto rischio: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Camerun, Repubblica democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Giamaica, Mali, Mozambico, Myanmar, Nigeria, Panama, Filippine, Senegal, Sud Africa, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Trinidad e Tobago, Uganda, Emirati arabi uniti, Vanuatu, Vietnam e Yemen. Per Gibilterra è espressa la clausola di salvaguardia relativa alla posizione giuridica del Regno di Spagna.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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