Cassazione Penale, Ordinanza n. 17087/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa aggravata. Il fatto riguarda una vendita online: un bene veniva messo in vendita su un sito internet, il prezzo veniva pagato dall'acquirente, ma il bene non veniva consegnato. Secondo la decisione di merito, il profitto illecito era confluito su una carta intestata al ricorrente, utilizzata per l'operazione di pagamento, e per la sua attivazione era stata esibita la carta d'identità dell'imputato, senza denuncia di smarrimento o furto. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge, vizio di motivazione e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato contestato. Con il secondo motivo si lamentavano, in modo generico, carenze motivazionali sull'elemento soggettivo e sul diniego delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo si censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo l'affermazione di responsabilità e che, in materia di truffa contrattuale online, la mancata consegna del bene dopo il pagamento, unita alla presentazione come falso alienante e all'accredito del profitto su una carta intestata all'imputato, integra elementi idonei a fondare la responsabilità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p., non consentendo di individuare puntualmente le censure. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché i giudici di merito avevano escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la completezza dell'aspecificità della doglianza di appello e soprattutto il comportamento abituale dell'imputato, gravato da numerosi precedenti illeciti della stessa natura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La condotta di vendita online con mancata consegna del bene dopo il pagamento, posta in essere da chi si presenta falsamente come alienante e mira a ottenere un profitto ingiusto, integra la truffa contrattuale; il profitto accreditato su uno strumento di pagamento intestato al soggetto indicato costituisce elemento rilevante per affermarne la responsabilità.
art. 581, comma 1, c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e puntuale; la censura generica, priva degli elementi posti a base del rilievo, è inammissibile perché non consente al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando emerga il comportamento abituale dell'autore, specie se gravato da numerosi precedenti della stessa natura del fatto per cui si procede.
Massime di principio
- Integra il delitto di truffa contrattuale la condotta di chi, tramite un annuncio di vendita su internet, induca l'acquirente a pagare il prezzo senza poi consegnare il bene, quando il soggetto si presenti falsamente come venditore e persegua sin dall'inizio il fine di conseguire un profitto ingiusto.
- Ai fini dell'affermazione di responsabilità per una truffa online, assume rilievo decisivo l'accredito del profitto su uno strumento di pagamento intestato all'imputato, soprattutto se esso sia stato utilizzato mediante dati identificativi riconducibili allo stesso e non risulti denunciato alcuno smarrimento o furto dei documenti impiegati.
- Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere specifiche e intelligibili: la mera evocazione di vizi motivazionali o di questioni sull'elemento soggettivo e sulle attenuanti generiche, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura, comporta l'inammissibilità.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi il comportamento abituale dell'imputato e la presenza di precedenti illeciti omogenei, trattandosi di indice incompatibile con la non punibilità.
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