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Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 254 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - revoca dell'atto mediante autotutela - soccombenza virtuale - principio - si applica. Processo tributario - cessata materia del contendere - autotutela - omessa richiesta di spese da parte del contribuente - soccombenza virtuale - non si applica - compensazione - è giustificata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato un atto impositivo. Successivamente l'Ufficio ha esercitato il potere di autotutela revocando/annullando l'atto, determinando la cessazione della materia del contendere. La questione principale era se, in tale ipotesi, si applicasse automaticamente il principio della 'soccombenza virtuale' e quindi il diritto del contribuente alle spese processuali.

La decisione

Il giudice ha affermato che, in generale, quando la controversia cessa per effetto dell'autotutela dell'Amministrazione si applica il principio della soccombenza virtuale: il ritiro dell'atto da parte dell'ente equivale a riconoscimento dell'infondatezza della pretesa e giustifica l'attribuzione delle spese a suo carico senza ulteriori atti processuali. Tuttavia, nel caso concreto il contribuente non aveva formulato alcuna richiesta in ordine alle spese, inducendo il giudice a ritenere che il contribuente abbia implicitamente acconsentito alla richiesta dell'Ufficio; conseguentemente il principio della soccombenza virtuale non è stato applicato e il giudice ha disposto la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • autotutela amministrativa (Legge 241/1990 e prassi amministrativa)

    L'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione che porta alla revoca/annullamento dell'atto determina la cessazione della materia del contendere e può essere interpretato come riconoscimento dell'infondatezza della pretesa impositiva.

  • principio giurisprudenziale della 'soccombenza virtuale'

    La giurisprudenza considera il ritiro dell'atto da parte dell'ente impositore equivalente alla soccombenza dell'Amministrazione, con conseguente diritto del contribuente alle spese; tuttavia detta regola presuppone che il contribuente non abbia manifestato rinuncia o acquiescenza rispetto alle spese.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione revoca l'atto attraverso l'autotutela e la controversia cessa, normalmente si applica la soccombenza virtuale: il contribuente è considerato normalmente vincente anche senza provvedimento giudiziale specifico sulle spese.
  • La soccombenza virtuale non opera automaticamente se il contribuente non ha formulato istanza o eccezione in ordine alle spese: il silenzio può essere interpretato come acquiescenza e indurre il giudice a compensare le spese.
  • Per tutelare il diritto alle spese, il contribuente deve espressamente chiedere il riconoscimento delle spese nel giudizio anche quando l'atto viene ritirato dall'Amministrazione con autotutela.
  • Il giudice, pur riconoscendo la cessazione della materia del contendere per autotutela, valuta il comportamento processuale delle parti e può disporre la compensazione se sussistono elementi che fanno presumere rinuncia del contribuente al ristoro delle spese.
  • In pratica, dopo una revoca amministrativa è buona prassi per il contribuente chiedere espressamente il riconoscimento delle spese e documentare la propria posizione per evitare che il silenzio venga interpretato come acquiescenza.

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