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Ordinanza

Ordinanza n. 1688/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni del Consiglio Accademico del Conservatorio relative alla valutazione delle istanze di transito nel S.A.D. AFAM018 e al rigetto dell'istanza di autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 52 del 13 febbraio 2026, lamentando che la propria domanda di transito nel Settore Artistico-Disciplinare AFAM018 non sarebbe stata valutata, mentre sarebbero state accolte le istanze di altri candidati sulla base di un titolo preferenziale non previsto dalla lex specialis, con conseguente implicita dichiarazione di esaurimento dei posti disponibili. Ha inoltre impugnato la deliberazione n. 53 del 24 febbraio 2026, con cui il Conservatorio ha respinto l'istanza di autotutela affermando, secondo la ricorrente in modo apodittico, di avere valutato tutte le istanze. Sono stati dedotti, in sostanza, vizi di violazione dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza, omessa valutazione della domanda, illegittima applicazione di un titolo preferenziale e difetto di motivazione e istruttoria. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del diritto a una valutazione di merito della propria istanza e la rinnovazione della procedura, con valutazione comparativa e formazione di una graduatoria da trasmettere al CNAM.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Dopo avere richiamato la precedente ordinanza collegiale n. 1450 del 21 maggio 2026, con cui erano stati disposti oneri istruttori a carico della ricorrente, ha ritenuto necessario acquisire la prova della riferibilità ai controinteressati degli indirizzi PEC utilizzati per la notificazione del ricorso. La ricorrente dovrà depositare, nelle forme del processo amministrativo telematico e entro dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, i documenti comprovanti tale riferibilità, poiché essa era stata dichiarata ma non dimostrata, benché gli indirizzi non risultassero da un pubblico registro. Il Collegio si è riservato così di valutare l'eventuale rinnovazione della notificazione ai controinteressati. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 18 giugno 2026.

Massime di principio

  • Quando il ricorso amministrativo è stato notificato a controinteressati mediante indirizzi PEC non risultanti da un pubblico registro, il giudice può richiedere al ricorrente di comprovare documentalmente la riferibilità degli indirizzi ai destinatari prima di valutare l'eventuale rinnovazione della notificazione.
  • La mera dichiarazione della riferibilità di un indirizzo PEC al controinteressato non è sufficiente, se tale riferibilità non è comprovata mediante documentazione idonea.
  • In presenza di una questione relativa alla validità o alla riferibilità della notificazione ai controinteressati, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori e rinviare la trattazione senza definire il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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