Ordinanza n. 112/2026 - Latina, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del diniego espresso in ordine all’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente il 23 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso sull'istanza di accesso agli atti del 23 ottobre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento dell'illegittimità del diniego espresso dal Comune di Cori sulla richiesta di accesso agli atti presentata il 23 ottobre 2025. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato dubbi sulla ricevibilità del ricorso, poiché agli atti non risulta depositato alcun documento attestante la notificazione del ricorso e il Comune, non costituito, non ha fornito elementi idonei a comprovare la ricezione del gravame. Il giudice ha quindi sottoposto alle parti la sola questione della ritualità e tempestività della notificazione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso e non ha deciso nel merito la legittimità del diniego. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alla parte ricorrente, unica parte costituita, il termine di 10 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare la prova della rituale e tempestiva notificazione del ricorso al Comune di Cori e per presentare memorie limitate alla questione della ricevibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il collegio rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione; nel caso concreto, il termine è stato fissato in 10 giorni per consentire al ricorrente di documentare la ritualità e tempestività della notificazione del ricorso.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva e non previamente discussa, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie limitate a tale questione, prima di definire il giudizio.
- La mancata presenza agli atti della prova della notificazione del ricorso, unitamente alla mancata costituzione dell'amministrazione resistente, giustifica l'esame d'ufficio dei dubbi sulla ricevibilità del ricorso e la richiesta al ricorrente di documentare la ritualità e tempestività della notificazione.
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