Cassazione Penale, Sentenza n. 37063/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due profili: 1) vizio di giurisdizione e difetto di motivazione con riguardo alla contestazione dell'art. 497-bis c.p. comma 2, sostenendo che la contraffazione del passaporto fosse avvenuta all'estero (Hong Kong e altri Paesi) e che l'imputato non fosse entrato in Italia prima dell'arresto, sicché il fatto non si sarebbe potuto considerare commesso in Italia; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che l'imputato era incensurato e il fatto sarebbe stato di scarsa gravità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato che la fattispecie contestata è quella di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p. (possesso di documento valido per l'espatrio falso con concorso del possessore) e che l'uso del documento falso sul territorio italiano configura il reato in Italia anche se parte dell'azione (la partecipazione alla contraffazione) è avvenuta all'estero. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancata specificità e ha confermato la valutazione discrezionale della Corte territoriale circa la gravità del fatto (contraffazione di passaporto elettronico e uso reiterato per circolare all'estero). Conseguentemente è stata confermata la condanna inflitta in primo grado: anni 2 e mesi 8 di reclusione e pagamento delle spese processuali; il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
Distinzione tra comma 1 (detenzione di documento falso per uso personale senza aver concorso alla sua formazione, fattispecie meno grave) e comma 2 (fabbricazione, formazione o detenzione con concorso nella contraffazione, o detenzione non per uso personale), applicabile nel caso di possesso ed esibizione di passaporto falso con partecipazione del possessore alla contraffazione.
art. 6, comma 2, cod. pen.
Principio di territorialità: il reato si considera commesso in Italia quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte o vi si è verificato l'evento conseguente; l'uso in Italia di un documento contraffatto con concorso del possessore fa sorgere la giurisdizione italiana anche se parte dell'azione è stata posta all'estero.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di impugnazione per cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione (lett. b) e motivi concernenti la valutazione delle prove e l'apprezzamento del fatto in motivazione (lett. e)); la Corte ne ha valutato l'adeguatezza e, per il secondo motivo, ha ritenuto l'atto inammissibile per carenza di specificità.
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Limite di esposizione dei motivi di ricorso (ossia formulazione dei motivi nei limiti consentiti): il ricorso è stato esaminato nei limiti di quanto ammesso dall'articolo citato.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il rigetto del ricorso in Cassazione; applicata con l'esito sfavorevole al ricorrente.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Consente la presentazione di requisitoria scritta da parte del Sostituto Procuratore Generale in Cassazione; nel procedimento il PG ha chiesto il rigetto del ricorso tramite tale strumento procedurale.
Massime di principio
- L'uso in Italia di un documento valido per l'espatrio contraffatto, quando il possessore ha partecipato alla sua formazione o lo utilizza con false generalità, configura il reato ai sensi dell'art. 497-bis, comma 2, e attribuisce la giurisdizione italiana anche se la contraffazione materiale è avvenuta all'estero.
- La distinzione tra comma 1 e comma 2 dell'art. 497-bis è sostanziale: il comma 1 tutela i casi di uso personale di documento falso senza concorso nella sua formazione; il comma 2 punisce i casi più gravi di fabbricazione, concorso nella contraffazione o detenzione non per uso personale.
- In sede di valutazione delle attenuanti generiche il giudice esercita un apprezzamento discrezionale che deve essere motivato: l'assenza di precedenti non è di per sé sufficiente a imporre il riconoscimento delle attenuanti se vi sono elementi di gravità o di recidiva di comportamento illecito (es. uso reiterato del documento falso).
- In Cassazione non è possibile una rinnovata valutazione sommaria dei fatti: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; argomentazioni generiche o apodittiche sono inammissibili.
- Quando una parte dell'azione delittuosa si realizza all'estero e una parte in Italia, il principio di territorialità consente la punibilità in Italia se l'evento o l'uso che integra il reato si è verificato sul territorio nazionale.
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