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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37063/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due profili: 1) vizio di giurisdizione e difetto di motivazione con riguardo alla contestazione dell'art. 497-bis c.p. comma 2, sostenendo che la contraffazione del passaporto fosse avvenuta all'estero (Hong Kong e altri Paesi) e che l'imputato non fosse entrato in Italia prima dell'arresto, sicché il fatto non si sarebbe potuto considerare commesso in Italia; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che l'imputato era incensurato e il fatto sarebbe stato di scarsa gravità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato che la fattispecie contestata è quella di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p. (possesso di documento valido per l'espatrio falso con concorso del possessore) e che l'uso del documento falso sul territorio italiano configura il reato in Italia anche se parte dell'azione (la partecipazione alla contraffazione) è avvenuta all'estero. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancata specificità e ha confermato la valutazione discrezionale della Corte territoriale circa la gravità del fatto (contraffazione di passaporto elettronico e uso reiterato per circolare all'estero). Conseguentemente è stata confermata la condanna inflitta in primo grado: anni 2 e mesi 8 di reclusione e pagamento delle spese processuali; il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Distinzione tra comma 1 (detenzione di documento falso per uso personale senza aver concorso alla sua formazione, fattispecie meno grave) e comma 2 (fabbricazione, formazione o detenzione con concorso nella contraffazione, o detenzione non per uso personale), applicabile nel caso di possesso ed esibizione di passaporto falso con partecipazione del possessore alla contraffazione.

  • art. 6, comma 2, cod. pen.

    Principio di territorialità: il reato si considera commesso in Italia quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte o vi si è verificato l'evento conseguente; l'uso in Italia di un documento contraffatto con concorso del possessore fa sorgere la giurisdizione italiana anche se parte dell'azione è stata posta all'estero.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Motivi di impugnazione per cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione (lett. b) e motivi concernenti la valutazione delle prove e l'apprezzamento del fatto in motivazione (lett. e)); la Corte ne ha valutato l'adeguatezza e, per il secondo motivo, ha ritenuto l'atto inammissibile per carenza di specificità.

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Limite di esposizione dei motivi di ricorso (ossia formulazione dei motivi nei limiti consentiti): il ricorso è stato esaminato nei limiti di quanto ammesso dall'articolo citato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il rigetto del ricorso in Cassazione; applicata con l'esito sfavorevole al ricorrente.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Consente la presentazione di requisitoria scritta da parte del Sostituto Procuratore Generale in Cassazione; nel procedimento il PG ha chiesto il rigetto del ricorso tramite tale strumento procedurale.

Massime di principio

  • L'uso in Italia di un documento valido per l'espatrio contraffatto, quando il possessore ha partecipato alla sua formazione o lo utilizza con false generalità, configura il reato ai sensi dell'art. 497-bis, comma 2, e attribuisce la giurisdizione italiana anche se la contraffazione materiale è avvenuta all'estero.
  • La distinzione tra comma 1 e comma 2 dell'art. 497-bis è sostanziale: il comma 1 tutela i casi di uso personale di documento falso senza concorso nella sua formazione; il comma 2 punisce i casi più gravi di fabbricazione, concorso nella contraffazione o detenzione non per uso personale.
  • In sede di valutazione delle attenuanti generiche il giudice esercita un apprezzamento discrezionale che deve essere motivato: l'assenza di precedenti non è di per sé sufficiente a imporre il riconoscimento delle attenuanti se vi sono elementi di gravità o di recidiva di comportamento illecito (es. uso reiterato del documento falso).
  • In Cassazione non è possibile una rinnovata valutazione sommaria dei fatti: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; argomentazioni generiche o apodittiche sono inammissibili.
  • Quando una parte dell'azione delittuosa si realizza all'estero e una parte in Italia, il principio di territorialità consente la punibilità in Italia se l'evento o l'uso che integra il reato si è verificato sul territorio nazionale.

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