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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35210/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado che li confermava colpevoli di estorsione e concorso in concussione (artt. 110, 317, 56 c.p. ecc.). Le censure principali: per Sgrò richiesta di diversa qualificazione giuridica (art. 319‑quater o art. 322, c.3), contestazione dell'assenza di prove sulla dazione di denaro, mancata escussione di testi (notaio Benetti, teste Antar) e doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti; per Mohamed contestazioni analoghe sulla mancata intimidazione della vittima, uso delle dichiarazioni dell'Hadar divenuto poi deceduto (art. 512 c.p.p.), mancata escussione di testi e criticità probatorie; per Ibrahim dedotta la sua posizione di mero intermediario e chiesta distinzione di responsabilità rispetto al fratello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi: diverse questioni giuridiche sollevate in cassazione non erano state formulate nell'atto di appello (violazione art. 606, comma 3 c.p.p.), talune doglianze sono state ritenute manifestamente infondate per carenza probatoria o per congrua motivazione della Corte territoriale; la mancata assunzione di determinate prove in appello è stata ritenuta non decisiva e adeguatamente motivata come non necessaria; l'appello di Ibrahim è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile per decorrenza del termine (artt. 585, 591, 544 c.p.p.). Conseguenze: rigetto dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; Sgrò e Mohamed condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili come liquidato in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma base per il concorso di persone nel reato: i giudici hanno ritenuto provato il concorso tra gli imputati nelle condotte contestate

  • art. 317 c.p.

    Norma sulla concussione; i fatti sono stati inquadrati come abuso di potere del pubblico ufficiale per costringere vittime a cessioni o pagamenti

  • art. 56 c.p.

    Riguarda la punibilità per il reato tentato; applicata ai capi in cui la condotta si è interrotta prima del risultato

  • art. 319‑quater c.p.

    Richiamato dalla difesa per diversa riclassificazione (traffico di influenze illecite), ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché non sollevata in appello

  • art. 322, comma 3 c.p.

    Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione, ma non devoluto al giudice di appello: motivo di inammissibilità in cassazione

  • art. 62‑bis c.p.

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte di merito ha valutato di non concedere la riduzione massima in presenza di condotte non occasionali

  • art. 125, 132, 133 c.p.

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione e l'esercizio di discrezionalità del giudice di merito

  • art. 512 c.p.p.

    Consente l'utilizzo in appello delle dichiarazioni di persona deceduta; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni dell'Hadar nell'iter probatorio

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità in cassazione delle questioni non sollevate in appello: principio decisivo per il rigetto di molte censure

  • art. 585, art. 591, comma 1, lett. c), art. 544 c.p.p.

    Richiamati in tema di termini per impugnazione: hanno portato all'inammissibilità del ricorso di Ibrahim per tardività

  • art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020), art. 7 D.L. 23/7/2021 n.105 (conv. L. 126/2021), art.16 D.L. 30/12/2021 n.228

    Richiamate per le modalità di celebrazione del procedimento (udienza in camera di consiglio e norme emergenziali), indicate come rispettate nel processo

Massime di principio

  • Non è possibile sollevare in cassazione questioni giuridiche nuove che non siano state dedotte nell'atto di appello: tali censure sono inammissibili (art. 606, comma 3 c.p.p.)
  • Le doglianze che mirano a una diversa valutazione del materiale probatorio senza dimostrare un travisamento degli atti o manifesta illogicità della motivazione sono normalmente inammissibili in Cassazione
  • La mancata acquisizione di prove in appello può essere censurata in Cassazione solo se la motivazione della sentenza distrettuale dimostra lacune decisive o illogicità nella valutazione; in assenza di ciò la scelta del giudice di non rinnovare l'istruttoria è legittima
  • Le questioni processuali relative ai termini di impugnazione sono rigorose: il ritardo nella presentazione del ricorso determina inammissibilità (artt. 585, 591 c.p.p.)
  • La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nel riconoscimento delle attenuanti è sindacabile in Cassazione solo nei limiti di motivazione insufficiente o manifestamente illogica
  • Le dichiarazioni della vittima poi deceduta possono essere utilizzate se acquisite secondo le norme (es. art. 512 c.p.p.); la loro utilizzabilità va valutata in relazione alla completezza del quadro probatorio
  • Per ottenere l'assunzione di una specifica prova in appello è necessario formulare richieste chiare e motivate nel grado di appello; l'omessa richiesta o motivazione può giustificare il rifiuto

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