Cassazione Penale, Sentenza n. 40414/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 02/02/2023 che, in sede di riesame, aveva disposto la restituzione di alcune somme di denaro ma confermato il sequestro probatorio di due telefoni cellulari e di appunti manoscritti rinvenuti a seguito di perquisizione. I ricorrenti deducono nullità per presunta inosservanza di norme di rito (artt. 125, comma 3; 352; 355; 50; 309; 324; 326; 358 c.p.p.) e violazione di norme sostanziali (art. 512-bis e 648-bis c.p., art. 73 DPR 309/1990), sostenendo in particolare: assenza di specificazione delle esigenze probatorie, mancanza di indizi a sostegno dell'ipotesi di reato, carenza di motivazione circa la finalità del sequestro, la mera disponibilità di denaro non sarebbe riconducibile a reato e la riqualificazione della fattispecie in 512-bis sarebbe errata e sostanzialmente diversa dalla contestazione originaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la possibilità, in sede cautelare e di riesame, di riqualificare giuridicamente il fatto rispetto alla qualificazione data dal pubblico ministero, purché siano assicurate tempestiva conoscenza e completa valutazione del materiale probatorio e degli elementi prodotti dalla difesa. Ha confermato che il sequestro probatorio dei telefoni e degli appunti era giustificato dalle esigenze investigative di individuare contatti con altri soggetti e potenziali correi, richiedendosi solo la possibilità di un rapporto con il reato e non la prova della pertinenza o del corpo di reato. Esito operativo: declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, condanna alle spese processuali e multa alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalle doglianze e richiede la specificazione dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha richiamato la norma nella valutazione dell'ammissibilità e l'ha applicata per dichiarare i ricorsi inammissibili ove aspecifici.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Base normativa per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per aspecificità, applicata dalla Corte.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e la somma alla cassa delle ammende.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente: la Corte afferma che non si configura violazione del contraddittorio o del diritto di difesa quando al giudice siano state assicurate tempestiva conoscenza e completa valutazione del materiale e degli elementi prodotti, anche se viene operata una riqualificazione.
art. 512-bis cod. pen.
Articolo relativo al trasferimento fraudolento di valori; la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione del fatto ai sensi di tale norma dal giudice del riesame, purché non ecceda il procedimento incidentale.
art. 648-bis cod. pen.
Articolo relativo al riciclaggio, inizialmente ritenuto sussistente dal P.M. per il sequestro preventivo dei 300.000 euro; la Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione in 512-bis da parte del giudice del riesame non violi il diritto di difesa se il materiale è stato valutato dalla difesa.
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato dai ricorrenti in relazione a violazioni connesse a reati di stupefacenti; la Corte non ha ritenuto provata dagli atti la necessità di annullare il sequestro su questo fondamento.
Massime di principio
- In sede cautelare e di riesame il giudice può riqualificare giuridicamente il fatto diverso modo rispetto alla qualificazione iniziale del pubblico ministero, purché la riqualificazione non esca dai limiti del procedimento incidentale e sia garantita tempestiva conoscenza e piena possibilità di valutazione da parte della difesa.
- Il sequestro probatorio è legittimo quando sussiste la possibilità che le cose sequestrate siano in rapporto con il reato; non è necessario dimostrare che costituiscano provatamente pertinenza o corpo del reato.
- La mera detenzione di somme ingenti non è automaticamente reato, ma può costituire rilevante indizio collegato ad altri elementi (contesti, rapporti personali, contatti) che giustifichino misure cautelari finalizzate all'accertamento.
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e non generici o aspecifici; la mancanza di specificazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Se la difesa ha avuto tempestiva e completa conoscenza del materiale sottoposto al giudice e ha potuto contestare in sede di riesame la diversa qualificazione, non sussiste automatica violazione del diritto di difesa o del contraddittorio.
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