Cassazione Civile, Ordinanza n. 36615/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una lite di vicinato tra proprietari confinanti sulla delimitazione tra due fondi, con richiesta di rilascio e riduzione in pristino di una porzione di terreno ritenuta occupata. La Corte d'appello ha riqualificato la domanda come azione di regolamento di confini e, ritenendo necessario il contraddittorio con tutti i comproprietari della particella confinante, ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e rimesso la causa al tribunale. Gli eredi dell'attrice originaria hanno impugnato in cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 950 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che si trattasse di azione personale di restituzione e non di regolamento di confini, con ultrapetizione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, per avere la Corte d'appello mal ripartito/valutato l'onere della prova; 3) ulteriore vizio motivazionale per avere fondato la decisione su fatti non provati, relativi al possesso e alla provenienza dell'incarico al tecnico di parte. La resistente ha proposto controricorso con ricorso incidentale, poi ritenuto inammissibile per difetto di interesse e di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come regolamento di confini con richiesta di restituzione della zona asseritamente usurpata, escludendo la natura di azione personale di restituzione perché manca il presupposto dell'obbligo di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasferito in forza di un negozio giuridico. Ha affermato che il giudice di merito può qualificare la domanda in base al contenuto sostanziale della pretesa e alle difese delle parti, nei limiti del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. perché il motivo censurava, in realtà, la valutazione delle prove e non l'erronea attribuzione dell'onere probatorio; il vizio motivazionale dedotto è stato ritenuto non più proponibile nei termini formulati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e di specificità. Spese compensate e disposto l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti impugnanti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
La domanda non è stata ritenuta azione personale di restituzione, ma azione di regolamento di confini, applicabile quando la controversia riguarda la linea di demarcazione tra fondi.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non incorre in ultrapetizione se qualifica la domanda secondo il suo contenuto sostanziale, purché resti nei limiti del chiesto e non sostituisca d'ufficio un'azione diversa.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce la prova alla parte sbagliata, non se valuta in modo ritenuto errato le risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vecchio vizio di motivazione nei termini di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è richiamato come non più deducibile nella formulazione tradizionale.
art. 366 n. 4 c.p.c.
Il ricorso incidentale deve contenere motivi specifici e autosufficienti; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 371, comma 2, c.p.c.
Il ricorso incidentale per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità del ricorso principale.
art. 354 c.p.c.
La Corte d'appello può rimettere la causa al primo giudice quando rileva la nullità del giudizio per pretermissione di litisconsorti necessari.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli impugnanti.
Massime di principio
- Nelle controversie di confine il giudice deve guardare alla sostanza della pretesa, non alla sola formula usata nelle conclusioni, e può riqualificare la domanda in base al complesso degli atti e delle difese.
- L'azione personale di restituzione presuppone che il bene sia stato in precedenza volontariamente trasferito al convenuto in forza di un rapporto negoziale; in mancanza di tale presupposto, non può essere invocata per una mera contestazione di confine o di occupazione di terreno.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se viene invertito l'onere probatorio; se la censura investe l'apprezzamento delle prove o l'esito della loro valutazione, il vizio non è sussumibile nella norma sull'onere della prova.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione nei termini generici di insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
- Quando la domanda è qualificata come regolamento di confini con richiesta di rilascio di porzione di fondo, occorre verificare il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti titolari del rapporto sostanziale sulla particella confinante.
- Il ricorso incidentale è inammissibile se privo di interesse concreto o se non individua con precisione e specificità le censure mosse alla decisione impugnata.
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