Cassazione Penale, Sentenza n. 16482/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto da Nicastro avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che, nell'ambito dell'appello del Pubblico Ministero, aveva affermato la sussistenza del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis) a carico di Nicastro Fabio e aveva disposto esigenze cautelari fondate sulla sua presunta partecipazione e ruolo. Il ricorrente censura: 1) la mancanza di gravi indizi specifici e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla sua appartenenza all'associazione mafiosa (in particolare contesta la valorizzazione di un solo pranzo del 23/4/2021, il presunto coinvolgimento nelle attività imprenditoriali e nel riciclaggio, e la ricostruzione della forza intimidatoria); 2) l'insussistenza delle esigenze cautelari e l'erronea qualificazione del suo 'ruolo primario', anche alla luce della sua qualità di collaboratore di giustizia e della scarsità di contatti accertati con gli altri sodali.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato: ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame non abbia dimostrato in modo adeguato e motivato la partecipazione di Nicastro Fabio a ruoli di promozione, direzione o organizzazione dell'associazione mafiosa, né abbia provato che le sue condotte individuali si inserissero stabilmente nella condotta plurisoggettiva dell'ente. Manca altresì prova che le attività economiche dei Nicastro fossero integrate o condivise con gli altri affiliati in modo da costituire apporto causalmente efficiente all'associazione. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata in accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte richiama che per la configurazione dell'associazione mafiosa è necessario dimostrare, con indizi gravi e precisi, che il singolo operi in stabile e organica compenetrazione con il sodalizio, fornendo atti causalmente efficienti all'operatività collettiva. Non basta la mera attività individuale o rapporti occasionali: occorre che la condotta del singolo si saldi nella condotta plurisoggettiva dell'associazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame aveva richiamato la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare ai sensi di tale norma. La Corte osserva che pur sussistendo tale presunzione, le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio) devono essere adeguatamente motivate e fondate su elementi concreti relativi al ruolo e ai comportamenti attuali dell'indagato.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in relazione alla gravità degli indizi: la Corte ricorda che detta presunzione non esonera il giudice dall'obbligo di motivare effettivamente l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione contestati dal difensore (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: può censurare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, non una semplice diversa valutazione degli elementi di fatto.
Massime di principio
- Per l'applicazione di misure cautelari per associazione mafiosa occorrono indizi gravi, precisi e specifici che attestino la stabile e organica partecipazione del singolo al sodalizio, non semplici rapporti occasionali o attività imprenditoriali autonome.
- La partecipazione al reato associativo richiede che le condotte individuali siano causalmente efficienti rispetto all'operatività collettiva: attività economiche svolte 'in proprio' dai singoli non dimostrano automaticamente integrazione nella condotta plurisoggettiva dell'associazione.
- La mera presenza a incontri o pranzi con altri soggetti sospetti non è di per sé sufficiente a provare appartenenza mafiosa; è necessaria la prova di interventi concreti, ruoli organizzativi o contributi stabili alla vita associativa.
- La qualità di collaboratore di giustizia dell'indagato è un elemento rilevante che deve essere adeguatamente ponderato nella valutazione delle esigenze cautelari e nella valutazione della attualità dei legami associativi.
- In Cassazione il sindacato è limitato: si può ottenere l'annullamento per carenza o manifest illogicità della motivazione ma non per una semplice diversa lettura degli stessi fatti se la motivazione del giudice di merito risulta logica e congrua; viceversa, quando manchi collegamento argomentativo tra indizi e fattispecie applicata, l'annullamento è giustificato.
- Per la misura cautelare in carcere il giudice deve motivare concretamente il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio sulla base di elementi attuali e specifici (ruolo attuale, disponibilità di mezzi, collegamenti in atto), non solo su precedenti condanne passate.
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