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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03239/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La società ha proposto regolamento di competenza contro l'ordinanza del Tribunale di Roma che, nel procedimento per l'ammissione al concordato preventivo, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Verbania. La società sosteneva, con due motivi, che: 1) la questione di incompetenza era stata rilevata tardivamente, perché il tribunale avrebbe già avuto tutti gli elementi necessari sin dal deposito del ricorso prenotativo; 2) comunque, la motivazione sulla fittizietà del trasferimento della sede da Verbania a Roma era errata, perché il trasferimento era reale, ultrannuale e accompagnato da elementi idonei a dimostrare il nuovo centro di interessi, mentre gli indici valorizzati dal tribunale non sarebbero stati gravi, precisi e concordanti. La ricorrente richiamava anche le vicende pregresse di ristrutturazione già instaurate a Verbania, la pandemia, la gestione societaria da Roma e altri elementi documentali, per sostenere la competenza del Tribunale di Roma.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nella procedura di concordato preventivo con riserva il rilievo dell'incompetenza per territorio può essere fatto solo quando il tribunale abbia davanti tutti gli elementi necessari, cioè con il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare; ha inoltre escluso che sia applicabile in modo meccanico l'art. 38 c.p.c. con il suo termine legato all'udienza di comparizione, perché nel concordato non esiste un'udienza equivalente. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la valutazione della fittizietà del trasferimento della sede e della coincidenza tra sede legale ed effettiva si fondava su elementi di fatto già indicati dal tribunale come il trasferimento in situazione di crisi, la vicinanza ai precedenti tentativi di regolazione andati a vuoto e l'assenza di rapporti economici e funzionali presso la nuova sede; tali apprezzamenti di fatto non sono sindacabili in sede di legittimità. È stata quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Verbania; le spese sono state rimesse al giudice del merito e la Corte ha rilevato i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 C.P.C.

    La previsione processuale è richiamata solo come criterio di adattamento alle procedure concorsuali; nel concordato preventivo il limite temporale per il rilievo dell'incompetenza va individuato nel momento in cui il tribunale dispone di tutti gli elementi necessari per la decisione sulla competenza, non nell'udienza di cui al rito ordinario.

  • art. 9 l. fall.

    La competenza territoriale nella procedura concorsuale si individua in relazione alla sede principale/effettiva dell'impresa; il trasferimento della sede è inefficace ai fini della competenza se fittizio e non accompagnato dallo spostamento del centro effettivo di direzione dell'attività.

  • art. 161 l. fall.

    Nel concordato con riserva la questione di competenza si valuta quando vengono depositati proposta, piano e documentazione completa; prima di quel momento il tribunale non ha ancora gli elementi per compiere il vaglio pieno sulla competenza e sull'ammissibilità.

  • art. 182-ter l. fall.

    La norma è solo menzionata nel ricorso tra quelle asseritamente violate, senza che la Corte ne faccia un'autonoma applicazione decisoria.

  • art. 111 Cost.

    È evocato dalla ricorrente a sostegno della censura di intempestività e del rispetto del giusto processo/ragionevole durata, ma la Corte non vi fonda una diversa soluzione.

  • art. 2729 c.c.

    La prova della non coincidenza tra sede legale e sede effettiva può fondarsi su presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la Corte ritiene che la valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito non sia censurabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte rileva i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo con riserva, il tribunale può rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale solo quando abbia acquisito tutti gli elementi necessari, coincidenti con il deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta; il riferimento all'art. 38 c.p.c. va adattato alla struttura speciale della procedura.
  • Il termine preclusivo per contestare la competenza nelle procedure concorsuali non coincide necessariamente con l'udienza del rito ordinario, ma con il momento procedimentale in cui è assicurata la completa disclosure dell'assetto della proposta e del piano, in modo da consentire il vaglio del tribunale.
  • Il trasferimento della sede legale non è idoneo a spostare la competenza territoriale se risulta fittizio o non accompagnato dallo spostamento del centro effettivo di direzione e amministrazione dell'impresa; la sede rilevante è quella effettiva, non meramente formale.
  • La valutazione della fittizietà del trasferimento e degli indizi presuntivi della sede effettiva costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione logica, non è sindacabile in cassazione.
  • In presenza di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla normativa sul patrocinio e spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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