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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17707/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di liquidazione per ingiusta detenzione per euro 500.000,00 a seguito della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta il 30/11/2017 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in ragione dell'iscrizione a suo carico per un procedimento per furto aggravato (per il quale è stato poi assolto il 23/07/2018). Lamentava di aver subito limitazioni della libertà dal 10/11/2017 al 01/10/2018 e censurava la Corte territoriale per non aver verificato se la revoca dipendesse da comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la privazione della libertà non fosse riconducibile a un titolo custodiale emanato per il procedimento per furto (da cui l'assoluzione) ma fosse imputabile a periodi riferibili all'esecuzione di pene inflitte con altre sentenze definitive, applicando il principio di fungibilità tra custodia cautelare ed esecuzione pena (art.314 c.p.p., comma 4 e art.657 c.p.p.). Ha inoltre affermato che la revoca dell'affidamento, deciso dal Tribunale di sorveglianza sulla base dell'iscrizione nel procedimento per furto, rilevava come esercizio discrezionale non sindacabile in questa sede e che, nel procedimento per la riparazione, il giudice può cognoscere solo del diritto all'indennizzo previsto dagli artt.314-315 c.p.p. (non del risarcimento del danno civile). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo"

    Esclusione del diritto alla riparazione per i periodi di custodia computati nella pena o sofferti in forza di altro titolo; prevalenza della riparazione "in forma specifica" (fungibilità) rispetto alla mera liquidazione monetaria

  • art. 657 cod. proc. pen.

    "il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso"

    Principio di fungibilità: la detenzione può essere computata ad altra pena e ciò può escludere un'indennità separata per lo stesso periodo di privazione della libertà

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 5

    Riferimento alla compatibilità del meccanismo di riparazione con il diritto alla libertà previsto dall'art.5 CEDU; la Corte ritiene il sistema interno compatibile con le prescrizioni CEDU

  • Legge 13 aprile 1988, n. 117

    Disciplina del risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie tramite procedimento distinto e giurisdizione civile; la procedura per la riparazione prevista dagli artt.314-315 c.p.p. non sostituisce tale rimedio

Massime di principio

  • Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione è escluso per i periodi di custodia che sono stati o possono essere computati a fini di pena: se la privazione della libertà è stata o è computabile ad altra esecuzione, l'indennizzo può essere escluso
  • Il principio di fungibilità (art.657 c.p.p.) privilegia una "riparazione in forma specifica" (computo della custodia su altra pena) rispetto alla monetizzazione; ciò può far prevalere l'esecuzione penale sulla richiesta di indennizzo separato
  • Nel procedimento di riparazione il giudice non può sindacare l'esercizio della discrezionalità del Tribunale di sorveglianza salvo che non emerga un errore dell'autorità procedente (violazione di legge), né può procedere a valutazioni proprie di responsabilità civile
  • Per ottenere l'indennizzo in sede di riparazione è necessario dimostrare che la privazione della libertà sia stata ingiusta e riferibile a un titolo custodiale collegato al procedimento poi concluso con assoluzione; se la restrizione deriva dall'esecuzione di pene diverse, l'indennizzo può essere escluso
  • Le richieste di risarcimento del danno per responsabilità civile (dolo o colpa grave di terzi o della pubblica amministrazione giudiziaria) devono essere esperite nelle sedi e con le procedure previste (azione aquiliana, procedimento ex legge n.117/1988), non nel procedimento di riparazione ex artt.314-315 c.p.p.
  • Se la revoca di benefici (es. affidamento in prova) è stata adottata nell'esercizio di un potere discrezionale fondato su elementi di fatto, la sua impugnazione per riparazione richiede la prova di un errore giuridico o di eccesso di potere, non la sola contestazione del giudizio discrezionale

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