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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 65 del 22/03/2022

Decreto Ministeriale n. 65 del 22/03/2022, recante criteri e modalità per l’erogazione di contributi alle imprese ferroviarie per l’annualità 2021, per le attività di formazione delle figure professionali addette alla circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti65

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina le modalità di accesso e di riconoscimento di un contributo pubblico destinato alle imprese ferroviarie che nel 2021 abbiano svolto corsi di formazione per personale specializzato nella circolazione ferroviaria, con particolare attenzione ai macchinisti del trasporto merci. Il contributo è a valere sul Fondo istituito dall’articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 50/2017, come modificato e integrato dai successivi interventi normativi, e viene attribuito entro i limiti delle risorse disponibili, in misura proporzionale e forfettaria sulla base dei costi ammissibili rendicontati. Il decreto fissa requisiti soggettivi, condizioni di accesso, termini procedurali per istanza e domanda, criteri di calcolo, controlli preventivi e successivi, nonché un elenco tassativo dei costi ammissibili.

Concessione di un contributo alle imprese ferroviarie per la formazione di personale specialistico nelle attività della circolazione ferroviaria, con priorità ai macchinisti del settore merci

Contributo alle imprese ferroviarie per la formazione di personale specialistico nella circolazione ferroviaria

Il decreto disciplina l’erogazione di un contributo pubblico alle imprese ferroviarie per le attività di formazione svolte nel 2021 a favore del personale impiegato nella circolazione ferroviaria, con priorità per i macchinisti del settore merci. L’intervento è adottato in attuazione dell’articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dai successivi interventi normativi richiamati in premessa, e si colloca nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE e del regolamento (UE) n. 651/2014.

Base normativa e finalità

La misura richiama, oltre al diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, la raccomandazione 2003/361/CE sulla definizione di micro, piccole e medie imprese, il regolamento (UE) n. 651/2014 e la disciplina nazionale di settore, in particolare il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247. Il Fondo di riferimento è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, ed è stato successivamente incrementato, fino a ricomprendere la dotazione riferita al 2021. La finalità dichiarata è concorrere, insieme alle altre misure in essere, al rilancio del trasporto merci per ferrovia.

Definizioni rilevanti

Ai fini del decreto:

  • per "Ministero" si intende il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali di trasporto a rete, informatici e statistici, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
  • per "contributo" si intende il beneficio concesso per la formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria a valere sul Fondo di cui sopra;
  • per "impresa ferroviaria" si intende il soggetto titolare di licenza ai sensi del decreto legislativo n. 112/2015, che svolga servizi di trasporto merci e passeggeri per ferrovia con obbligo di trazione, oppure che fornisca solo trazione;
  • per "macchinista" si intende la persona idonea e autorizzata a condurre in autonomia, responsabilmente e in sicurezza treni, locomotori, veicoli ferroviari di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli di manutenzione e treni per passeggeri e merci, ai sensi del decreto legislativo n. 247/2010.

Ambito di applicazione e destinatari

Il contributo riguarda le imprese ferroviarie che abbiano svolto nel 2021 attività di formazione professionale per personale specialistico nella circolazione ferroviaria e abbiano poi effettuato, per almeno il 70% del personale formato, la prima assunzione. La misura è quindi legata a un duplice elemento: realizzazione del corso e successiva immissione in servizio del personale formato. Il decreto precisa che la contribuzione è riconosciuta entro i limiti delle risorse disponibili e secondo un criterio proporzionale.

Requisiti per accedere al contributo

Le imprese beneficiarie devono:

  • avere sede in Italia;
  • essere titolari di licenza ferroviaria attiva;
  • aver svolto corsi di formazione per personale specialistico nella circolazione ferroviaria, con particolare riguardo ai macchinisti del settore merci;
  • non aver organizzato corsi con meno di tre partecipanti;
  • aver assunto per la prima volta almeno il 70% del personale che ha completato con esito positivo ciascun corso oggetto di domanda;
  • garantire che la prima assunzione avvenga con contratto di durata non inferiore a 18 mesi, eventualmente comprensivi del periodo di formazione;
  • non aver richiesto né ricevuto somme dai partecipanti ai corsi; il divieto vale anche per eventuali organismi di formazione incaricati dall’impresa beneficiaria.

La condizione della prima assunzione si considera soddisfatta anche se l’assunzione avviene entro la data di presentazione della domanda al Ministero.

Procedura di accesso al contributo

La procedura è scandita da termini perentori. L’impresa interessata deve anzitutto inviare al Ministero una istanza in forma libera via PEC all’indirizzo dg.tf@pec.mit.gov.it, dichiarando l’interesse al contributo e chiedendo lo schema elettronico per la rendicontazione dei costi ammissibili. Il Ministero deve rispondere entro cinque giorni lavorativi, trasmettendo lo schema da utilizzare.

Successivamente, entro il 30 giugno, l’impresa che abbia presentato l’istanza nei termini deve trasmettere la domanda formale, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1, unitamente allo schema ricevuto per la rendicontazione. Non sono ammesse domande presentate per conto o in favore di altre imprese ferroviarie.

Nella domanda l’impresa deve anche assumere specifici impegni: restituire a prima richiesta eventuali somme non spettanti o erogate in eccesso, comunicare ogni variazione rilevante, fornire dati e informazioni al Ministero e dichiarare l’eventuale scelta tra l’assunzione già effettuata e l’impegno ad assumere in futuro il personale formato, secondo la casistica prevista dal modulo.

Determinazione del contributo

Il contributo è riconosciuto prioritariamente alle imprese che abbiano formato macchinisti impiegati nei treni merci. Le eventuali risorse residue sono destinate alle imprese che abbiano formato macchinisti impiegati in altre attività della circolazione ferroviaria.

Il calcolo è forfettario e avviene per ciascuna unità di personale formata e assunta. Il contributo non può superare la metà del costo medio di formazione per partecipante, determinato sulla base dei costi medi dei singoli corsi indicati nella domanda. Per il calcolo della media sono esclusi i cinque corsi con preventivo medio per persona formata più alto e i cinque con preventivo medio più basso.

Se alla data della domanda non è ancora intervenuta la prima assunzione prevista dal decreto, il numero dei partecipanti formati e assunti è considerato convenzionalmente pari al 70% dei partecipanti.

Costi ammissibili

Il contributo è riconosciuto entro il limite del 50% dei costi ammissibili. Dal totale dei costi ammissibili devono essere detratte eventuali altre sovvenzioni pubbliche, europee, statali, regionali o locali già percepite in relazione ai medesimi progetti formativi o agli stessi costi rendicontati.

Sono ammissibili esclusivamente i costi tassativamente elencati dal decreto, in coerenza con l’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014:

  • costi dei formatori, con fattura indicante specificamente corso e giornate di servizio; per i formatori dipendenti è riconosciuto un importo omnicomprensivo di 200 euro per ogni giornata intera di corso, intendendosi tale la giornata con attività formative superiori a cinque ore;
  • costi di partecipazione dei corsisti, con fattura indicante il corso frequentato; per i partecipanti dipendenti è riconosciuto un importo omnicomprensivo di 120 euro per ogni giornata intera di corso, sempre oltre le cinque ore; le spese di trasferta, vitto e alloggio sono ammissibili solo se rimborsate a partecipanti con disabilità;
  • costi di esercizio di strutture dedicate alla formazione, utilizzate per attività formative e/o esami, comunque entro il limite di un decimo della somma dei costi dei formatori e dei partecipanti; non sono ammessi i ratei di ammortamento né i costi di gestione delle strutture;
  • costi per visite mediche, purché dalle fatture o da apposita dichiarazione sostitutiva risulti l’individuazione dei partecipanti beneficiari.

Sono esclusi tutti gli altri costi non espressamente previsti o non documentati secondo le modalità richieste.

Controlli preventivi, verifiche e conseguenze del mancato riscontro

Il Ministero esamina solo le domande pervenute nei termini e complete delle informazioni essenziali. In sede istruttoria verifica, tra l’altro, che il calcolo del contributo per ciascun corso consideri esclusivamente i costi ammissibili e nei limiti previsti.

In caso di esito positivo, il Ministero comunica il riconoscimento del contributo; in caso di esito negativo adotta un provvedimento motivato di diniego.

Sono inoltre previsti controlli e ispezioni in ogni fase del procedimento e anche successivamente all’erogazione, con accessi presso le sedi delle imprese o dei depositari della documentazione. Le imprese devono conservare la documentazione giustificativa e collaborare tempestivamente. Le richieste istruttorie vengono notificate via PEC; in caso di mancato riscontro, il Ministero procede a un solo sollecito, sempre via PEC, e la mancata o incompleta risposta entro cinque giorni lavorativi determina automaticamente la perdita del diritto al contributo.

Disposizioni finali

Il decreto stabilisce una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che gli adempimenti siano svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. I dati personali forniti dalle imprese sono trattati dal Ministero esclusivamente per le finalità del decreto, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Allegato 1: modello di domanda

L’allegato contiene il modello di domanda da presentare al Ministero. Il modulo richiede l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa, della licenza ferroviaria, dei corsi svolti nel 2021, del numero di partecipanti, formati e assunti, dei costi 2021 riferiti ai soli costi ammissibili e della dichiarazione di assenza di compensi richiesti ai partecipanti. Prevede inoltre dichiarazioni e impegni specifici sulla prima assunzione, sulla corretta rendicontazione, sulla collaborazione ai controlli, sulla restituzione di eventuali somme non spettanti e sulla comunicazione di ogni variazione rilevante. La domanda è corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il decreto attua l’articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’articolo 208, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ulteriormente integrato dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. La finalità è sostenere la formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria, con particolare riferimento ai macchinisti del settore merci, per favorire il rilancio del trasporto merci su ferrovia.

Soggetti beneficiari e condizioni di accesso

Possono beneficiare del contributo le imprese ferroviarie con sede in Italia e titolari di licenza ferroviaria attiva, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Devono aver svolto nel 2021 corsi di formazione per personale specialistico nella circolazione ferroviaria; non sono ammessi corsi con meno di tre partecipanti. È inoltre richiesto che l’impresa abbia effettuato la prima assunzione di almeno il 70% del personale che ha completato con esito positivo il corso, con un contratto di durata non inferiore a 18 mesi, anche comprensiva del periodo di formazione. Non devono essere stati richiesti o ricevuti pagamenti dai partecipanti ai corsi, nemmeno da parte di eventuali organismi di formazione incaricati.

Procedura di domanda e termini

La procedura si articola in due fasi: una prima istanza in forma libera trasmessa via PEC al Ministero all’indirizzo dg.tf@pec.mit.gov.it, con richiesta dello schema di rendicontazione; quindi, entro il 30 giugno, la presentazione della domanda formale conforme all’Allegato 1, corredata dallo schema ricevuto. Il Ministero deve trasmettere lo schema di rendicontazione entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza. Non sono ammesse domande presentate per conto di altre imprese ferroviarie. I termini sono espressamente qualificati come perentori.

Risorse finanziarie e criterio di riparto

Il contributo è finanziato sul capitolo di bilancio 1267 del Ministero. Le risorse sono assegnate a ciascuna impresa ferroviaria in misura proporzionale, nei limiti delle disponibilità effettive. Se le richieste superano le risorse disponibili, il contributo spettante è ridotto proporzionalmente. Il contributo è riconosciuto prioritariamente alle imprese che abbiano formato macchinisti impiegati nei treni merci; eventuali risorse residue sono destinate alle imprese che abbiano formato macchinisti per altre attività della circolazione ferroviaria.

Criteri di calcolo e costi ammissibili

Il contributo è determinato forfettariamente per ciascuna unità di personale formata e assunta, in misura comunque non superiore alla metà del costo medio di formazione per partecipante. Il costo medio è calcolato sulla base dei costi medi per partecipante dei singoli corsi indicati nella domanda, escludendo i cinque corsi con preventivo medio più alto e i cinque con preventivo medio più basso. Se non è ancora intervenuta la prima assunzione al momento della domanda, il numero di partecipanti formati e assunti è convenzionalmente considerato pari al 70% dei partecipanti.

Controlli, ispezioni e sanzione procedurale

Il Ministero effettua controlli preventivi sulle domande complete e tempestive, verificando la correttezza dei costi indicati e la loro riconducibilità ai soli costi ammissibili. Può inoltre svolgere accessi, verifiche e ispezioni documentali in ogni fase, anche dopo l’erogazione, presso le sedi delle imprese o dei depositari della documentazione. Le imprese devono custodire la documentazione e collaborare ai controlli. Le richieste istruttorie sono veicolate via PEC; in caso di mancato riscontro, è previsto un sollecito unico e la mancata o incompleta risposta entro cinque giorni lavorativi comporta la perdita del diritto al contributo.

Come è indicizzato

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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