Decreto ministeriale n. 75 del 28/03/2022
Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto stabilisce il massimale minimo di copertura assicurativa che ciascuna impresa ferroviaria deve mantenere per la responsabilità civile da incidenti ferroviari, con specifica distinzione per le sole stazioni di collegamento reti. Impone ai gestori dell’infrastruttura di riportare tale livello nei prospetti informativi di rete e alle imprese ferroviarie di trasmettere annualmente il certificato assicurativo per l’aggiornamento del sistema ERADIS. È inoltre prevista una verifica ministeriale biennale del livello minimo, con successivo decreto di efficacia.
Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per le imprese ferroviarie e delle modalità di indicazione nei prospetti informativi di rete
Livello minimo di copertura assicurativa per le imprese ferroviarie
Il decreto ministeriale individua il livello minimo di copertura assicurativa richiesto alle imprese ferroviarie per la responsabilità civile da incidenti, in attuazione dell’articolo 8, comma 14, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e nel quadro della disciplina europea in materia di sicurezza ferroviaria e spazio ferroviario unico.
Base normativa e presupposti istruttori
Il provvedimento richiama:
- la direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, con particolare riferimento all’allegato I sugli indicatori comuni di sicurezza e sul calcolo dell’impatto economico degli incidenti;
- il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, di attuazione della direttiva 2016/798;
- il regolamento (CE) n. 1371/2007 sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- la direttiva 2012/34/UE, attuata dal decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
La determinazione del massimale tiene conto della motivata relazione di RFI S.p.A. del 22 novembre 2021, dei valori CSI trasmessi da ANSFISA con nota del 28 gennaio 2022 riferiti agli anni 2015-2020, della situazione di copertura assicurativa delle imprese ferroviarie autorizzate e del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti espresso il 13 giugno 2018.
Oggetto del decreto
Il decreto disciplina due profili principali:
- il livello minimo di copertura assicurativa da mantenere per singola impresa ferroviaria;
- le modalità di recepimento di tale livello nei prospetti informativi di rete predisposti dai gestori dell’infrastruttura.
Massimale minimo ordinario
Per la responsabilità civile in caso di incidenti ferroviari, con riferimento a:
- passeggeri,
- bagaglio,
- merci trasportate,
- posta,
- terzi,
il massimale non può essere inferiore a 100 milioni di euro per sinistro e per anno.
Regime ridotto per le stazioni di collegamento reti
Per i contratti di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria limitati alle sole stazioni di collegamento reti, il decreto prevede un massimale ridotto pari a 20 milioni di euro per sinistro e per anno.
Obblighi dei gestori dell’infrastruttura
Ciascun gestore dell’infrastruttura ha l’obbligo di recepire e indicare espressamente nel prospetto informativo della rete di competenza l’ammontare del livello minimo di copertura assicurativa stabilito dal decreto.
Adempimenti annuali delle imprese ferroviarie e sistema ERADIS
Le imprese ferroviarie autorizzate devono trasmettere ogni anno al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - copia in formato elettronico del certificato di copertura assicurativa in corso di validità. L’adempimento è finalizzato all’aggiornamento dei dati nel sistema ERADIS dell’Agenzia ferroviaria europea relativi alle coperture assicurative.
Verifica periodica e decorrenza
Il Ministero dispone una verifica con cadenza biennale sul livello minimo di copertura assicurativa richiesto e ne dà efficacia con proprio decreto. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Punti principali
Finalità e base normativa
Il decreto attua l’articolo 8, comma 14, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, in coordinamento con la direttiva 2012/34/UE sullo spazio ferroviario europeo unico e con la direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie. Tiene conto anche del regolamento (CE) n. 1371/2007 sui diritti dei passeggeri ferroviari e del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, oltre alle relazioni e ai dati trasmessi da RFI S.p.A. e da ANSFISA.
Livello minimo di copertura assicurativa
Per ogni impresa ferroviaria il massimale minimo di copertura assicurativa per la responsabilità civile in caso di incidenti, con riferimento a passeggeri, bagagli, merci trasportate, posta e terzi, è fissato in non meno di 100 milioni di euro per sinistro e per anno.
Regime speciale per le stazioni di collegamento reti
Per i contratti di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria limitati alle sole stazioni di collegamento reti, il massimale minimo è ridotto a 20 milioni di euro per sinistro e per anno.
Obblighi dei gestori dell’infrastruttura
Ogni gestore dell’infrastruttura deve recepire e indicare espressamente nel prospetto informativo della rete di propria competenza il livello minimo di copertura assicurativa stabilito dal decreto, compresi gli importi applicabili alle diverse fattispecie.
Aggiornamento ERADIS e verifica periodica
Le imprese ferroviarie autorizzate devono trasmettere ogni anno al Ministero, in formato elettronico, copia del certificato di copertura assicurativa in corso di validità, ai fini dell’aggiornamento dei dati nel sistema ERADIS dell’Agenzia ferroviaria europea. Il Ministero dispone inoltre una verifica biennale del livello minimo di copertura assicurativa e ne conferma l’efficacia con proprio decreto.
Come è indicizzato
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