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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 27 del 19/03/2022

D.M. n. 27 del 4 febbraio 2022 recante "Modalità di assegnazione delle risorse da destinare all’agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi - Annualità 2021" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti27

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina l’accesso e l’erogazione di 5 milioni di euro destinati nel 2021 alla formazione professionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Definisce beneficiari, progetti ammissibili, limiti di contributo, termini di presentazione delle domande e di rendicontazione, oltre a istruttoria, controlli, cause di esclusione e ruolo del soggetto gestore RAM S.p.A. La misura è impostata nel quadro del DPR 29 maggio 2009, n. 83, del DM 6 novembre 2009 e della disciplina UE sugli aiuti alla formazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014. Il decreto privilegia la formazione a distanza, fissa un periodo tassativo di svolgimento dei corsi e prevede un articolato sistema di documentazione e verifica finale.

Modalità operative per l’erogazione degli incentivi alla formazione professionale nel settore dell’autotrasporto per l’annualità 2021

Incentivi alla formazione professionale per l’autotrasporto – annualità 2021

Il decreto definisce termini, modalità e condizioni per l’erogazione degli incentivi destinati alla formazione professionale nel settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi. La disciplina si colloca nel quadro dell’articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, del DPR 29 maggio 2009, n. 83, del DM 6 novembre 2009 e del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in particolare l’articolo 31 sugli aiuti alla formazione.

Base normativa e finalità

Le premesse richiamano anche la legge 27 dicembre 2019, n. 160, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e il decreto interministeriale MIT-MEF 6 giugno 2019, n. 231, che ha ripartito le risorse complessive per il triennio 2019-2021 e destinato 5 milioni di euro alla formazione professionale nel settore. Il decreto prende atto delle disponibilità sul capitolo 7330/P.G. 6 del bilancio del Ministero, finalizzate all’annualità 2021, e del contesto sanitario COVID-19, che rende preferibile la formazione a distanza.

Risorse e soggetti destinatari

L’articolo 1 stabilisce che le risorse destinate alle nuove azioni di formazione professionale ammontano complessivamente a 5 milioni di euro per il 2021. I beneficiari sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; la formazione può riguardare titolari, soci, amministratori, dipendenti e addetti inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni. Le attività devono essere orientate ad acquisire competenze per la gestione d’impresa, le nuove tecnologie, lo sviluppo della competitività e il miglioramento della sicurezza stradale e sul lavoro.

Sono esclusi:

  • i corsi finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore;
  • i corsi per acquisire o rinnovare titoli obbligatori per l’esercizio di specifiche attività di autotrasporto;
  • la formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Progetti formativi ammessi e periodo di svolgimento

Le iniziative possono essere realizzate tramite piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere. In caso di piani condivisi, in domanda deve risultare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano e deve essere chiaramente descritta l’articolazione del progetto. Sono finanziabili solo attività formative rivolte a soggetti in possesso dei requisiti previsti.

Ai fini del finanziamento:

  • l’attività formativa deve avviarsi dal 19 aprile 2022;
  • deve concludersi entro il 6 agosto 2022;
  • sono ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anteriori, purché successivi alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

L’intensità massima dell’aiuto, le eventuali maggiorazioni e i costi ammissibili sono determinati secondo l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Soggetto gestore e governance procedimentale

L’articolo 2 affida gli adempimenti tecnici e amministrativi a RAM S.p.A. – Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A., ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. La gestione avviene sulla base di un apposito atto attuativo da stipularsi con il Ministero, nel quadro dell’Accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020.

Le attività affidate al soggetto gestore comprendono:

  • collaborazione nella predisposizione delle procedure di accesso;
  • assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;
  • gestione operativa, informatizzazione, archiviazione, istruttoria, verifica e comunicazioni operative;
  • assistenza nella chiusura delle attività;
  • monitoraggio e controllo dei provvedimenti.

Gli oneri dell’atto attuativo sono posti a carico delle risorse dell’intervento entro il limite massimo del 2% delle stesse e sono determinati sulla base di un preventivo. Il Ministero mantiene funzioni di iniziativa, vigilanza, controllo e decisione.

Requisiti dei richiedenti e presentazione della domanda

Possono presentare domanda:

  • le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con sede principale o secondaria in Italia, iscritte al REN ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009;
  • le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori;
  • le strutture societarie iscritte nella sezione speciale dell’Albo, costituite in forma di aggregazione delle imprese sopra indicate.

Ogni impresa può presentare una sola domanda, anche se aderisce a consorzi o cooperative; in caso di domande plurime, è presa in considerazione solo la prima.

Le domande devono essere trasmesse via PEC alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto e a RAM S.p.A., a partire dalla pubblicazione del decreto e entro 60 giorni. La domanda deve essere sottoscritta digitalmente e recare l’oggetto indicato nel decreto. Modelli e modalità operative sono resi disponibili sui siti del Ministero e di RAM.

Intensità del contributo e massimali di spesa

Il contributo massimo erogabile è fissato come segue:

  • 15.000 euro per le microimprese;
  • 50.000 euro per le piccole imprese;
  • 100.000 euro per le medie imprese;
  • 150.000 euro per le grandi imprese.

Per i raggruppamenti di imprese il contributo è pari alla somma dei massimali riconoscibili alle imprese partecipanti, con limite massimo di 400.000 euro.

Ai fini della determinazione del contributo si applicano ulteriori massimali:

  • 30 ore di formazione per ciascun partecipante;
  • 120 euro per ora per la docenza in aula;
  • 30 euro per ora per i tutor;
  • i servizi di consulenza non possono superare il 20% del totale dei costi ammissibili.

Inoltre, le spese complessive inerenti all’attività didattica devono essere almeno pari al 50% di tutti i costi ammissibili e comprendono personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e attrezzature per la quota di uso esclusivo e costi di consulenza.

Formazione a distanza e requisiti tecnici

La formazione a distanza è la modalità preferenziale, pur non esclusiva. Per i corsi svolti con strumenti informatici il decreto prescrive specifici requisiti tecnici e documentali:

  • videoconferenza con ripresa contemporanea di partecipanti e formatori e possibilità di condivisione documentale;
  • registrazione integrale del corso con inquadratura contemporanea di partecipanti e docenti;
  • identificazione preventiva di docenti e partecipanti con acquisizione del documento di identità e profilo personale con codice alfanumerico;
  • conservazione per 5 anni delle registrazioni e delle verifiche periodiche, da esibire su richiesta dell’amministrazione;
  • comunicazione al soggetto gestore dei codici di accesso alla videoconferenza.

Contenuto obbligatorio della domanda

Al momento della domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi e alle informazioni già previste dal DPR n. 83/2009:

  • il soggetto attuatore delle azioni formative, non modificabile successivamente;
  • il programma del corso, con materie, date di inizio e fine, ore complessive e destinatari;
  • dichiarazione del soggetto attuatore, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di presa visione e impegno alla realizzazione nel rispetto del decreto;
  • preventivo di spesa articolato per voci analitiche;
  • calendario del corso con materia, giorno, ora, sede e, se del caso, codice di accesso per la videoconferenza.

Le modifiche al calendario vanno comunicate via PEC almeno tre giorni prima della data oggetto di variazione, salvo comprovata forza maggiore, mediante l’indirizzo PEC dedicato. La variazione per forza maggiore deve essere oggettivamente documentata e motivata, altrimenti la giornata modificata non è ammessa al contributo.

Istruttoria, rendicontazione e pagamento

In fase di istruttoria di ammissibilità, se emergono vizi che possono comportare l’inammissibilità, l’attività formativa non può essere avviata fino alla conclusione della fase procedimentale ex articolo 10-bis della legge n. 241/1990. Se il corso parte prima, le giornate svolte anticipatamente non sono ammissibili.

L’erogazione avviene al termine del progetto, che deve essere completato entro il 6 agosto 2022. Entro 60 giorni dal termine del progetto occorre inviare la rendicontazione via PEC a RAM e alla Direzione generale, con fatture quietanziate, relazione finale e certificazione contabile di un revisore legale indipendente iscritto nel registro di cui al decreto legislativo n. 39/2010. Il costo del revisore è rendicontabile come servizio di consulenza, ma non incide sui massimali di cui all’articolo 3, comma 4.

La rendicontazione deve inoltre comprendere:

  • elenco partecipanti e, per dipendenti e addetti, contratto applicato;
  • per le strutture societarie, elenco completo delle imprese partecipanti con partita IVA e iscrizioni al REN o all’Albo;
  • dettaglio dei costi per singola voce;
  • documentazione su lavoratori svantaggiati o disabili;
  • documentazione sulla qualifica di micro, piccola o media impresa, se rilevante;
  • registrazioni dei corsi a distanza o registri di presenza firmati, con i dati identificativi richiesti;
  • dichiarazioni del docente/tutor o responsabile del corso sulla veridicità delle presenze;
  • dichiarazione dell’ente di formazione sulle competenze dei docenti;
  • dichiarazione dell’impresa sulla regolare partecipazione dei propri soggetti;
  • coordinate bancarie dell’impresa.

Se alcuni costi o parametri superano i limiti, il piano dei costi è riparametrato d’ufficio. In caso di documentazione mancante, è concessa una sola integrazione entro 15 giorni; trascorso il termine, l’istruttoria si chiude sulla documentazione disponibile.

La Commissione prevista dal DPR n. 83/2009 verifica i requisiti entro il 14 aprile 2022 e, successivamente alla fase di rendicontazione, redige entro 150 giorni l’elenco delle imprese ammesse. Gli elenchi delle domande e l’avanzamento procedimentale sono pubblicati sui siti istituzionali di RAM e del Ministero.

Verifiche, controlli, esclusioni e revoca

Il Ministero si riserva il controllo del corretto svolgimento dei corsi durante e dopo la loro effettuazione, anche tramite verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonché dell’adempimento degli impegni economici connessi.

La Commissione esclude la domanda in caso di:

  • irregolarità o violazioni normative o del decreto;
  • mancata effettuazione del corso nella data o sede indicata nel calendario;
  • mancata esecuzione dell’eventuale formazione a distanza secondo le modalità dichiarate;
  • dichiarazioni false sulla presenza o frequenza, o mancata partecipazione degli iscritti.

Se il contributo è già stato erogato, l’impresa deve restituire le somme percepite con gli interessi, ferma restando la denuncia all’Autorità giudiziaria per gli eventuali reati configurabili.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Punti principali

Risorse disponibili e finalità

Le risorse destinate all’agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto ammontano a 5 milioni di euro per l’annualità 2021. La misura mira a finanziare iniziative di aggiornamento professionale per migliorare gestione d’impresa, nuove tecnologie, competitività, sicurezza stradale e sicurezza sul lavoro.

Beneficiari e attività finanziabili

Possono accedere ai contributi le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché le strutture societarie aggregate e iscritte nella sezione speciale dell’Albo, purché i destinatari della formazione siano titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti del settore. Sono esclusi i corsi per l’accesso alla professione e quelli finalizzati a titoli obbligatori; non sono inoltre ammessi aiuti per la formazione obbligatoria di conformità normativa ai sensi del regolamento UE n. 651/2014.

Presentazione delle domande e limiti economici

Le domande devono essere inviate via PEC, in forma firmata digitalmente, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto. È consentita una sola domanda per impresa. Il contributo massimo varia in base alla dimensione aziendale: 15.000 euro microimprese, 50.000 piccole, 100.000 medie, 150.000 grandi; per i raggruppamenti il tetto è 400.000 euro complessivi. Sono fissati inoltre massimali per ore di formazione, docenza, tutor e consulenza.

Gestione, istruttoria e controlli

La gestione operativa, l’istruttoria e i controlli sono affidati a RAM S.p.A. quale soggetto gestore, sulla base di un atto attuativo con il Ministero. Il Ministero conserva funzioni di iniziativa, vigilanza, controllo e decisione. È prevista verifica di ammissibilità delle domande, pubblicazione degli elenchi e successiva istruttoria delle rendicontazioni.

Rendicontazione, revoca e riduzione del contributo

Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto formativo deve essere presentata la rendicontazione con fatture quietanziate, relazione finale, certificazione di un revisore legale e ulteriore documentazione a supporto. Se i costi superano i massimali, vengono riparametrati d’ufficio; se le risorse non bastano, il contributo è ridotto proporzionalmente. Sono previste esclusioni e revoca con restituzione delle somme e interessi in caso di irregolarità o mancato svolgimento dei corsi secondo le modalità dichiarate.

Come è indicizzato

Materieautotrasportofinanziamenti e contributiformazione professionalesicurezza stradalesicurezza sul lavoro

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