Decreto ministeriale n. 0000017 del 19/03/2022
Decreto Ministeriale 24 gennaio 2022, n. 17, recante i “casi di esclusione dal divieto di circolazione previsti dall’art. 4, comma 3 bis del D.L: 10 settembre 2021, n. 121 convertito in Legge 9 novembre 2021 n. 156, per i veicoli a motore con caratteristiche antinquinamento Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio, di interesse storico e collezionistico conformi al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto attua l’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121/2021, come convertito dalla legge n. 156/2021, individuando una specifica esclusione dal divieto nazionale di circolazione per taluni veicoli M2 e M3 adibiti a trasporto pubblico locale. In particolare, gli autobus alimentati a benzina o gasolio con classe Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 possono continuare a circolare se iscritti nei registri dei veicoli di interesse storico e collezionistico secondo la disciplina del DM 17 dicembre 2009. Il decreto opera quindi come norma di deroga mirata per i mezzi storici, in coerenza con la disciplina sulla revisione e sulla circolazione dei veicoli di interesse storico.
Esclusione dal divieto di circolazione per alcuni autobus storici adibiti a TPL
Esclusione dal divieto di circolazione per veicoli storici adibiti a TPL
Il decreto ministeriale attua l’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha vietato su tutto il territorio nazionale la circolazione di determinati veicoli a motore impiegati nel trasporto pubblico locale in base alla classe antinquinamento. Il provvedimento individua una deroga limitata per i veicoli di interesse storico e collezionistico, in coerenza con l’articolo 60 del Codice della strada, l’articolo 215 del regolamento di esecuzione e il DM 17 dicembre 2009 sulla disciplina dei veicoli storici.
Base normativa e finalità
Il decreto richiama come presupposti principali:
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 60, comma 5, relativo ai requisiti per la circolazione su strada dei veicoli di interesse storico e collezionistico;
- l’articolo 215 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, che attua la disciplina del Codice della strada;
- il DM 17 dicembre 2009, recante disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli storici nei registri, la riammissione in circolazione e la revisione periodica;
- la direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici, recepita con DM 19 maggio 2017;
- la legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione del decreto-legge n. 121/2021.
La finalità è dare attuazione alla previsione legislativa che consente al Ministro di disciplinare i casi di esclusione dal divieto di circolazione per veicoli storici o destinati a usi particolari.
Ambito di applicazione
L’esclusione riguarda esclusivamente i veicoli:
- a motore;
- alimentati a benzina o gasolio;
- appartenenti alle categorie M2 e M3;
- adibiti a servizi di trasporto pubblico locale.
Il decreto opera quindi su autobus e altri veicoli analoghi del TPL rientranti nelle categorie indicate, e non su altre categorie di veicoli.
Divieto generale e decorrenze richiamate
Il testo richiama il divieto introdotto dall’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121/2021, come convertito, per i veicoli M2 e M3 del TPL alimentati a benzina o gasolio con determinate classi emissive:
- Euro 1, a decorrere dal 30 giugno 2022;
- Euro 2, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- Euro 3, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
La regola generale è dunque il divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale per tali mezzi, con la sola eccezione prevista dal decreto in esame.
Condizione per l’esclusione dal divieto
La deroga opera se i veicoli risultano iscritti negli appositi registri come veicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi del DM 17 dicembre 2009.
Non sono previste nel testo ulteriori condizioni, verifiche o limitazioni specifiche: l’elemento decisivo è la corretta iscrizione nei registri storici secondo la disciplina vigente.
Effetti pratici per operatori e amministrazioni
Per gli operatori del trasporto pubblico locale, il decreto consente di mantenere in circolazione i mezzi storici M2 e M3 Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, purché formalmente riconosciuti come veicoli storici. Per le amministrazioni e gli uffici competenti, il provvedimento costituisce il riferimento per applicare la deroga al divieto nazionale, coordinando la disciplina ambientale con quella sui veicoli di interesse storico e collezionistico.
Pubblicazione
Il decreto dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, senza ulteriori disposizioni transitorie o finanziarie.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il provvedimento si fonda sull’articolo 60, comma 5, del Codice della strada, sull’articolo 215 del regolamento di esecuzione e sul DM 17 dicembre 2009 in materia di veicoli storici. La finalità è dare attuazione all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121/2021, che ha introdotto il divieto di circolazione per determinati veicoli del trasporto pubblico locale più inquinanti, prevedendo però la possibilità di stabilire esclusioni per veicoli storici o destinati a usi particolari.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’esclusione riguarda i veicoli a motore alimentati a benzina o gasolio delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale. La deroga non è generalizzata, ma limitata ai soli mezzi che risultino iscritti negli appositi registri come veicoli di interesse storico e collezionistico.
Divieto di circolazione e scadenze
Il decreto richiama le date di decorrenza del divieto nazionale: Euro 1 dal 30 giugno 2022, Euro 2 dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 dal 1° gennaio 2024. Per tali classi emissive, il divieto resta applicabile in via ordinaria su tutto il territorio nazionale, salvo l’esclusione prevista per i veicoli storici iscritti nei registri.
Condizione per l’esclusione
L’unica condizione espressamente richiesta per beneficiare della deroga è l’iscrizione del veicolo nei registri dei veicoli di interesse storico e collezionistico, secondo le disposizioni del DM 17 dicembre 2009. Il provvedimento non introduce ulteriori requisiti tecnici o procedurali.
Effetti operativi
Per gli operatori del TPL e per le amministrazioni competenti, il decreto comporta che gli autobus storici M2 e M3 Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, se regolarmente registrati come veicoli storici, non sono soggetti al divieto nazionale di circolazione previsto dalla disciplina emergenziale introdotta nel 2021. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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