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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 0000076 del 23/03/2022

Procedure di accreditamento di ex dipendenti degli Uffici della motorizzazione civile collocati in quiescenza, che in servizio hanno svolto la funzione di esaminatori abilitati all’espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all’articolo 116 del codice della strada, quali esaminatori ausiliari per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Disciplina, inoltre, gli adempimenti conseguenti all’esercizio di tale funzione e la determinazione e l’erogazione del corrispettivo dovuto Circolare n.15476: del 12/05/2022 Istanza accreditamento

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti0000076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua l’art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge n. 183/2020, come modificato, per ridurre l’arretrato nelle prove di guida consentendo, fino al 31 dicembre 2022, l’impiego di ex dipendenti degli uffici della motorizzazione civile collocati in quiescenza e già abilitati come esaminatori. Il provvedimento disciplina requisiti, procedura di accreditamento, gestione degli elenchi, obblighi operativi e criteri di determinazione del compenso, previsto a carico dei richiedenti il servizio e senza oneri per la finanza pubblica.

Accreditamento di ex dipendenti della motorizzazione civile in quiescenza come esaminatori ausiliari per le prove di guida

Accreditamento di ex dipendenti della motorizzazione civile come esaminatori ausiliari

Il decreto disciplina l’impiego, in via temporanea e per il periodo previsto dalla normativa primaria, di ex dipendenti degli Uffici della motorizzazione civile collocati in quiescenza, già abilitati come esaminatori, per lo svolgimento delle prove di guida di cui all’art. 116 del codice della strada. Esso attua l’art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Base normativa e finalità

La ratio del provvedimento è la riduzione dell’arretrato nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida, accumulato anche per effetto della carenza di personale esaminatore e delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In questo quadro, la normativa primaria consente fino al 31 dicembre 2022 lo svolgimento delle prove anche da parte di personale in quiescenza, già abilitato ai sensi dell’art. 121, commi 3 e 5-bis, del codice della strada, con compenso a carico esclusivo dei richiedenti il servizio secondo le regole dell’art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

Ambito di applicazione

Il decreto riguarda esclusivamente gli ex dipendenti degli uffici della motorizzazione civile che, in servizio, abbiano svolto la funzione di esaminatori abilitati per le prove di guida di cui all’art. 116 del codice della strada. L’accreditamento è finalizzato allo svolgimento dei servizi di esame effettuati ai sensi dell’art. 19 della legge n. 870/1986, nell’ambito degli uffici o sezioni per i quali il soggetto richiede di operare.

Requisiti per l’accreditamento

Per essere adibiti alle funzioni di esaminatore ausiliario, gli interessati devono presentare istanza alla Direzione Generale Territoriale competente per l’ufficio o la sezione prescelti, allegando una serie di dichiarazioni e documenti. In particolare, devono comprovare:

  • di avere effettivamente svolto l’attività di esaminatore per almeno tre anni negli ultimi cinque anni;
  • la data di collocamento in quiescenza e la qualifica funzionale posseduta al momento del pensionamento;
  • di non avere subito, nei cinque anni precedenti la cessazione dal servizio, sanzioni disciplinari comportanti il licenziamento con o senza preavviso o la sospensione dal servizio;
  • la sussistenza o non sussistenza di conflitti di interesse e/o incompatibilità, con obbligo di aggiornamento immediato in caso di variazioni;
  • di non avere riportato condanne definitive per i reati compresi nei titoli I, II, III, V, VI e VII del libro II del codice penale;
  • di non avere riportato condanne definitive per reati che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
  • l’assunzione di piena e esclusiva responsabilità civile, penale e contabile nello svolgimento dell’attività;
  • la disponibilità a partecipare alle attività di cui all’art. 121, comma 5-bis, ultimo periodo, del codice della strada, nelle forme e nei tempi disposti dall’Amministrazione;
  • un calendario trimestrale di disponibilità;
  • copia di una polizza assicurativa per rischi professionali con massimale non inferiore a euro 500.000 per singolo sinistro, comprensiva di danni a persone e cose e di infortuni sul lavoro verso sé stessi e verso terzi.

Procedura di accreditamento e gestione degli elenchi

La Direzione Generale Territoriale, completata l’istruttoria, redige e aggiorna un apposito elenco degli esaminatori ausiliari accreditati, con l’indicazione degli uffici di riferimento e delle incompatibilità dichiarate. L’elenco è reso disponibile al CED del Dipartimento della mobilità sostenibile e a tutti gli Uffici della motorizzazione e Sezioni interessati e territorialmente competenti.

Il responsabile di ciascun Ufficio della motorizzazione o Sezione inserisce poi i nominativi in un elenco tenuto presso il singolo ufficio. L’inserimento nei turni operativi avviene a insindacabile giudizio del direttore o di un suo delegato, in coerenza con il calendario di disponibilità dichiarato e con le esigenze dell’ufficio.

Obblighi di programmazione e comunicazioni

L’esaminatore ausiliario deve trasmettere, almeno quindici giorni prima della scadenza di ciascun trimestre, il nuovo calendario di disponibilità per il trimestre successivo tramite PEC all’ufficio o sezione presso cui è accreditato. Le indisponibilità sopravvenute rispetto al calendario già comunicato devono essere segnalate via PEC almeno tre giorni prima dell’indisponibilità.

Gli esaminatori ausiliari devono inoltre conformare la propria attività alle disposizioni e procedure amministrative e operative vigenti e al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché al codice di comportamento integrativo del personale MIT approvato con d.m. 9 maggio 2014, n. 192.

Corrispettivo e modalità di liquidazione

Il compenso per le attività svolte come esaminatore ausiliario è determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 19 della legge n. 870/1986 e viene sottoposto a preventiva validazione da parte dell’ufficio o sezione presso cui l’esaminatore è accreditato. Il decreto specifica due parametri di calcolo:

  • indennità oraria, riferita alla qualifica funzionale posseduta al pensionamento e al regime di prestazione lavorativa "in straordinario", commisurata alle ore previste per il nastro operativo prenotato nella seduta e al tempo di viaggio;
  • rimborso chilometrico, pari a un quinto del prezzo di un litro di benzina al momento dell’incarico, calcolato sulla distanza di andata e ritorno tra la sede dell’ufficio o sezione e il luogo della seduta.

Il compenso validato è corrisposto anticipatamente dall’utente richiedente la seduta. Prima dell’inizio delle operazioni d’esame, l’esaminatore deve rilasciare quietanza di avvenuta liquidazione.

Disposizioni finali, copertura finanziaria ed efficacia

Il decreto stabilisce espressamente che dalla sua attuazione non derivano oneri a carico della finanza pubblica, poiché gli adempimenti sono svolti con risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. L’atto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Punti principali

Finalità e base normativa

Il decreto dà attuazione all’art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge n. 21/2021 e successivamente modificato dalla legge n. 15/2022. La finalità è ridurre l’arretrato delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida, aggravato dalla carenza di esaminatori e dall’emergenza COVID-19.

Soggetti ammessi e requisiti per l’accreditamento

Possono essere accreditati come esaminatori ausiliari gli ex dipendenti degli uffici della motorizzazione civile collocati in quiescenza che, in servizio, abbiano svolto la funzione di esaminatore abilitato per le prove di guida di cui all’art. 116 del codice della strada. È richiesta l’istanza alla Direzione Generale Territoriale competente, corredata da dichiarazioni su esperienza minima, pensionamento, assenza di sanzioni disciplinari gravi, assenza o sussistenza di conflitti di interesse e incompatibilità, assenza di determinate condanne, assunzione di responsabilità, disponibilità a partecipare alle attività e calendario trimestrale, oltre a polizza assicurativa con massimale minimo di euro 500.000.

Organizzazione degli elenchi e impiego operativo

La Direzione Generale Territoriale forma e aggiorna un elenco degli esaminatori ausiliari accreditati, con indicazione degli uffici di riferimento e delle incompatibilità dichiarate, rendendolo disponibile al CED del Dipartimento e agli uffici interessati. Ciascun ufficio della motorizzazione o sezione tiene il proprio elenco interno e inserisce i nominativi nei turni operativi secondo le necessità dell’ufficio e il calendario di disponibilità, con aggiornamenti trimestrali e comunicazioni via PEC per indisponibilità sopravvenute.

Compenso e modalità di pagamento

Il compenso per le attività svolte ai sensi dell’art. 19 della legge n. 870/1986 è soggetto a preventiva validazione da parte dell’ufficio o sezione di accreditamento e si compone di indennità oraria e rimborso chilometrico. Il pagamento avviene anticipatamente a cura del richiedente la seduta, con rilascio di quietanza da parte dell’esaminatore prima dell’inizio dell’esame.

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

Il decreto precisa che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché gli adempimenti sono svolti con risorse già disponibili a legislazione vigente. L’atto è destinato alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisionisicurezza stradalepubblica amministrazionefinanziamenti e contributi

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