Sentenza del 01/06/2017 n. 2441 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica - Competenza - Concessionario in un circondario diverso da quello in cui si trovano i beni da aggradire - Delega - Ammessa - Procedimento interno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta ammissibile la delega da parte del concessionario competente, Equitalia Roma, a un altro concessionario, Equitalia Nord, quando i beni oggetto dell'esecuzione si trovano in un diverso circondario. La delega è stata qualificata come procedimento interno tra uffici pubblici, non soggetto a formalità la cui inosservanza determini automaticamente nullità o invalidità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la competenza territoriale del concessionario e la validità della delega conferita a un altro concessionario, sostenendo che l'attività relativa ai beni da aggredire, situati in un circondario diverso da quello di Equitalia Roma, fosse nulla o invalida per violazione delle regole sulla competenza e sulla delega.
Massime di principio
- La diversa collocazione territoriale dei beni da sottoporre a esecuzione non rende di per sé invalida l'attività del concessionario, se questa è svolta tramite delega a un altro concessionario territorialmente competente.
- La delega tra concessionari della riscossione è generalmente considerata un atto interno dell'organizzazione amministrativa e non richiede, salvo specifiche disposizioni, formalità tali da incidere sulla validità della notificazione o dell'esecuzione.
- Per ottenere l'annullamento della cartella o degli atti esecutivi non è sufficiente contestare genericamente la competenza territoriale o l'assenza di una delega formalizzata; occorre dimostrare una concreta violazione di legge o un pregiudizio effettivo per il contribuente.
- La distinzione tra irregolarità interna dell'amministrazione e vizio dell'atto notificato è determinante: le prime, se non incidono sui diritti di difesa o sulla validità dell'atto, non comportano automaticamente nullità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 417 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 2457 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 1463 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 2437 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 1 giu 2017Sentenza del 01/06/2017 n. 2438 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →