Sentenza del 01/06/2017 n. 2437 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Autonoma organizzazione - Procacciatore d'affari - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa IRAP è stata esclusa, riconoscendo che il procacciatore d'affari, per le caratteristiche occasionali dell'attività e per l'assenza di una propria autonoma organizzazione, non integra il presupposto impositivo dell'imposta. Il ricorso del contribuente è stato quindi accolto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a IRAP dell'attività di procacciatore d'affari. Il ricorrente ha sostenuto l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, poiché l'attività di procacciamento ha carattere occasionale e non richiede una struttura organizzativa esterna propria. Il procacciatore non è assimilabile all'agente, la cui attività è normalmente stabile e organizzata, né al professionista che utilizza in modo ricorrente le strutture di uno studio associato.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
Il procacciatore d'affari non gode di una autonoma organizzazione ai fini IRAP.
L'IRAP non è dovuta quando l'attività è svolta senza un'organizzazione autonoma di beni, persone o strutture tale da accrescere la capacità produttiva del contribuente.
Massime di principio
- L'attività di procacciatore d'affari, se effettivamente occasionale e svolta senza una struttura organizzativa propria, non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP.
- La qualificazione formale dell'attività non è decisiva: occorre verificare concretamente la presenza di dipendenti, collaboratori, beni strumentali eccedenti il minimo necessario e strutture organizzate autonomamente.
- Il procacciatore d'affari non deve essere automaticamente assimilato all'agente, poiché l'agente svolge normalmente un'attività stabile e organizzata, mentre il procacciamento può essere occasionale.
- L'utilizzo occasionale o non strutturale di servizi o locali altrui non dimostra, da solo, l'esistenza di un'autonoma organizzazione; diverso può essere il caso di un utilizzo ricorrente e organizzato di strutture professionali.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare l'assenza di dipendenti, collaboratori stabili, beni strumentali significativi e strutture organizzative autonome.
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