Sentenza del 01/06/2017 n. 2438 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
APPELLO - Generico rimando ai motivi di ricorso in primo grado - Specificità dei motivi d'appello - Carenza - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità dei motivi. Il semplice richiamo alle argomentazioni svolte in primo grado non è sufficiente: i motivi devono essere riportati o comunque adeguatamente sviluppati nell'atto di appello e devono criticare puntualmente la decisione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha proposto impugnazione rinviando genericamente ai motivi già formulati nel ricorso di primo grado, senza esporre nell'atto di appello specifiche censure riferite alla decisione impugnata. La questione riguarda quindi il rispetto dell'onere di specificità dei motivi d'appello.
Massime di principio
- Un appello non può limitarsi a richiamare genericamente i motivi del ricorso di primo grado: deve contenere censure autonome e specifiche.
- I motivi d'appello devono confrontarsi direttamente con la motivazione e con il dispositivo della sentenza impugnata, indicando gli errori contestati e le ragioni della richiesta di riforma.
- Il rinvio agli atti del primo grado può eventualmente avere valore integrativo solo se l'atto di appello individua con chiarezza le questioni devolute al giudice superiore; un richiamo generico espone invece l'impugnazione all'inammissibilità.
- Per evitare l'inammissibilità è necessario formulare nell'appello una critica puntuale, comprensibile e collegata ai singoli passaggi della decisione contestata.
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