Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/06/2017 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Cremona

PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso - Impugnazione della cartella di pagamento - Sopravvenuta conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento dopo averne avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo, sostenendo l'invalidità o l'omessa notifica della cartella stessa. La questione riguardava se fosse possibile contestare immediatamente la cartella non regolarmente notificata oppure se fosse necessario attendere la successiva notificazione di un atto della riscossione.

La decisione

La sentenza riconosce la legittimazione del contribuente a impugnare la cartella anche quando ne abbia avuto conoscenza soltanto attraverso l'estratto di ruolo, qualora la relativa notifica sia invalida. L'art. 19, terzo comma, del d.lgs. n. 546/1992 deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato: non impedisce di far valere subito l'invalidità della notifica e garantisce una tutela giurisdizionale effettiva, evitando che essa sia ingiustificatamente compressa, ritardata o resa più onerosa.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992

    prevede l'impugnabilità dell'atto non notificato unitamente all'atto successivamente notificato

    La disposizione deve essere letta in modo costituzionalmente orientato e non può essere interpretata come un divieto di impugnare immediatamente un atto conosciuto tramite estratto di ruolo quando la sua notifica sia invalida o omessa.

  • Principi costituzionali di tutela giurisdizionale effettiva

    La disciplina processuale deve evitare che il contribuente sia costretto ad attendere un ulteriore atto o subisca un aggravamento ingiustificato per poter contestare una cartella di cui abbia già avuto conoscenza.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento non è stata validamente notificata, il contribuente può contestarla dal momento in cui ne acquisisce conoscenza effettiva tramite l'estratto di ruolo.
  • L'estratto di ruolo può consentire l'impugnazione immediata della cartella se la notifica è omessa o invalida; non è necessario attendere un successivo atto esecutivo o cautelare.
  • La regola processuale deve essere interpretata in modo da non ritardare o rendere più gravosa la tutela del contribuente.
  • L'impugnazione deve comunque essere proposta nel termine applicabile, decorrente dalla conoscenza qualificata dell'atto, e il contribuente deve specificamente contestare la validità della notifica o gli altri vizi della cartella.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.