Sentenza del 01/06/2017 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Cremona
PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso - Impugnazione della cartella di pagamento - Sopravvenuta conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento dopo averne avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo, sostenendo l'invalidità o l'omessa notifica della cartella stessa. La questione riguardava se fosse possibile contestare immediatamente la cartella non regolarmente notificata oppure se fosse necessario attendere la successiva notificazione di un atto della riscossione.
La decisione
La sentenza riconosce la legittimazione del contribuente a impugnare la cartella anche quando ne abbia avuto conoscenza soltanto attraverso l'estratto di ruolo, qualora la relativa notifica sia invalida. L'art. 19, terzo comma, del d.lgs. n. 546/1992 deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato: non impedisce di far valere subito l'invalidità della notifica e garantisce una tutela giurisdizionale effettiva, evitando che essa sia ingiustificatamente compressa, ritardata o resa più onerosa.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
prevede l'impugnabilità dell'atto non notificato unitamente all'atto successivamente notificato
La disposizione deve essere letta in modo costituzionalmente orientato e non può essere interpretata come un divieto di impugnare immediatamente un atto conosciuto tramite estratto di ruolo quando la sua notifica sia invalida o omessa.
Principi costituzionali di tutela giurisdizionale effettiva
La disciplina processuale deve evitare che il contribuente sia costretto ad attendere un ulteriore atto o subisca un aggravamento ingiustificato per poter contestare una cartella di cui abbia già avuto conoscenza.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento non è stata validamente notificata, il contribuente può contestarla dal momento in cui ne acquisisce conoscenza effettiva tramite l'estratto di ruolo.
- L'estratto di ruolo può consentire l'impugnazione immediata della cartella se la notifica è omessa o invalida; non è necessario attendere un successivo atto esecutivo o cautelare.
- La regola processuale deve essere interpretata in modo da non ritardare o rendere più gravosa la tutela del contribuente.
- L'impugnazione deve comunque essere proposta nel termine applicabile, decorrente dalla conoscenza qualificata dell'atto, e il contribuente deve specificamente contestare la validità della notifica o gli altri vizi della cartella.
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