Sentenza del 01/06/2017 n. 1463 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Istanza insinuazione al passivo - Interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c. - Sussiste anche per il condebitore solidale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’azione dell’agente della riscossione non si è prescritta. La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo ha interrotto la prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, e tale effetto si è esteso anche al condebitore solidale del fallito. Il condebitore non può quindi opporre validamente la prescrizione fondata sul decorso del termine durante la procedura fallimentare.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione del credito azionato dall’agente della riscossione nei confronti del condebitore solidale del fallito. Il punto centrale è stabilire se l’istanza di insinuazione al passivo presentata nella procedura fallimentare interrompa la prescrizione anche nei confronti del condebitore solidale. La Suprema Corte ha ritenuto che tale istanza sia equiparabile a una domanda giudiziale e produca l’effetto interruttivo previsto dall’art. 2945, comma 2, c.c., esteso al condebitore solidale ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c.
Norme richiamate
Art. 2945, comma 2, Codice civile
Gli effetti dell'interruzione si protraggono fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo, essendo assimilabile a una domanda giudiziale, interrompe la prescrizione e mantiene tale effetto per tutta la durata della procedura concorsuale, fino alla sua chiusura.
Art. 1310, comma 1, Codice civile
Gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti di un condebitore solidale producono effetti anche nei confronti degli altri condebitori, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
Massime di principio
- L’insinuazione al passivo fallimentare è idonea a interrompere la prescrizione del credito, poiché viene trattata come una domanda giudiziale.
- L’effetto interruttivo può estendersi ai condebitori solidali del fallito, anche se l’istanza è stata presentata formalmente nei confronti del solo debitore sottoposto a procedura concorsuale.
- Dopo l’interruzione, la prescrizione resta sospesa o comunque non riprende a decorrere fino alla chiusura della procedura concorsuale, secondo il meccanismo previsto dall’art. 2945, comma 2, c.c.
- In una situazione analoga, il condebitore solidale non può fondare l’eccezione di prescrizione sul solo decorso del tempo durante il fallimento, se il creditore ha tempestivamente presentato domanda di insinuazione al passivo.
- Occorre verificare concretamente la validità dell’istanza, la riferibilità del credito e l’effettiva solidarietà dell’obbligazione, poiché solo in presenza di tali presupposti opera l’estensione degli effetti interruttivi.
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