Ordinanza n. 1335/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato in sede cautelare l'ordinanza del TAR Puglia - Lecce relativa al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi d'appello, limitandosi a riferire che essi non presentano, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, profili di evidente fondatezza. L'appellante ha inoltre prospettato un pregiudizio cautelare, valutato dal Consiglio di Stato in relazione alla situazione derivante dalla revoca del titolo di soggiorno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che i motivi dell'appello cautelare non presentano profili di evidente fondatezza, precisando tuttavia che le questioni dovranno essere compiutamente esaminate dal TAR in sede di merito sulla base della documentazione acquisita. Quanto al periculum in mora, ha osservato che non risultava adottato alcun provvedimento di espulsione nei confronti dell'appellante. Nel bilanciamento degli interessi, l'interesse individuale è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile all'appello cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda può essere respinta quando i motivi di impugnazione non presentino profili di evidente fondatezza, ferma restando la loro piena valutazione nella fase di merito.
- Ai fini della valutazione del periculum in mora derivante dalla revoca di un titolo di soggiorno, l'assenza di un provvedimento di espulsione costituisce elemento rilevante nel giudizio cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse individuale dello straniero può risultare recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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