Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1335/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato in sede cautelare l'ordinanza del TAR Puglia - Lecce relativa al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi d'appello, limitandosi a riferire che essi non presentano, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, profili di evidente fondatezza. L'appellante ha inoltre prospettato un pregiudizio cautelare, valutato dal Consiglio di Stato in relazione alla situazione derivante dalla revoca del titolo di soggiorno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che i motivi dell'appello cautelare non presentano profili di evidente fondatezza, precisando tuttavia che le questioni dovranno essere compiutamente esaminate dal TAR in sede di merito sulla base della documentazione acquisita. Quanto al periculum in mora, ha osservato che non risultava adottato alcun provvedimento di espulsione nei confronti dell'appellante. Nel bilanciamento degli interessi, l'interesse individuale è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici. Le spese del grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile all'appello cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda può essere respinta quando i motivi di impugnazione non presentino profili di evidente fondatezza, ferma restando la loro piena valutazione nella fase di merito.
  • Ai fini della valutazione del periculum in mora derivante dalla revoca di un titolo di soggiorno, l'assenza di un provvedimento di espulsione costituisce elemento rilevante nel giudizio cautelare.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse individuale dello straniero può risultare recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.