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Sentenza

Sentenza n. 575/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea di una sentenza del giudice ordinario recante il riconoscimento di una somma a credito del ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore della PA)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, del 24 gennaio 2024, n. 42. Nelle more della decisione, l’Amministrazione ha corrisposto al ricorrente la somma dovuta in forza della sentenza, sicché la pretesa creditoria è stata integralmente soddisfatta. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese, poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria posta a fondamento del giudizio di ottemperanza era stata integralmente soddisfatta. Ha tuttavia condannato il Ministero, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite, poiché il pagamento era intervenuto in pendenza del giudizio. La metà residua delle spese è stata compensata in ragione della definizione della controversia in via amministrativa. Le spese sono state liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato; una volta soddisfatta la pretesa durante il processo, il giudizio viene definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato, viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Il pagamento o l’adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la responsabilità dell’Amministrazione per le spese processuali, che possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • In caso di definizione amministrativa della controversia durante il giudizio di ottemperanza, il giudice può compensare parzialmente le spese, ponendo a carico dell’Amministrazione una quota delle spese quando il suo adempimento tardivo ha reso necessaria la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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