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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18029 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 per imposte relative agli anni 1998-2002, effettuando un versamento iniziale e scegliendo il pagamento rateale, ma omettendo il versamento della prima rata entro il termine originario. Successivamente aveva effettuato un nuovo versamento e presentato una seconda istanza, avvalendosi della proroga prevista dal D.L. n. 143/2003, convertito nella legge n. 212/2003. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la proroga non fosse applicabile a chi avesse già presentato una precedente istanza o effettuato versamenti e che l'omesso pagamento della prima rata rendesse inefficace il condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, nel dispositivo, l'esito favorevole alla società contribuente, annullando gli effetti del diniego del condono e della cartella esattoriale. La Corte ha ritenuto che i versamenti già effettuati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 143/2003 non fossero necessariamente ostativi alla proroga, poiché dovevano considerarsi 'utili' solo quelli eseguiti in unica soluzione e immediatamente estintivi dell'obbligazione. La proroga poteva quindi operare anche per chi avesse già effettuato pagamenti rateali, consentendo di verificare l'adempimento alla luce dei nuovi termini. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    Definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari mediante pagamento delle somme dovute, anche con modalità rateale.

    La definizione agevolata può essere perfezionata mediante i versamenti previsti dalla legge; la disciplina deve essere coordinata con la proroga dei termini successivamente introdotta.

  • D.L. n. 143/2003, art. 1, comma 2, convertito nella legge n. 212/2003

    Contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione.

    L'espressione 'versamenti utili' riguarda i pagamenti in unica soluzione, immediatamente estintivi degli obblighi tributari, e non esclude dalla proroga chi aveva effettuato soltanto pagamenti rateali prima del 25 giugno 2003.

  • D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g)

    Contribuenti che non avevano effettuato versamenti utili per la definizione.

    La disposizione deve essere letta in coerenza con il D.L. n. 143/2003 e non può impedire la proroga ai contribuenti che avevano effettuato versamenti parziali o rateali non estintivi.

  • Costituzione, art. 3

    Principio di ragionevolezza e di uguaglianza.

    Un'interpretazione che favorisse chi aveva pagato la prima rata dopo l'entrata in vigore della proroga, escludendo invece chi l'aveva pagata prima, sarebbe stata irragionevole e potenzialmente in contrasto con il principio costituzionale.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 4

    La Corte può correggere o sostituire la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto.

    La Cassazione ha confermato il risultato favorevole alla contribuente, sostituendo la motivazione della sentenza d'appello con la propria interpretazione della proroga.

Massime di principio

  • Quando una norma riapre o proroga i termini per una definizione fiscale, l'esclusione dei contribuenti che avevano già effettuato versamenti deve essere valutata distinguendo tra pagamento integrale, immediatamente estintivo, e pagamenti parziali o rateali.
  • Un versamento parziale effettuato prima della proroga non impedisce necessariamente di beneficiare dei nuovi termini, soprattutto se non aveva ancora perfezionato la definizione tributaria.
  • In caso di rateizzazione, il perfezionamento della definizione deve essere verificato considerando le scadenze prorogate, anche se il contribuente utilizza la proroga per rimediare a un precedente omesso o tardivo versamento.
  • Le norme agevolative fiscali devono essere interpretate in modo coerente con la loro finalità e senza produrre disparità irragionevoli tra contribuenti in situazioni sostanzialmente analoghe.
  • La conferma del dispositivo da parte della Cassazione può avvenire anche sostituendo la motivazione del giudice di merito, se il risultato finale della decisione è giuridicamente corretto.

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